Agcom Delibera n. 693/08/CONS

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità


L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2008;

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, ed in particolare, l’art. 1, commi 65, 66 e 68;

CONSIDERATO che il comma 66 dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell’Autorità;

RITENUTO che per l’identificazione dei “soggetti operanti nel settore delle comunicazioni” vengono confermati i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002;

RITENUTO di fissare la misura della contribuzione nell’1,45 per mille dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera ;

TENUTO CONTO del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall’obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

RITENUTO, pertanto, di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, e per le imprese che versano in “stato di crisi” avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

VISTA la relazione illustrativa del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

RILEVATO che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già adottate con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

CONSIDERATO che la stima delle entrate, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2009;

UDITA la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Per l’anno 2009, la contribuzione di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all’Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nell’articolo1, lettere da a) a g) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002 è fissata in misura pari all’1,45 per mille dei ricavi risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell’applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2
1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2008.

Art. 3
1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2009, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT53X0101003494100000003093 acceso presso il Banco di Napoli Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. ed intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4
1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all’articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2009, i dati anagrafici ed economici richiesti.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 – articolo 1, comma 65, – è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell’Autorità.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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