Abuso del diritto. L’elusione fiscale può costituire il presupposto per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26723/2011 depositata in cancelleria lo scorso 7 luglio, ha spianato la strada alla contestazione del reato previsto e punito dall’art. 4 D.Lgs n. 74/2000 nella misura in cui venga integrato dalla condotta elusiva di cui all’art. 39 bis D.P.R. n. 600/1973.

Quello appena tracciato è il quadro giuridico di riferimento – in ambito penalistico – che potrebbe attagliarsi all’oramai noto “abuso del diritto” in ambito tributario, laddove operazioni finanziarie o negoziali formalmente legittime venissero ritenute non opponibili all’Amministrazione finanziaria superando, in termini di indebito risparmio fiscale, i limiti previsti dalla disciplina dei reati in materia di IVA ed imposte sui redditi. La pronuncia in esame, invero, veniva resa dagli Ermellini in sede di ricorso avverso la conferma da parte del tribunale del riesame di un decreto di sequestro preventivo di ingenti capitali (la sentenza parla di un controvalore per oltre 3 milioni di euro) spiccato nei confronti di un contribuente al quale il Fisco contestava il carattere prettamente elusivo sotteso “ad una complessa operazione realizzata attraverso un insieme di condotte ed atti negoziali che (…) apparivano finalizzati ad evadere IVA ed IRPEF”. La persona fisica accertata, perciò, “avrebbe dissimulato una attività di impresa, omettendo di dichiarare i notevolissimi proventi ricevuti (…)” che, in relazione al quantum del prelievo tributario eluso, comportava l’integrazione del reato di “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 74/2000, con conseguente applicazione della misura cautelare reale successivamente impugnata avanti al Giudice di terza istanza. Nell’argomentazione estesa dalla Suprema Corte, veniva appieno confermata la legittimità dell’operato del G.I.P., poi avallato in secondo grado. Infatti, chiosava la Cassazione, “(…) non può essere oggetto di censura l’accertamento compiuto dal tribunale del riesame laddove ha ravvisato il fumus del reato ipotizzato nel comportamento dell’indagato che ha, di fatto, portato alla sottrazione di una rilevante somma dell’imponibile attraverso un meccanismo che ha consentito di (…) nascondere il compenso spettante per l’opera prestata (…)”. Una tale motivazione si rendeva necessaria in quanto, nell’ambito del ricorso, il contribuente contestava all’Autorità Giudiziaria procedente l’inapplicabilità dell’istituto del sequestro preventivo in relazione al reato contestato per la carenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico in capo all’agente, stante l’assenza di qualsivoglia volontaria omissione di poste attive del reddito operata in sede di denuncia dei redditi. Nondimeno la condotta contestata difettava di “un minimo di attitudine all’inganno nei confronti del Fisco”. In buona sostanza, la tesi difensiva si dipanava dall’assunto in base al quale, l’elusione fiscale, in forma di abuso del diritto, non poteva rilevare da un punto di vista penalistico, non estrinsecandosi la condotta “in estremi fattualmente riconoscibili, caratterizzati o dalla oggettiva omissione di un elemento attivo o dalla fittizia apposizione di una componente negativa (…)”. Altro punto di forza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, la circostanza in base alla quale vi sarebbe stata “contraddizione tra la atipicità degli istituti in questione e la necessaria tipicità dell’illecito penale”, in pratica – par di capire – sostenendo che non essendo l’abuso del diritto fattispecie criminosa prevista dalla legge, nessuna rilevanza penale poteva essere attribuita ad un tale contegno: minando, dunque, il presupposto normativo della contestazione, l’effetto domino avrebbe travolto anche la misura cautelare applicata. Argomentazioni che, seppur “pregevoli”, la Suprema Corte valutava non pertinenti ad un giudizio a cognizione sommaria in quanto riservabili al merito della vicenda compressiva. In sede cautelare, infatti, il G.I.P. – correttamente – si era limitato ad accertare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, onde giustificare l’adozione di una misura di garanzia reale rispetto alla futura riscossione del credito da parte dell’amministrazione finanziaria. Nulla questio, poi, in relazione alla configurabilità del reato di “dichiarazione infedele” che la Cassazione reputava plausibile in quanto – in sede di denuncia dei redditi – il contribuente avrebbe esposto “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (…), conclusione non contraddetta dalla circostanza che potrebbe trattarsi di una condotta (…) rientrante tra quelle previste dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973”. (S.C. per NL)
 

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