899, lo stop del TAR al blocco delle chiamate dell’Agcom. Il parere del giurista

Sospesa la delibera dell’Autorità TLC. Decadono gli obblighi per gli operatori. Protestano le associazioni dei consumatori. Il commento del giurista: decisione che impressiona ma che era prevedibile


da Punto Informatico

di Fulvio Sarzana (partner Consultmedia.it)

Cosa sono i servizi telefonici a valore aggiunto?
I cosiddetti “numeri telefonici a valore aggiunto” sono numeri telefonici speciali destinati alla vendita di servizi professionali, chiamando i quali viene addebitata all’utente chiamante una tariffa telefonica superiore a quella usuale, parte della quale viene restituita all’Azienda erogatrice del servizio.
Gli usi delle numerazioni a valore aggiunto sono innumerevoli: dalla cartomanzia ai servizi di previsione dei numeri del lotto, ai servizi di prenotazione di molte compagnie aeree o tour operator, a servizi di pubblica utilità (ad esempio telefoni di aiuto a tossicodipendenze).

Nei casi limite, le numerazioni a valore aggiunto vengono utilizzate per “ingannare” il consumatore con i cosidetti dialers o con servizi “adult”.

Come funziona il mercato dei servizi a valore aggiunto?
I soggetti professionali coinvolti nella vendita di tali servizi sono necessariamente tre:
– 1) Il titolare della numerazione, ovvero l’operatore di telecomunicazioni che richiede al Ministero delle comunicazioni la concessione in uso delle numerazioni a valore aggiunto ( i numeri 892 etc );
– 2) I fornitori di servizi a pagamento chiamati comunemente centri servizi ( ad esempio i webmaster dei siti erotici, le compagnie Aeree, i centri di telemedicina) che richiedono all’ operatore titolare della numerazione di potere utilizzare tali numeri nei contesti più svariati.
– 3) l’operatore telefonico ( Telecom Italia) che permette tramite le proprie reti, la chiamata all’utente finale e che poi invia la bolletta al proprio cliente con la fatturazione dei servizi a valore aggiunto.

Il meccanismo di business avviene generalmente in questo modo: l’operatore di telefonia fissa, ovvero Telecom Italia, riscuote quanto speso dall’utente finale direttamente tramite bolletta telefonica e riversa all’operatore titolare della numerazione il corrispettivo incassato sulla chiamata per intero; contemporaneamente fattura una quota relativa ai suoi servizi, che l’operatore paga secondo termini contrattuali.

L’operatore titolare delle numerazioni poi riconoscerà a chi predispone il servizio (c.d. centro servizi o content provider ) un corrispettivo in base al traffico effettuato dagli utenti che hanno usufruito dei servizi.

Infatti l’operatore titolare delle numerazioni è legato ad ogni Content Provider da un rapporto contrattuale che garantisce a quest’ultimo un corrispettivo in base ai minuti di traffico e/o al numero di chiamate a seguito dei quali l’utente finale ha usufruito dei servizi predisposti dal Content Provider.

Cosa è accaduto davanti al TAR?
Ad impugnare la delibera 97/08/CONS non sono stati né gli operatori di telecomunicazioni titolari delle numerazioni né Telecom Italia ma un gruppo di centri servizi (dunque l’ultimo anello della catena) (in piena autonomia? Su input si soggetti terzi?) che hanno reagito ad un provvedimento che a loro dire li escluderebbe dal mercato senza che fosse stato adeguatamente concesso dall’Autorità un termine per informare adeguatamente i propri clienti.

Fra di loro vi sono soggetti che hanno presentato ai giudici amministrativi servizi che hanno tutta l’aria di essere di rilevante utilità, quali servizi di assistenza medica a distanza o comunque perfettamente leciti, quali i servizi di tele prenotazione di tour operator e che avrebbero effettivamente generato un notevole danno all’utenza.

Perché è accaduto?
Nei mesi scorsi Agcom aveva puntato molto sulla delibera che dal 30 giugno avrebbe dovuto radicalmente cambiare il meccanismo dei servizi a valore aggiunto, arrivando al punto di emettere comunicati stampa ancor prima che venisse pubblicata sulla gazzetta ufficiale la delibera. La stessa Autorità aveva dichiarato guerra, informandone adeguatamente la stampa, a chi sembrava utilizzare scorrettamente le numerazioni a valore aggiunto, disponendo ripetute ispezioni presso i titolari delle numerazioni.

Nella partita ad un certo punto è intervenuta anche l’Antitrust, che a partire dal mese di gennaio di quest’anno si è vista attribuire ulteriori competenze in tema di pubblicità ingannevoli e che, a seguito delle segnalazioni di singoli Consumatori, ha cominciato a richiedere spiegazioni agli Operatori titolari delle numerazioni.

Il presupposto da cui era partita l’Autorità (lo stesso da cui partono le Associazioni dei consumatori) è che la maggior parte dei numeri a valore aggiunto fossero utilizzati in realtà ai danni dei consumatori e in modalità frodatoria che il blocco selettivo della chiamata, che si sarebbe potuto riattivare solo con un PIN, avrebbe finalmente limitato questa prassi. Se il presupposto poteva anche essere giusto, le modalità mediatiche di presentazione delle “lagnanze” e le modalità di convincimento dei giudici si sono rivelate errate.

Le Associazioni di consumatori, con una campagna mediatica e con una politica molto aggressiva nei confronti degli operatori telecomunicazioni e di Telecom Italia sia in sede di audizioni di fronte alle Autorità che sulla stampa hanno trascurato la semplice circostanza che il convincimento dell’opinione pubblica non è lo stesso dei Giudici chiamati a pronunciarsi su un ricorso.

Agcom, sposando in pieno la politica delle Associazioni di Consumatori e le proteste veementi che quest’ultime presentavano ad ogni audizione, aveva destato un forte malumore tra gli operatori titolari di numerazioni i quali lamentavano di non riuscire a spiegare all’Autorità che non tutti i numeri a sovrapprezzo erano frutto di frode o di una illecita captazione della volontà del consumatore e che spesso le numerazioni venivano assegnate a soggetti in linea con le previsioni normative.

Sulla sfondo vi era la posizione di Telecom Italia che non si era impegnata ufficialmente né in un senso né in un altro per non turbare la “sensibilità” sindacale delle Associazioni e la suscettibilità dell’Autorità, ritenendo “ufficialmente” non strategico, per usare la terminologia impersonale dei manager, il mercato dei servizi a valore aggiunto che in realtà genera notevoli ritorni economici.

La stessa Telecom Italia (che si è ben guardata dal costituirsi nel giudizio di fronte al TAR) si è affrettata dopo la sentenza a dichiarare che sarebbe stata pronta a recepire dal 30 giugno le indicazioni dell’Autorità.

L’Agcom e le Associazioni dei consumatori non hanno tenuto in considerazione quello che sarebbe potuto succedere, ovvero che sarebbe bastato un solo centro servizi (a fronte dei centinaia che effettivamente lavorano, per usare un eufemismo, in una “zona d’ombra”) in grado di dimostrare l’utilità sociale dei servizi a valore aggiunto per mettere in imbarazzo i “fautori” della linea dura.

Fa tuttavia un certo effetto vedere il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio accogliere (sia pur in via d’urgenza e per ragioni essenzialmente formali) le ragioni di coloro che nel meccanismo del valore sono considerati l’ultimo anello della catena e che sono stati spesso “demonizzati” come responsabili di attività al limite del lecito.
Il Tar ha fissato al 13 novembre l’udienza sul merito.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito Studio Legale Sarzana e Associati
www.lidis.it

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