Consiglio di Stato. Nell’espletamento delle notifiche l’avvocato deve essere equiparato all’ufficiale giudiziario

Il Supremo Collegio di giustizia amministrativa, con la sentenza n. 2055/2010 resa lo scorso 13 aprile, ha conferito nuovo vigore ad un corpus normativo che fino ad oggi sembrava relegato nell’ambito di un’interpretazione fin troppo restrittiva.

Gli addetti ai lavori avranno già inteso che stiamo parlando della legge n. 53/1994 inerente le “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali]”, elaborata con pregevoli finalità deflative del carico di notifiche gravante sugli ufficiali giudiziari. In realtà, fino ad oggi, tali disposizioni rischiavano di rimanere lettera morta a causa dello sfavorevole computo dei termini riservato al legale che notificava servendosi del servizio postale; in proposito, l’indeterminatezza relativa ai tempi di recapito conferiva incertezza all’intero procedimento sotteso, con il rischio, in capo al professionista, di vanificare tutta la propria attività a causa di un potenziale recapito compiuto fuori dei termini. Diversi gli effetti nell’ambito della sfera giuridica del notificato, per il quale faceva (e tuttora fa) stato la data di ricezione dell’atto. Di tale incongruenza annidata nell’ordinamento giuridico nazionale si rese conto il legislatore del 2005 che, nell’ambito dell’art. 149 del c.p.c., aggiunse il comma 3, definendo la regola del diverso momento di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il notificato, mutuata direttamente dalla giurisprudenza costituzionale, nello specifico dalla sentenza n. 477/2002. Ciononostante, fino ad oggi, l’applicazione fornita alla legge ha, di fatto, ridimensionato la sua portata, se si considera che la mini riforma della norma codicistica è stata letta come adattabile ai soli casi in cui la consegna del plico all’ufficio postale venga eseguita dall’ufficiale giudiziario. Qui, per il computo dei termini vale, quanto al notificante, la data di consegna del plico e per il notificato – al solito – quella di ricezione impressa sulla cartolina postale. Questa assodata prassi, se da una parte certamente scoraggiava pratiche di notifica "fai da te" – screditando, peraltro, il pregevole scopo di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali – dall’altra accorciava la fruibilità dei termini perentori per i legali, conferendo eccessiva aleatorietà – in particolare – nelle comunicazioni endoprocedimentali. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, estendendo il principio espresso dalla Corte Costituzionale nel 2002 e combinando i disposti della citata legge 53/1994 con quelli relativi alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta contenuti nella legge 890/1982 (artt. 4 e ss.), assurge – nel momento notificatorio – l’avvocato a Pubblico Ufficiale, consentendogli di perfezionare l’attività che sta compiendo alla data di apposizione del timbro postale sull’atto. Nell’ermeneutica dei giudici intervenuti, dunque, gli effetti della notifica debbono essere collegati, secondo quanto già statuito dal Giudice delle Leggi nell’ambito della sfera giuridica del notificante, “(…) al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo (…)” (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2055/2010). Proprio in forza di questo principio – nell’applicazione analogica che ne fa il Consiglio di Stato – l’avvocato ritrova l’essenza di una sua importante facoltà che, alternativamente con gli ufficiali giudiziari, si ritrova – nei casi stabiliti dalla legge – a poter esercitare senza pregiudizio per la propria attività. (S.C. per NL)
 

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