Tv. Giurisdizione di legittimità: il relay locale di programmi in Italia ha l’obbligo di corrispondere il medesimo canone stabilito per le emittenti commerciali nazionali

La Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità del disposto di cui all’art. 38 della Legge n. 223/1990.
 
Nella recente sentenza n. 20891 del 31/07/2008, la Suprema Corte ha ritenuto conforme al principio costituzionale di eguaglianza la sottoposizione di una emittente televisiva che ripeteva in Italia i programmi esteri al pagamento del medesimo canone previsto per le emittenti commerciali nazionali. La S.C. ha quindi dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dai ricorrenti relativamente all’art. 38 della Legge n. 223/1990, per asserita violazione del principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3 della Carta Costituzionale. La causa di merito ha avuto, appunto, ad oggetto il pagamento di detto canone (per il biennio 1994/1995), richiesto con decreto ingiuntivo da parte del Ministero delle Poste (oggi MSE-Comunicazioni), nei confronti di una stazione locale del bresciano, titolare di autorizzazione alla diffusione via etere sul territorio nazionale dei programmi televisivi irradiati dalla Radiotelevisione svizzera in lingua italiana. Come detto, l’emittente e i suoi soci proponevano opposizione alla suddetta ingiunzione eccependo, tra i motivi di contestazione, il difetto di costituzionalità dell’art. 38 della Legge n. 223/1990 – per sospetta violazione dell’art. 3 Cost., comma 2 – nella parte in cui, mediante il richiamo all’art. 38 della Legge n. 103/1975, equipara chi eserciti la ripetizione di programmi esteri alle emittenti commerciali nazionali. In particolare i ricorrenti sostenevano che i ripetitori di tv estere erano tenuti, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 103/1975 (oggi abrogato dall’art. 54, comma 1, lett. l), numero 4, del D.L.vo n. 177/2005), alla ripetizione integrale dei programmi e non potevano ricavare introiti pubblicitari, sui quali invece potevano contare le emittenti commerciali nazionali. La S.C. ha rilevato che l’eccezione di incostituzionalità, si come proposta, in realtà non mette in discussione la legittimità dell’equiparazione della disciplina fra emittente nazionale ed estera (cioè che esercita la ripetizione di programmi esteri), ma si limita a censurare l’eccessivo ammontare del canone a carico dei ripetitori di programmi esteri. Così facendo, però, come anche i giudici di merito avevano rilevato, il privato invade la sfera discrezionale del legislatore, che ben può prevedere i criteri e le tariffe par l’applicazione del canone per i titolari di concessioni radiotelevisive. In realtà, la situazione del relay dell’emittente estera è proprio pari a quella dell’emittente nazionale; l’elemento discriminante, a dire del ripetitore della stazione estera, era da ravvisarsi nell’impossibilità, per i ripetitoristi, di ottenere introiti dalla vendita di spazi pubblicitari.tsi%20svizzera - Tv. Giurisdizione di legittimità: il relay locale di programmi in Italia ha l’obbligo di corrispondere il medesimo canone stabilito per le emittenti commerciali nazionali La S.C. però ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale proposta non riguarda la possibilità di trasmettere pubblicità, ma unicamente l’equiparazione, al fine del pagamento del canone, delle emittenti nazionali commerciali a quelle che si limitano a ritrasmettere in Italia programmi realizzati da tv straniere. A parere della S.C. non vi è dunque alcun valido motivo che porti a ravvisare una qualche disparità di trattamento, e “non appare, del resto, illogico che l’emittente che si limiti a ripetere programmi già da altri realizzati, ancorché non possa fare affidamento sugli introiti della pubblicità, sia assoggettato al medesimo canone di chi realizza in modo autonomo i programmi trasmessi e che copre i propri costi con gli introiti della pubblicità. Il soggetto che ripete i programmi esteri ben potrà tenere presente l’onere del canone cui è tenuto nel momento in cui contratta le condizioni per la ripetizione del programma estero”. La Corte quindi, ricordando che già con altre sue pronunce aveva avuto modo di escludere che le disposizioni di cui all’art. 38 della Legge n. 103/1975, richiamato dall’art. 38 della Legge n. 223/1990, comportino violazione del principio costituzionale di eguaglianza, in considerazione della non omogeneità delle situazioni in cui rispettivamente versano i titolari di emittenti locali e quelli di impianti di ripetizione di segnali esteri (S.U. sent. n. 7380 del 16.6.92), ha ribadito la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale proposta. (D.A. per NL)

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