L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 maggio, ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016, nei confronti di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel primo procedimento, l’AutoritĂ ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro, che la societĂ ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Coloro che erano giĂ utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilitĂ di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app. La condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini caratterizzata dall’informazione sulla necessitĂ di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione del servizio; l’inadeguata evidenziazione della possibilitĂ di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell’opzione (opt-in) e la difficoltĂ , infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini. L’altro procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietĂ di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l’accertamento della vessatorietĂ delle disposizioni che prevedono: – esclusioni e limitazioni di responsabilitĂ in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; – la possibilitĂ di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso; – il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire piĂą all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore; – il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la societĂ si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalitĂ per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente; – quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California; – un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero; – la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione piĂą favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta. (E.G. per NL)

