Censimento impianti televisivi

La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) invia agli assistiti una circolare sull’importante adempimento


Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis “(… Si desidera portare a conoscenza di codeste imprese l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 18/08/06 della Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (d’ora innanzi Agcom) n. 502/06/CONS recante “Modifiche al Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’art. 31 della delibera 236/01/CONS”. Il provvedimento di cui sopra è, in sostanza, il cd. “nuovo censimento degli impianti televisivi” e si concreta nell’istituzione di una Sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dall’Agcom, riservata esclusivamente alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale, che soddisfa l’esigenza della P.A. di disporre di uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio, anche allo scopo di conoscerne con esattezza le caratteristiche per pianificare le operazioni di transizione al digitale. Nel merito del contenuto dell’importante delibera, si partecipa quanto segue. Il censimento delle infrastrutture di diffusione, che risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all’esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all’esercizio di impianti. Ai fini dell’espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento, l’Autorità potrà avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni, anche se è presumibile che gran parte degli accertamenti verranno condotti dagli Ispettorati territoriali competenti. Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano tutti i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, e segnatamente:

1)la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
2)i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
3)i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.

In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V (con successivi provvedimenti saranno individuate le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2).
In sostanza, le sorgenti radioelettriche soggette a censimento sono quelle situate nelle bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, per la diffusione di programmi televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale (DVB-T e DVB-H), nonché dei programmi radiofonici in tecnica digitale (DAB-T). Pare opportuno, a riguardo, rilevare che, con riferimento al DAB-T, coerentemente con la normativa internazionale, l’Autorità, con la delibera n. 249/06/CONS, ha previsto l’utilizzazione del canale 12/H2 in Banda VHF-III per tale servizio. Nel caso delle reti digitali dovranno essere forniti anche i dati tecnici relativi ai c.d. “gap fillers”. I soggetti obbligati, sono tenuti a fornire i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformità all’allegato “TEC” alla delibera in parola, suddivisi in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1); gli stessi soggetti devono rendere i dati amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati in occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformità all’allegato “AMM”. (… segue per assistiti Consultmedia…)I dati tecnici ed amministrativi, aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, dovranno essere inviati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio Ispettivo e Registro – Centro Direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro il 15 novembre 2006 su supporto informatico (CD-ROM) e cartaceo, unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato. Le comunicazioni potranno essere anticipate in formato elettronico all’indirizzo email [email protected], riportando in oggetto la denominazione del soggetto segnalante (la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del supporto informatico con le modalità suesposte). In un secondo momento, con provvedimenti adottati da parte del Servizio Ispettivo e Registro saranno indicate dall’Agcom le modalità di estensione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla delibera in parola anche ad altri soggetti operanti in bande diverse da quelle prima citate. Quanto alle sanzioni, è opportuno precisare che, ferma restando la responsabilità penale in ordine alla non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l’inosservanza da parte dei soggetti destinatari del provvedimento in parola, degli obblighi di comunicazione prescritti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (… segue per assistiti Consultmedia…) Data l’importanza dell’adempimento, questa struttura ha predisposto un puntuale service di assistenza tecnico-amministrativa, che seguirà le emittenti dall’acquisizione dei dati, all’elaborazione degli stessi, dall’inserimento attraverso il software applicativo reso disponibile dall’Agcom, alla trasmissione nelle modalità prescritte. Sarà cura della scrivente partecipare con successiva circolare, inviata ai soggetti richiedenti assistenza, l’elenco dei documenti da rendere disponibili per il service (all’uopo è opportuno che gli interessati manifestino volontà di adesione al servizio attraverso comunicazione via posta elettronica all’indirizzo [email protected], ovvero via fax al n. 0331/593008). Nel ricordare che questa struttura è a disposizione per ogni ulteriore informazione sull’argomento, si partecipa che i partner di riferimento sono: dott. ing. Enrico Magni – tel. 0331/441974 fax 593008 e-mail [email protected] (aspetti tecnici) dott. Giovanni Madaro – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] (aspetti amministrativi)(…)” (NL)

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