Agcom Delibera N. 7/09/CSP

Segnalazioni dell’Onorevole Paolo Gentiloni Silveri (Partito Democratico) e del dott. Antioco Porcu (Candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna nella lista del Partito democratico) nei confronti della Societa’ R.T.I.


Segnalazioni dell’Onorevole Paolo Gentiloni Silveri (Partito Democratico) e del dott. Antioco Porcu (Candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna nella lista del Partito democratico) nei confronti della Societa’ R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Rete 4”) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”)

L’AUTORITÁ
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 febbraio 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTI gli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Suppl. Ord. n. 150;

VISTA la delibera n. 1/09/CSP del 21 gennaio 2009, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009”;

VISTA la segnalazione dell’Onorevole Paolo Gentiloni Silveri, in qualità di responsabile comunicazione del Partito Democratico, pervenuta in data 29 gennaio 2009 (prot. n. 6891), integrata con nota dello stesso 29 gennaio (prot. n. 7620), con la quale si assume che le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Rete 4”, esercitate dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., nel corso della campagna per le elezioni regionali in Sardegna previste per il 15 e 16 febbraio 2009 non hanno assicurato nelle edizioni dei notiziari nazionali Tg5, Studio Aperto e Tg4, ivi elencate, nel periodo compreso tra il 10 e il 25 gennaio 2009 il rispetto dei principi della parità di accesso e di trattamento nei programmi di informazione recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal decreto legislativo n. 177/2005 in danno delle liste concorrenti ed in particolare con sostanziale squilibrio informativo a discapito della lista del Partito Democratico segnalante e del suo candidato Presidente, il tutto a vantaggio della lista del Popolo della Libertà e del suo candidato Presidente Ugo Cappellacci, ripetutamente presente in video ed associato, per nome e simbolo, al leader del Pdl On. Silvio Berlusconi;

VISTA, altresì, la segnalazione a firma del dott. Antioco Porcu noto Chicco, pervenuta in data 30 gennaio 2009 (prot. n. 7704), in qualità di candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna nella lista del Partito Democratico, nella quale si asserisce che l’emittente Canale 5 ha trasmesso nell’edizione del telegiornale Tg5 del 25 gennaio 2009, alle ore 13.00, un lungo collegamento da Sassari, riportando le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Onorevole Silvio Berlusconi, le quali contenevano, senza contraddittorio, chiare indicazioni di voto in favore del candidato alla Presidenza della Regione Sardegna, dott. Ugo Cappellacci, il quale veniva ripreso con grande visibilità insieme al palco e allo slogan “Ugo Cappellacci Presidente”, il tutto in danno del candidato alla Presidenza della Regione Renato Soru della lista esponente e in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera n. 34/08/CSP alla quale la delibera 1/09/CSP del 21 gennaio 2009 fa espressamente rinvio;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione alla segnalazione dell’onorevole Paolo Gentiloni Silveri su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità (nota del 30 gennaio 2009, prot. n. 7773), datata 2 febbraio 2009 ( prot.8598) , nella quale la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

– la segnalazione è improcedibile per assoluta genericità, in quanto si limita a menzionare numerose edizioni dei notiziari Rti e della concessionaria pubblica, senza tuttavia specificare in quali condotte la violazione lamentata si sarebbe concretamente tradotta;

– nei termini in cui è formulata, la segnalazione si traduce in un generico invito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad esercitare le proprie competenze in materia;

– in via preliminare si rileva, altresì, la tardività della segnalazione, che si riferisce al periodo tra il 10 ed il 25 gennaio 2009, in quanto è inutilmente decorso il termine perentorio di dieci giorni dai fatti in questione;

– nel merito, alle consultazioni amministrative regionali non può essere riservato uno spazio limitato nell’ambito delle trasmissioni informative di testate nazionali, quali i telegiornali oggetto di segnalazione;

– fermo restando il principio di parità di trattamento tra soggetti politici, l’attenzione dedicata alle varie notizie di carattere politico dalle testate nazionali non può che essere determinata, in primo luogo, dal criterio di interesse pubblico nazionale delle medesime notizie;

– non può condurre a conclusioni opposte il fatto che l’articolo 7 della delibera n. 34/08/CSP, in particolare al comma 2, preveda per “i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge”, di “garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1”;

– infatti, la delibera n. 1/09/CSP chiarisce che le disposizioni di cui alla delibera n. 34/08/CSP debbono intendersi richiamate “in quanto compatibili”, vale a dire, in primo luogo, tenuto conto della natura nazionale dei media destinatarie e di quella, viceversa, locale, delle consultazioni di riferimento;

– è da ritenere che se da un lato la natura locale delle consultazioni non esime dal rispetto della parità di trattamento, d’altro canto questo non può essere inteso nel senso di snaturare l’informazione nazionale;

– i notiziari Rti hanno comunque fornito adeguata informazione circa le consultazioni regionali sarde, nel rispetto del principio di parità di trattamento, in particolare: nel telegiornale TG5 (edizioni del 10 gennaio 2009 – ore 20.00, del 17 gennaio seguente – ore 13.00 e 20.00, del 24 e 25 gennaio – ore 13.00 e 20.00 e del 28 gennaio – ore 13.00), nel telegiornale Tg4 (edizioni del 10 e 11 gennaio 2009 – ore 13.30 e 18.55, del 12 gennaio seguente – ore 13.30, del 13 e 17 gennaio – ore 18.55, del 18 gennaio – ore 13.30, del 24 e 25 gennaio – ore 13.30 e 18.55);

– per quanto riguarda “Studio Aperto”, la testata, coerentemente con la sua vocazione editoriale poco orientata verso l’informazione di carattere politico, ha dedicato alle elezioni regionali sarde soltanto alcuni brevi flash nel corso delle edizioni del 10, 17, 24 e 25 gennaio 2009;

– va evidenziato che da un lato i notiziari citati hanno dato indicazione delle opposte candidature in ogni occasione in cui si sono occupati della consultazione elettorale e che, dall’altro, numerosi servizi dedicati alle dichiarazioni del premier Berlusconi hanno avuto ad oggetto temi di politica nazionale (immigrazione, sicurezza, Alitalia, federalismo fiscale, etc,), benché toccati in occasione di avvenimenti svoltisi nell’ambito della campagna elettorale sarda;

– in altri termini, quest’ultima ha rappresentato l’occasione, ma non l’oggetto delle informazioni offerte circa le posizioni del leader del Pdl su temi di politica nazionale che non hanno alcuna diretta connessione con le elezioni regionali sarde, ma sono, viceversa, coerenti con la natura nazionale delle testate giornalistiche televisive Rti;

– gli organi di informazione televisiva editi da Rti, anche in accoglimento dell’esortazione formulata dall’Autorità con l’atto di indirizzo del 29 gennaio 2009, offriranno comunque adeguata informazione circa gli accadimenti delle giornate conclusive della campagna elettorale sarda, coerentemente con le loro tradizioni redazionali di attenta e tempestiva informazione politica, ed in maniera proporzionata all’interesse delle relative notizie per il pubblico degli spettatori;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione alla segnalazione del dott. Antioco Porcu su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità (nota del 2 febbraio 2009, prot. n. 8042), datata 3 febbraio 2009 (prot. 8602), nella quale la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

– la segnalazione non è fondata, in quanto il telegiornale ha dato notizia delle dichiarazioni rese dal Presidente Berlusconi nel corso di una visita in Sardegna a sostegno della campagna elettorale in favore del candidato Cappellacci;

– nel servizio non sono state formulate “indicazioni di voto”, in quanto il giornalista si è limitato a riferire circa l’arrivo del premier, l’incontro con alcuni studenti che protestavano per la situazione dell’Università, le dichiarazioni del Presidente su un tema di stretta attualità politica nazionale quale la disciplina delle intercettazioni telefoniche, anche alla luce della polemica sorta attorno al caso del c.d. “archivio Genchi”;

– comunque, nel caso in cui si dovesse equiparare la mera notizia della partecipazione del Presidente Berlusconi alla campagna elettorale del candidato Cappellacci ad una “indicazione di voto”, va osservato che il divieto di indicazioni di voto nelle trasmissioni televisive, di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 28 del 2000, non può che riguardare i soli soggetti che non svolgono attività politica nella campagna elettorale;

– la delibera n. 1/09/CSP e la delibera n. 34/08/CSP da questa richiamata non sono applicabili alla fattispecie, poiché il telegiornale risale al 25 gennaio 2009, data anteriore alla pubblicazione della delibera;

– inoltre, l’articolo 7, comma 8, della stessa delibera n. 34/08/CSP, equiparando all’indicazione di voto la “manifestazione delle proprie preferenze di voto”, rende chiaro che il divieto non riguarda coloro le cui “preferenze di voto” non sono note per ragioni “istituzionali”, come gli uomini politici;

– va precisato che per aversi “indicazione di voto” è necessaria l’esortazione al voto, in ogni caso la comunicazione finalizzata all’ottenimento del consenso e che l’apparizione in video del candidato Cappellacci è giustificata dal contenuto informativo del servizio, come dispone l’articolo 7, comma 7, della delibera n. 34/08/CSP;

– non costituisce violazione neanche la ripresa del palco del comizio e degli slogan che vi apparivano, in quanto si trattava di un collegamento con il luogo ove si svolgeva un evento inerente alla campagna elettorale, caratterizzato dalla presenza di simboli e slogan;

– nel servizio in questione non è ravvisabile neanche la violazione del principio di equilibrio informativo, in quanto è stata ricordata la candidatura del dott. Soru, nonché la carica di Presidente uscente della Regione da questi ricoperta;

– infine, un singolo servizio non può costituire adeguato parametro di valutazione circa il rispetto dei principi di imparzialità ed equilibrio informativo, per i quali occorre la verifica in un arco temporale di un ciclo di trasmissioni , correlate con l’attualità e la cronaca;

– resta ferma la disponibilità della società concessionaria, anche in accoglimento dell’esortazione formulata dall’Autorità con l’atto di indirizzo del 29 gennaio 2009, ad offrire adeguata informazione circa gli accadimenti delle giornate conclusive della campagna elettorale sarda;

RITENUTO di dover riunire i due procedimenti, in considerazione dell’identità della società concessionaria destinataria dei provvedimenti e dei fatti contestati nelle segnalazioni;

CONSIDERATO, al riguardo, quanto segue:

– le istruttorie intese ad accertare le violazioni delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali sono effettuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge n. 689 del 1981 ; in ogni caso, con la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la contestata violazione della normativa in materia, la parte è messa in grado di fornire le proprie argomentazioni difensive;

– la delibera n. 1/09/CSP non impone alle emittenti radiotelevisive nazionali di dedicare, nell’ambito delle trasmissioni informative delle testate nazionali, spazi riservati alle consultazioni amministrative regionali della Sardegna, ma, come riconosciuto anche dalla concessionaria, la natura locale delle consultazioni non esime dal rispetto del principio della parità di trattamento; l’osservanza di tale principio comporta che, quando nelle trasmissioni informative, anche di carattere nazionale, assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, le emittenti sono tenute a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici (art. 7, comma 4, della delibera n. 34/08/CSP, richiamata dalla delibera n. 1/09/CSP) ;

– pur prendendo atto che nel periodo oggetto degli esposti i numerosi servizi dedicati alle dichiarazioni del premier on. Berlusconi hanno avuto ad oggetto temi di politica nazionale, benché toccati in occasione di avvenimenti svoltisi nell’ambito della campagna elettorale sarda, la quale avrebbe rappresentato l’occasione, ma non l’oggetto delle informazioni offerte circa la posizione del leader PDL su temi di politica nazionale che non hanno diretta connessione con le elezioni regionali in argomento, si deve rilevare che, dai dati di monitoraggio forniti dalla Isimm Ricerche, relativi alle edizioni dei notiziari TG5, TG4 e Studio Aperto oggetto delle segnalazioni (periodo 10 gennaio – 25 gennaio 2009 ) , risulta che in concomitanza con la trattazione di tematiche di interesse nazionale vi è stata la ricorrente ed estesa visualizzazione del nome del candidato della lista PDL e del simbolo di essa; tale visualizzazione, che non può ritenersi occasionale e non evitabile, data la frequenza con la quale è apparsa in video ( 24 edizioni dei telegiornali TG5, Studio Aperto e TG4) appare idonea a determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio a favore di una forza politica rispetto ad un’altra, con il rischio di alterare la parità di condizioni che deve obbligatoriamente connotare l’informazione nei periodi elettorali. Si richiama, al riguardo, l’articolo 7, comma 2, della delibera n. 34/08/CSP, alla quale rinvia la delibera n. 1/09/CSP concernente la disciplina di attuazione della par condicio relativamente alla campagna elettorale sarda, ai sensi del quale : “ i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo…debbono…uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;

CONSIDERATO che i telegiornali “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, oggetto delle segnalazioni, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti la garanzia della libertà e del pluralismo dell’informazione fa salva l’autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché queste non diano luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell’informazione;

VISTA la nota del 29 gennaio 2009 (prot. n. 7101) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi ha comunicato alla società RTI Spa l’indirizzo dell’Autorità inteso a ricordare la necessità che, come prevede la legge per i periodi elettorali, sia assicurata un’equilibrata informazione nella campagna elettorale in corso in Sardegna;

RAVVISATA, la necessità, stante l’imminente conclusione della campagna elettorale in Sardegna, di richiamare la società RTI ad uniformarsi, con effetto immediato e con particolare rigore, ai principi di tutela del pluralismo, della completezza e correttezza dell’informazione, dell’imparzialità, della obiettività, della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, mediante inquadrature che ripetutamente evochino, in altri contesti, la campagna elettorale in corso, situazioni di vantaggio a favore di una forza politica rispetto ad un’altra, nonché a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai soggetti politici in competizione qualora nei programmi di informazione assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali legati alla campagna elettorale stessa;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

DELIBERA

1. La società Rti Reti Televisive Italiane S.p.a., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Retequattro”, con sede in Roma, L.go del Nazareno, n. 8 – c.a.p. 00187 è richiamata ad assicurare, con effetto immediato, nella programmazione dei notiziari “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della completezza e correttezza dell’informazione, dell’imparzialità, della obiettività, della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, mediante inquadrature che ripetutamente evochino, in altri contesti, la campagna elettorale in corso, situazioni di vantaggio a favore di una forza politica rispetto ad un’altra , nonché a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai soggetti politici in competizione qualora nei programmi di informazione assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali legati alla campagna elettorale stessa.

2. L’Autorità vigila sull’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di mancato rispetto, applica le sanzioni previste dalla normativa vigente

Roma, 4 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per il SEGRETARIO GENERALE

Antonio Amendola

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