Assostampa Sicilia: agli uffici stampa circolare esplicativa sul contratto e sulla stabilizzazione

P.A.: lettura utile per chi attende il “posto” fisso anche nelle altre Regioni


da Franco Abruzzo.it

Palermo, 9 maggio 2008. L’Associazione Siciliana della Stampa al fine di favorire in Sicilia le procedure di istituzione e regolarizzazione degli uffici stampa ha predisposto una circolare esplicativa riguardante la recente normativa in materia di uffici stampa, comprendente sia la contrattazione collettiva stipulata nei mesi scorsi da questo sindacato con la Presidenza della Regione, l’Anci e l’Urps, sia le disposizioni legislative contenute nelle ultime due leggi finanziarie nazionali in tema di stabilizzazione del personale in servizio.
Il documento, firmato dal segretario regionale Alberto Cicero, è stato inviato agli enti locali siciliani (Comuni e Province), agli enti sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, agli enti pubblici non economici, alle Asl, alle aziende ospedaliere, al fine di poter facilitare il percorso che dovrà portare nell’intero territorio siciliano ad una definitiva regolarizzazione del sistema uffici stampa, salvaguardando le professionalità già esistenti all’interno dei vari uffici e aprendo la strada alle prove selettive per il reclutamento di nuovo personale giornalistico.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE

Oggetto – Circolare di attuazione del “Contratto collettivo regionale integrativo del CCNLG FIEG-FNSI – Uffici Stampa delle p.a. nella Regione Sicilia” (legislazione di rif. art. 58 L.r n°33/1996; art. 6 e 9 Legge speciale n°150/2000; art. 127, comma 5, L.r. n°2/2002 e successive modifiche ed integrazioni), sottoscritto con le Amministrazioni in indirizzo il 24.10.2007 e pubblicato sulla GURS del 16.11.2007. Con previsione applicazione art. 1 comma 558 (rif.comma 519)della legge finanziaria statale n°296 del 27 dicembre 2006 e commi 90, 92, 94 e 95, art. 3 Legge finanziaria statale n°244 del 24 dicembre 2007, in materia di stabilizzazione del personale c.d. “ precario “.

Comunicazione di intervento e di indirizzo, ai sensi del primo paragrafo del comma 94 art.3 della Legge n°244 del 24.12.2007 e del CCNLG FIEG-FNSI, propedeutica agli accordi di concertazione decentrata.

Premessa

L’Assostampa Siciliana-FNSI- Sindacato unitario ed unico dei giornalisti italiani e firmatario del CNLG FIEG-FNSI – ha sottoscritto in data 24.10.2007 il Contratto collettivo regionale integrativo (pubblicato sulla GURS del 16.11.2007) con il Governo Regionale Siciliano (in rappresentanza di tutte le articolazioni dell’Amministrazione regionale), con l’ANCI (in rappresentanza dei Comuni dell’Isola) e con l’Unione delle Province Regionali della Sicilia.

Scopo principale dell’accordo integrativo regionale è stato quello di consentire che si proceda – sgombrando il campo da ogni remora formale o di mera interpretazione – più speditamente nell’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di Uffici Stampa nelle P.A. siciliane che, quali norme speciali e specifiche sulla materia, trovano primaria applicazione, in combinato disposto con le sopraggiunte disposizioni della Legge Finanziaria statale n°296 del 27 Dicembre 2006 sia per ultimo con la Legge Finanziaria statale n°244 del 24 dicembre 2007 le quali intervengono più dettagliatamente nella procedura di stabilizzazione di personale – nel nostro caso giornalisti iscritti all’Ordine professionale – che ha prestato o ancora presta servizio in base a rapporti di lavoro c.d. “precario” – subordinati e a tempo determinato – negli Uffici Stampa delle PP. AA.

Invero, l’ art 58 della Lr n°33/1996 e l’art.127 L.r. n° 2/2002 avevano già disposto l’applicazione del CNLG FIEG-FNSI all’interno delle strutture informative e giornalistiche delle p.a. siciliane. Le stesse norme regionali, in una lettura integrata con la Legge speciale n°150 del 7 Giugno 2000, e in ossequio alla previsione di cui all’ art. 127, comma 5, Lr n°2/2002 (che ha sancito l’obbligo di costituire nelle p.a. siciliane gli Uffici Stampa,e come confermato dal Presidente della Regione con sua Direttiva prot. 1702/C del 10 settembre 2002) – specie dopo la sottoscrizione dell’accordo sindacale regionale integrativo del 24.10.2007 – legittimano questo Sindacato, firmatario di contrattazione collettiva nazionale e regionale, ad attivarsi presso tutte le p.a. siciliane per agevolare la concreta attuazione delle previsioni di legge: sia con l’emanazione della presente Circolare, che con l’esercizio della potestà di intervento diretto nella conduzione dell’obbligatoria attività di contrattazione decentrata (rif. primo paragrafo comma 94, art. 3 legge n°244 del 24 dicembre 2007).

Applicazione Legge Finanziaria del 27 Dicembre 2006 n°296 art. 1, comma 558.

Possono chiedere la stabilizzazione a tempo indeterminato negli Uffici Stampa delle P.A. siciliane, con semplice e formale richiesta amministrativa da inoltrare alla Amministrazione pubblica di riferimento, tutti quei giornalisti iscritti all’Ordine professionale che hanno prestato a tempo pieno servizio pubblico per almeno tre anni, pur non continuativi, con contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato, sottoscritti anteriormente alla data del 29 settembre 2006 (termine poi ulteriormente prorogato dalla Legge finanziaria per il 2008 – art. 3, comma 90 – al 28 settembre 2007).

La norma è rivolta a quel personale fuori ruolo degli Uffici Stampa, i cosiddetti “precari storici”, in possesso dei seguenti requisiti:

• essere stato formalmente contrattualizzato, avendo svolto lavoro subordinato e a tempo pieno,con inquadramento nel personale non dirigenziale (ossia con inquadramento contrattuale CNLG FIEG-FNSI dal livello di redattore ordinario a quello di caporedattore incluso), per almeno 36 mesi, pur non continuativi, con contratti a tempo determinato, stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

• essere stato comunque in servizio a tempo pieno – seppur in posizione di fuori ruolo (art. 9, comma 2, L.n°150/2000) – nell’ambito del quinquennio che va dal 2001 al 2006.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica UPPA, n° 10 del 20 luglio 2007 (seguita alla Direttiva della Funzione pubblica n°7 del 30 aprile 2007), al capitolo “adempimenti necessari per la richiesta di assunzione”, con riferimento all’eguale (per le amministrazioni statali) tipologia di procedura di cui all’art.1 comma 519 della 296/06, elenca ai punti 1,2,3, le possibili articolazioni delle forme che configurano il possesso dei requisiti previsti per accedere alla procedura di stabilizzazione. Procedura giuridico-amministrativa che, nella fattispecie, va posta in combinato disposto con la contrattazione collettiva regionale integrativa del 24.10.2007.

La norma di legge, inoltre, fa obbligo alle amministrazioni pubbliche interessate, nel caso di personale con contratti di lavoro ancora in essere, che chieda di accedere alla stabilizzazione, di mantenerlo temporaneamente in servizio sino al definirsi delle procedure.

Altresì, al punto n° 3 della Direttiva della Funzione pubblica n°7 del 30 aprile 2007, si puntualizza, al terzo comma, che il personale precario – nella nostra fattispecie quello giornalistico – che abbia maturato il requisito a usufruire della stabilizzazione presso diverse amministrazioni, potrà completare la procedura stessa presso l’ultima amministrazione nella quale si è prestato e/o ancora si presta, servizio. In tal caso alla stabilizzazione del giornalista dovrà provvedersi con riferimento all’ultima qualifica rivestita.

Un altro elemento contenuto nella Circolare governativa n°10/07 è quello dell’anzianità aziendale di servizio del personale giornalistico che viene stabilizzato : per quanto concerne la norma della Finanziaria per il 2007, essa decorrerà solo dalla data di esecutività dell’emanazione dell’atto di stabilizzazione del giornalista precario.

Le condizioni ed i presupposti per cui le p.a. siciliane firmatarie dell’accordo sindacale regionale integrativo sugli Uffici stampa del 24.10.2007, procedano ai sensi dell’art.1 comma 558 della Legge n°296/07 sono:

1. aver utilizzato personale giornalistico con inquadramento contrattualizzato di lavoro subordinato ai sensi del CCNL e a tempo determinato, a fronte, invece, della reale esigenza di dover gestire un servizio istituzionale permanente dell’Amministrazione non facoltativo perché obbligatorio, così come già previsto dalle legislazioni nazionali e regionali quali la legge speciale n°150/2000, nonchè l’art. 58 della Lr n°33/1996 e l’ art. 127 della L.r. n°2/2002;

2. che la stabilizzazione del personale di che trattasi rientri nella disponibilità complessiva dei posti vacanti disponibili nell’organico dell’Amministrazione (e/o che la medesima si sia per tempo dotata dopo il 7 Giugno 2000 di un regolamento di recepimento e/o di attuazione della Legge n°150/2000 che già individua quali requisiti professionali occorra possedere);

3. per la verifica conclusiva dei requisiti a compimento della procedura di stabilizzazione, l’Amministrazione può: o far ricorso alla convalida utilizzando gli esiti di precedenti prove selettive; o procedendo, con una nuova e autonoma verifica, alla formale convalida dei requisiti e titoli già previsti da norma di legge
(art.9 primi 4 commi della lex specialis n°150/2000 e commi 2 e 6 art. 127 L.r n°2/2002);

4. le modalità tecniche e i tempi da utilizzare nelle procedure della stabilizzazione dovranno, da parte di ciascuna Amministrazione, definirsi caso per caso, dando vita ad una appropriata attività di concertazione sindacale decentrata con l’Assostampa Siciliana FNSI, ai sensi del CCNLG FIEG-FNSI e della relativa contrattazione collettiva integrativa regionale del 24.10.2007. In sede di concertazione decentrata le parti concorreranno a determinare le necessarie previsioni della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ufficio Stampa interessato – e se vi è materia – distinguendo tra il personale che si può direttamente stabilizzare nell’anno corrente e, per l’eventuale restante parte nell’organico dell’Ufficio Stampa, quello che invece va assunto nell’ambito di una procedura selettiva pubblica, concertando, così, i più idonei tempi e forme di attuazione operativa di questa procedura amministrativa di stabilizzazione.

Applicazione L. Finanziaria 24 Dicembre 2007 n°244(art 3 commi 90, 92, 94 e 95)

La legge Finanziaria dello Stato per il 2008 – dopo aver ribadito solennemente l’eccezionalità e l’assoluta temporaneità delle procedure di stabilizzazione previste con la legge n°296/2006 – all’art. 3 comma 94 – conferma e proroga le previsioni di cui alla Legge Finanziaria per il 2007, di cui fa salva la logica giuridico-amministrativa e l’impianto procedurale, aggiornando al 30 aprile 2008 la data limite per la presentazione delle richieste di stabilizzazione ai sensi del comma 558 (rif. comma 519) art. 1 L. 296/06.

La norma in buona sostanza:

a) proroga ulteriormente i termini ai fini dell’ utilizzo dei periodi immediatamente coevi per il computo della validità del requisito richiesto sino al 31.12.2008;

b) dispone, ribadendo stavolta con esplicita evidenza (primo paragrafo comma 94), la condizione aggiuntiva che l’espletamento delle procedure di stabilizzazione del precariato rispetti il vincolo della concertazione sindacale decentrata con le organizzazioni firmatarie di contrattazione collettiva;

c) proroga, altresì, al 2010 il termine massimo per la conclusione delle procedure di questa operazione straordinaria per la risoluzione del problema del precariato nella Pubblica Amministrazione italiana;

d) infine, all’art. 3, comma 94 punto b, innova la precedente previsione di stabilizzazione del precariato nella P.A., allargandola anche ai “precari” titolari di rapporti di lavoro temporanei con contratti di collaborazione del tipo co.co.co e consimili (ossia non in base a un CNL) che, si dispone, vanno comunque novati con contratti di lavoro subordinato e a tempo pieno, stabilizzandoli però a tempo determinato.

Requisiti e procedure previste rimangono le medesime di cui al comma 558 art.1 L.296/06, con due sole modifiche integrative :

a.a.) il possesso del requisito dei tre anni di lavoro, pur non continuativi, va conseguito solo in una medesima Amministrazione pubblica ;

b.b) il termine limite per il conseguimento di questo requisito viene prorogato ulteriormente al 28 settembre 2007.

Infine, espressamente al comma 92, ribadisce l’obbligo delle Amministrazioni pubbliche al mantenimento in servizio pure di questa tipologia di personale precario, risultante ancora in servizio al momento della sua domanda/richiesta di stabilizzazione, prorogandone il termine di conferma temporanea in servizio sino al 31.12.2008.

E’ di tutta evidenza, che le disposizioni di cui all’art. 3, comma 94, della L. 244/07, a favore dei co.co.co e consimili, portano in sé il medesimo impegno legislativo presente all’art.1, comma 558, L. n° 296/06 per cui questi lavoratori, già precari e però stabilizzati a tempo determinato, potranno subito dopo accedere alle procedure, che dovranno concludersi entro il 31-12-2010, per la definitiva stabilizzazione a tempo indeterminato.

Quest’ultima, però, è materia da rinviare alle determinazioni che verranno assunte in sede di concertazione sindacale decentrata fra le parti.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si invitano espressamente le amministrazioni in indirizzo ad avviare tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare concreta attuazione alle norme nazionali e regionali calendate in materia di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio giornalistico a vario titolo presso gli Uffici Stampa delle P.A siciliane.

Si manifesta piena e incondizionata disponibilità a qualsivoglia chiarimento e collaborazione che appaia necessario, auspicando i più opportuni contatti operativi a breve.

Il Segretario regionale Alberto Cicero

(da: www.fnsi.it)

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