Agcom, Del 438/13/CONS. Analisi capacità trasmissiva contenuti audiovisivi su principali piattaforme

Avvio del procedimento di analisi sulle condizioni e modalità di utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti audiovisivi, sulle principali piattaforme trasmissive.

 
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 259 dello agosto 2003 recante il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" (di seguito: il "Codice"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, S.O. n. 150 e s.m.i., e, in particolare gli articoli 13, commi 2 e 4, lettera d), 13- bis, 14, 14-bis, 14-ter, 27 e 29 che recepiscono nell’ordinamento nazionale gli articoli 8, comma 2, 8-bis,9, 9-bis e 9-ter della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro") e agli articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), come modificate dalla direttiva 2009/140/CE, in materia di gestione dello spettro e assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico in della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2004;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito: "TUSMAR") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – S.O. n.150, e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008, e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 8-nonies;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e s.m.i., con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2008, S.O. n. 255, e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2012, S.O. n. 85, e in particolare, l’articolo 3-quinquies recante “Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l’uso delle frequenze televisive”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”, e s.m.i.;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 e s.m.i.;
VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 24 aprile 2002, L. 108, come modificate dalle Direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/77 ICE (“direttiva concorrenza”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 17 settembre 2002, L. 249;
VISTA la Decisione n. 243/2012/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce un programma pluriennale di politica dello spettro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 marzo 2012, L. 81/7;
VISTI gli Atti conclusivi della Conferenza mondiale delle Radiocomunicazioni del 17 febbraio 2012 (WRC – World Radio Conference) dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU – International Telecommunication Union) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UN – United Nations), ed in particolare le Risoluzioni 232 e 233 (già identificativi provvisori COM5/10 e COM6/8);
VISTA la Delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e s.m.i.;
VISTA la Delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 2l7/0l/CONS” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS dell’11 aprile 2013 recante Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata sul sito web dell’autorità in data 12 aprile 2013;
CONSIDERATO che l’accordo tra la Commissione europea e il Governo italiano raggiunto nel 2009 per la sospensione della procedura di infrazione n. 2005/5086 prevedeva, tra l’altro, l’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva a condizioni orientate al costo sul quinto multiplex ottenuto in esito alla gara;
CONSIDERATO che nella lettera del 31 ottobre 2012 la Commissione europea aveva chiarito che ai fini del rispetto di tale accordo, le procedure per la nuova gara dovessero contenere la previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex aggiudicato a favore di operatori indipendenti dagli incumbent per la durata del corrispondente diritto d’uso e a condizioni orientate al costo, “salvo il caso in cui le osservazioni che saranno espresse nell’ambito della consultazione pubblica suggeriscano chiaramente che quest’ultimo elemento non è necessario al fine di garantire gli obiettivi dell’accordo del 2009”;
CONSIDERATO che, la delibera n. 277/13/CONS (considerato 93) ha precisato quanto segue: “per effetto dell’eliminazione di lotti U dall’offerta di gara, le misure asimmetriche previste nel Capo III devono essere riallineate alla nuova configurazione della procedura su tre lotti. Per tali lotti non potranno presentare offerte gli operatori di tipo “C”. Da ciò discende che nessun operatore potrà conseguire il quinto multiplex in esito alla gara. Non risulta pertanto necessario prevedere, nel presente provvedimento, regole o misure asimmetriche legate all’ottenimento del quinto multiplex in quanto nessun operatore esistente potrà raggiungere un quinto multiplex attraverso la partecipazione alla procedura. In base alle misure concordate tra la Commissione europea e il Governo italiano nel 2009, l’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva era relativo al quinto multiplex che i maggiori operatori avessero ottenuto in esito alla gara. Allo stato attuale la fissazione di un obbligo di cessione della capacità trasmissiva avente carattere generale e permanente è rimesso esclusivamente alla potestà legislativa. L’Autorità prende comunque atto della richiesta della Commissione, al fine di garantire il rispetto delle misure concordate con il Governo italiano nel 2009, di prevedere misure che garantiscano l’accesso al 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex detenuto o acquisito dagli operatori anche al di fuori della gara e, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, verificherà – attraverso un’analisi di mercato della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure. Le predette misure saranno proporzionate e non discriminatorie e con carattere di temporaneità e rivedibilità al mutare dell’assetto del mercato”;
RITENUTO di dare corso alle previsioni contenute nel citato considerato n. 93 della delibera n. 227/13/CONS, avviando un procedimento di analisi finalizzato ad acquisire informazioni sulle attuali modalità e le condizioni di offerta della capacità trasmissiva sulle principali piattaforme trasmissive utilizzate per la diffusione di contenuti audiovisivi (Digitale Terrestre, Satellite, Reti di telecomunicazioni fisse), al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione per l’eventuale introduzione di obblighi di cessione della capacità trasmissiva sulle reti televisive digitali terrestri, ed in considerazione delle differenti modalità di diffusione dei contenuti audiovisivi;
UDITA la relazione dei Commissari Maurizio Dècina e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
 
DELIBERA
 
Articolo 1
 
1. E’ avviato il procedimento di analisi finalizzato ad acquisire informazioni sulle attuali modalità di utilizzo e le condizioni di cessione della capacità trasmissiva destinata a trasportare contenuti e servizi audiovisivi, sulle principali piattaforme trasmissive (Digitale Terrestre, Satellite, Reti di telecomunicazioni fisse), per l’eventuale introduzione di obblighi di cessione della capacità trasmissiva sulle reti televisive digitali terrestri.
2. Il procedimento di analisi è svolto dalla Direzione Servizi Media, d’intesa con la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica e con la Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità, prorogabile con atto motivato di ulteriori 60 giorni. Il termine è sospeso in caso di richieste di informazioni o di acquisizione di documenti e memorie, comprese quelle rivolte ad altre pubbliche amministrazioni e a soggetti terzi, dalla data della richiesta sino al suo completo riscontro.
La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
 
Napoli, 18 luglio 2013
 
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Maurizio Dècina
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
 
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
 
 

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