Agcom Delibera N 31/10/CSP

Modifica della Delibera n. 25/10/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature.

 
L’AUTORITA’
 
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 12 marzo 2010;
 
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
 
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
 
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
 
VISTO il regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010;
 
VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature;
 
VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature;
 
RILEVATO che con la predetta delibera n. 25/107CSP l’Autorità, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell’informazione radiotelevisiva in campagna elettorale, ha adottato per le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale una disciplina analoga a quella stabilita per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall’ultimo termine per la presentazione delle candidature le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 4) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5);
 
RILEVATO, altresì, che la predetta delibera n. 25/10/CSP all’articolo 2, comma 1, lettera b) ha individuato tra i soggetti politici che hanno diritto al riparto degli spazi di comunicazione politica ai sensi del successivo articolo 3, ai fini della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, in analogia a quanto previsto all’articolo 3, comma 5, lett. b) del citato regolamento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010;
 
VISTE le ordinanze del TAR Lazio n. 01179/2010 e n. 01180/2010 del 12 marzo 2010, pronunciate sui ricorsi proposti dalla società Telecom Italia Media Spa e dalla società Sky Italia Srl avverso la predetta delibera n. 25/10/CSP , con le quali il predetto organo ha accolto le domande incidentali di sospensione e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua la delibera impugnata nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, ha illegittimamente esteso ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica.
 
CONSIDERATO l’interesse pubblico, nella campagna elettorale in corso, di fare tempestivamente chiarezza e dare certezza applicativa circa le regole da osservare in materia di par condicio e, correlativamente, la necessità ed urgenza di annullare, in via di autotutela, le parti della delibera n. 25/10/CONS ritenute dal TAR del Lazio, in sede cautelare, non conformi all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000 e alle pronunzie della Corte costituzionale;
  
PRESO ATTO che il TAR del Lazio con la citata ordinanza n. 01179/2010 pronunciata sul ricorso proposto dalla società Telecom Italia Media Spa , ha sospeso altresì la delibera n. 25/10/CSP nella parte in cui designa tra i soggetti politici i candidati alla Presidenza della Giunta regionale (art. 2, comma 1, lett, b);
 
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo 1
 
1. Alla delibera n. 25/10/CSP, citata nelle premesse, sono apportate, in via di autotuela, le seguenti modifiche:
 
a) l’articolo 3, comma 4, della delibera n. 25/10/CSP è annullato e sostituito dal seguente “ 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti nazionali al’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo”;
 
b) l’articolo 6, comma 2, è annullato è sostituito dal seguente “2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche”;
 
c) all’articolo 6, comma 3, primo periodo le parole “tra tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento” sono annullate;
 
c) l’articolo 6, comma 5, è annullato.
 
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento rimane in vigore la disciplina di cui alla delibera n. 25/10/CSP.
 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
 
Roma, 12 marzo 2010
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola

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