Privacy: per far valere il diritto al compenso l’avvocato revocato può conservare i documenti consegnati dal cliente

Con sentenza dello scorso 7 dicembre, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dato ragione ad un avvocato che, con mandato revocato dal cliente, aveva conservato parte dei documenti relativi all’incarico svolto con l’intenzione di trattenerli sino al pagamento della parcella.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto legittima la ritenzione di copia di documenti anche dopo l’intervenuta revoca del mandato, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta. Il caso, sottoposto in principio all’esame della Corte di Appello di Milano, è stato originato dalla richiesta del ricorrente di ottenere, appunto, la restituzione dei documenti trattenuti dall’avvocato revocato nel corso di un procedimento di divorzio. A giudizio del ricorrente, se era consentito al difensore conservare gli atti da lui redatti nelle more del pagamento del compenso per poter dimostrare l’attività difensiva esercitata, non era invece legittima la conservazione dei dati sensibili o personali relativi all’assistito. Il Tribunale adito, dopo avere visionato presso l’Ordine degli Avvocati gli atti del procedimento inerente la liquidazione della parcella del convenuto, rigettava il ricorso, ritenendo che l’avvocato, che aveva conservato fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa, non avesse violato la normativa in materia di tutela dei dati personali. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ravvisato un trattamento di dati personali, tra i quali, secondo il ricorrente, vi sarebbero stati anche dati sensibili (in quanto idonei, nel caso di specie, a rivelare il suo stato di salute) e ha richiamato l’applicazione dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che esclude l’obbligo di richiedere il consenso dell’interessato quando, tra l’altro, il trattamento è necessario “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (…)”. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il legislatore ha stabilito l’esigenza di un bilanciamento tra la tutela della riservatezza del soggetto a cui si riferiscono i dati trattati e la tutela dei diritti del titolare del trattamento “ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto”. Tale indirizzo è confermato, ricorda la Corte, oltre che da diverse pronunce giurisprudenziali (“08/10690, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse”), anche dalle previsioni contenute nel Provvedimento del Garante n. 60 del 06/11/2008. Si tratta del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, che consente all’art. 1 il trattamento dei dati “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” e legittima all’art. 4 la conservazione in originale, in copia e anche in formato elettronico, di atti e documenti attinenti all’oggetto della difesa o delle investigazioni difensive, “qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento”. Considerato, infine, che il ricorrente ha omesso di indicare quali documenti trattenuti dall’avvocato non fossero funzionali con l’azione intrapresa per la liquidazione del compenso professionale, secondo il Giudice Supremo “il trattenimento dei dati da parte dell’avvocato può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto”. (D.A. per NL)
 
 
 
 
 

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