Tlc: arriva l’emendamento Gentiloni. Il ministro: “L’Authority avrà una marcia in più”

Il Governo conferma la linea tenuta in questi mesi: nessuna interferenza nelle dinamiche del mercato e più forza ai regolatori indipendenti


Il Ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, ha trasmesso al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino Chiti, il testo dell’emendamento del Governo sui poteri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di reti di telecomunicazioni, ai fini del suo inserimento nel DDL “Liberalizzazioni” AC 2272/bis, recante il titolo «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale».L’Authority per le comunicazioni avrà una marcia in più – ha dichiarato il Ministro Gentiloni – nel confronto finalizzato alla separazione della rete di accesso, rete che costituisce un patrimonio strategico”.
Il Governo – ha concluso Gentiloni – conferma la linea tenuta in questi mesi: nessuna interferenza nelle dinamiche del mercato e più forza ai regolatori indipendenti”.

Testo emendamento

All’art. 45, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 è aggiunto il seguente comma:

3-bis) All’esito della verifica sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali di cui all’ articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l’amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell’operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell’impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l’Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l’espletamento dei compiti di cui ai periodi precedenti l’Autorità segue la procedura descritta dall’articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.

Relazione tecnica emendamento

Oggetto: modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in materia di rete pubblica di accesso.

Il Capo III del Codice delle comunicazioni elettroniche (articoli 40 –52) dà attuazione alla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione e di accesso alle reti di comunicazione elettronica.

L’articolo 8 della direttiva prevede che all’esito dell’analisi del mercato possano essere imposti all’operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato alcuni obblighi specificamente tipizzati dagli articoli da 9 a 13 della medesima direttiva (in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso di determinate risorse, controllo dei prezzi e contabilità dei costi ).

Sempre l’articolo 8 della direttiva aggiunge, però, che in circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato anche obblighi diversi da quelli tipizzati dagli articoli da 9 a 13 della direttiva. Ciò rappresenta sicuramente un’innovazione rispetto al precedente quadro normativo, che prevedeva solo obblighi predeterminati: ora alle autorità nazionali di regolamentazione è attribuito il potere più ampio – anche se generico – di individuare le misure appropriate che, secondo quanto indicato al paragrafo 4, sempre dell’articolo 8, “ dipendono dal tipo di problema evidenziato” e devono essere “proporzionat[e] e giustificat[e] alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)”.

Si tratta, quindi, di obblighi ulteriori, non predeterminati, il cui contenuto deve essere plasmato in modo tale da fronteggiare situazioni del tutto particolari, rispetto alle quali, per l’appunto, gli obblighi specifici già delineati in astratto nelle direttive comunitarie potrebbero rivelarsi non soddisfacenti (gli obblighi “tipizzati” sono, del resto, molto simili a quelli già previsti nel precedente quadro normativo).

La natura di questi possibili obblighi atipici, la determinazione del cui contenuto il legislatore comunitario rimette alle valutazioni discrezionali delle autorità nazionali di regolamentazione, ha indotto alcuni commentatori a ipotizzare la possibilità di estendere al settore delle comunicazioni elettroniche anche interventi di separazione simili a quelli già previsti in ambito comunitario nel settore delle ferrovie e dell’energia elettrica e gas, ma questa posizione non è stata mai asseverata ed è rimasta una mera opinione dottrinale.

Con la modifica proposta si integra, dunque, la norma del codice delle comunicazioni definendo con maggiore chiarezza e precisione non solo l’ambito della discrezionalità affidata all’autorità di settore per ciò che riguarda gli assetti della rete di accesso, ma anche un preciso iter procedimentale per raggiungere tale scopo, nel rispetto, naturalmente, delle indicazioni del quadro normativo comunitario e in linea con i più recenti provvedimenti legislativi nazionali.

E’ opportuno, a questo punto, precisare che gli obiettivi che la norma proposta si prefigge non potrebbero essere raggiunti mediante la sola procedura in materia di impegni introdotta dalla norma dell’art. 14 bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006. L’assunzione degli impegni, ai sensi della disciplina vigente, non può realisticamente scaturire, infatti, da un’iniziativa del tutto autonoma dell’impresa che decida spontaneamente di conformare la propria attività facendo proprio il fine istituzionale della promozione della concorrenza: essa presuppone, invece, che l’Autorità abbia la sicura disponibilità di determinati strumenti autoritativi, ed abbia, inoltre, già maturato degli orientamenti in ordine alle misure che potrebbero essere adottate in concreto. Si comprende, allora, la necessità di un intervento legislativo che faccia chiarezza sul quadro entro il quale può spaziare la discrezionalità attribuita all’autorità di settore nel ricorso agli obblighi “atipici”, accordando inequivocabilmente alla medesima la possibilità di imporre, a tale titolo, anche misure di separazione funzionale.

La prima parte della novella proposta delinea, dunque, l’oggetto, la struttura e le finalità delle misure che l’Autorità, ove accerti che ricorrano le circostanze eccezionali previste dall’art. 8 della direttiva, può adottare. Per ciò che riguarda l’oggetto, in particolare, la nozione di “rete di accesso” non è circoscritta fisicamente con un rigido riferimento al c.d. ultimo miglio, ma ha una più elastica connotazione finalistica, perché comprende tutti gli elementi sui quali potrebbe essere necessario intervenire ove si riscontrassero le circostanze eccezionali previste dalla norma, e, dovendosi garantire in modo pieno la parità di trattamento tra tutti gli operatori, si avvertisse la necessità di sottoporre l’accesso alla rete ad una disciplina completamente improntata a criteri di autonomia, neutralità e separazione funzionale dalle altre attività.

La proposta dell’Autorità deve però essere pur sempre sottoposta al vaglio della Commissione. Gli obblighi atipici di cui all’art. 8, paragrafo 3, della direttiva sono, infatti, oggetto di una specifica procedura, distinta, benché ad essa inscindibilmente connessa, da quella dettata in via generale per le analisi di mercato, al termine della quale la Commissione adotta una decisione che autorizza o vieta all’autorità nazionale di adottare il”progetto di misura” atipica .

Per quanto riguarda, infine, le concrete modalità attuative della regolamentazione adottata dall’Autorità, esse non sono ineluttabilmente destinate a tradursi in un provvedimento unilaterale autoritativo, ma potranno essere definite, in alternativa, attraverso la procedura concordata di cui all’art. 14 bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006. Le stesse potranno, quindi, assumere la forma di impegni assunti dall’operatore interessato, i quali, se approvati dall’Autorità, diverranno obbligatori per l’impresa proponente.

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