Agcm: relazione annuale dell’attività 2006 – Settore Tlc

Nel settore delle telecomunicazioni, l’Autorità è ripetutamente intervenuta per garantire la correttezza e la trasparenza delle indicazioni relative ai prezzi dei servizi offerti


Estratto (relativo alle Tlc) della relazione annuale della Agcm sull’attività svolta nel 2006

Nel settore delle telecomunicazioni, l’Autorità è ripetutamente intervenuta per garantire la correttezza e la trasparenza delle indicazioni relative ai prezzi dei servizi offerti. In particolare, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione di messaggi pubblicitari che riportavano al netto dell’IVA le tariffe applicate per le chiamate inoltrate a un call center. Con il provvedimento è stata comminata una sanzione di 5.100 EUR (PI/5037 – Windjet call center).
In un altro caso, è stato confermato che la dicitura “numero verde” evoca nel consumatore l’idea di una totale gratuità del servizio, non potendo pertanto tale espressione essere legittimamente impiegata qualora il chiamante debba sostenere un costo. L’Autorità ha comminato all’operatore pubblicitario una sanzione pari a 5.100 EUR (PI/5329 – Numero Verde Gruppo Banca CR Firenze).

Inoltre, l’Autorità ha accertato l’ingannevolezza di un messaggio diffuso sull’elenco telefonico Pagine Bianche relativo alla promozione del servizio 89.24.24. Infatti, il messaggio non precisava che al prezzo massimo indicato dovesse ancora aggiungersi un ulteriore importo per lo scatto alla risposta. Con il provvedimento è stata irrogata una sanzione pari a 30.600 EUR (PI/5148 – 89.24.24. – Pagine Bianche di Pistoia).

Le medesime esigenze di chiarezza e trasparenza della comunicazione hanno indotto l’Autorità a censurare diversi messaggi relativi a suonerie e loghi per telefoni cellulari, suscettibili di indurre in errore i destinatari in relazione alle condizioni di fruizione del servizio. In questi casi, un ulteriore profilo di ingannevolezza è stato ravvisato nell’omissione di indicazioni precise in ordine al sistema di decurtazione automatica dal credito telefonico applicato quale forma di pagamento dei canoni di abbonamento (PI/5078 – Suonerie e cellulare al numero 48248; PI/5246 – Suonerie al numero 48412; PI/5247 – Suonerie al numero 48431).

Altri provvedimenti inibitori hanno colpito messaggi promozionali che adottavano modalità informative inidonee a garantire una corretta percezione da parte dei destinatari delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata.

Ad esempio, l’Autorità ha ritenuto ingannevole una serie di spot televisivi che non fornivano ai consumatori tutte le informazioni necessarie per la comprensibilità dell’offerta (PI/5025 – TIM Tribù; PI/5241 – TIM Tribù 1 centesimo di euro). Allo stesso modo, uno spot volto a promuovere i servizi ADSL e “Tiscali voce” è stato considerato ingannevole in quanto ometteva di indicare il costo del modem necessario per fruire dell’offerta e forniva in modo scarsamente percepibile le informazioni relative alla copertura ADSL. L’Autorità ha irrogato all’operatore una sanzione di 23.500 EUR (PI/5103 – Tiscali ADSL).

Infine, l’Autorità è stata chiamata a valutare due spot televisivi di contenuto analogo, concernenti le offerte natalizie della società H3G.

L’Autorità ha ritenuto ingannevoli i messaggi in quanto le informazioni di dettaglio erano tali da creare confusione rispetto alle esatte caratteristiche dell’offerta. In particolare, il grado di articolazione e la complessità oggettiva delle offerte della società H3G non erano compatibili con il mezzo di diffusione prescelto e con la durata estremamente ridotta degli spot (30 secondi). L’Autorità ha irrogato una sanzione di 27.100 EUR (PI/5116 – H3G – Offerte di Natale).

L’incompleta e fuorviante illustrazione delle caratteristiche del servizio pubblicizzato è stata altresì ritenuta decisiva nella valutazione di ingannevolezza di due messaggi pubblicitari diffusi dalla società Vodafone Omnitel, diretti a promuovere il servizio di connessione a Internet attraverso cellulare denominato “Vodafone Broadband”. I messaggi presentavano una sintetica descrizione delle modalità di fruizione e delle caratteristiche prestazionali principali del servizio pubblicizzato. Tuttavia, la velocità di navigazione indicata era, per espressa ammissione dell’operatore, una velocità massima; inoltre, il dato di copertura della tecnologia Super Umts smentiva in sostanza il vanto relativo alla fruibilità universale del servizio. Poiché Vodafone Omnitel N.V risultava già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di 61.100 EUR (PI/5440 – Vodafone Broadband).

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