Consultmedia: impianti di radiodiffusione sonora – ridondanza

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Legnano, 21/12/2009
Comunicazioni
Int. ML/EM/af
rif.: impianti ridondanti
 
Alle imprese rtv assistite
  
Oggetto:         impianti di radiodiffusione sonora – ridondanza

     Si fa seguito alle precedenti circolari sull’argomento in oggetto (in SIT Online su www.consultmedia.it e su www.newslinet.it) per partecipare quanto segue.

     A seguito di frequenti e numerose richieste di chiarimento sulle modalità di valutazione della cd. “ridondanza impiantistica” e sugli effetti giuridici della medesima, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione a puntuale disamina.

     Come noto il legislatore del 1990 ebbe modo di codificare la problematica che qui c’impegna con l’art. 32 c. 4 L. 223/1990, proibente la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino”.

     Successivamente, con l’approvazione della L. 422/19931 il principio anzidetto era oggetto di precipua specificazione all’art. 6 c. 6, a mente del quale “Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative”.

     Posta quindi la mancata approvazione del P.N.A.F. per la radiodiffusione sonora con tecnologia analogica, l’attenzione dottrinale e giurisprudenziale si concentrava nel tempo sul concetto di identità delle caratteristiche tecnico-operative di impianti coubicati. Nel merito, da un punto di vista dottrinale, la lettura della norma in parola è stata prevalentemente restrittiva, ritenendo applicabile il divieto ex art. 6 c. 6 L. 422/1993 solo in presenza di impianti operanti con caratteristiche esattamente identiche (es. impianti in multiplex). Sul piano giurisprudenziale, invece, l’orientamento è stato ondivago, con organi giurisdizionali (civili ed amministrativi) che in numerosi casi hanno interpretato in maniera restrittiva la norma (quindi coerentemente con la direzione indicata dalla dottrina) mentre in altrettanti hanno privilegiato una esegesi estensiva, così valutando, ai fini dell’accertamento della ridondanza, gli effetti concreti dell’incidenza sul territorio di più impianti eserciti dalla medesima emittente.

     La problematica veniva poi riaffrontata dalla L. 249/1997, che al comma 8 dell’art. 32, statuiva che “All’entrata in vigore della presente legge l’Autorita’ dispone la cessazione dell’uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino. L’Autorita’ assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione. Sono escluse dall’assegnazione, che comunque e’ attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all’entrata in funzione dell’Autorita’ dal Ministero delle comunicazioni”.

     Sul punto si osserva che l’allora D.G.C.A. del MinCom ebbe modo di interpretare in maniera stringente tale norma nel 20013, allorquando rilevando l’intendimento di un Ispettorato Territoriale di “tutelare solo le aree di servizio nelle quali è presente il segnale di qualità migliore tra quelli diffusi da impianti che irradiano un medesimo programma essa rimarcava come tale approccio avesse “incidenza con l’applicazione dell’art. 3, comma 8 della legge 249/1997 per quanto concerne l’individuazione e la successiva assegnazione delle frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino di competenza di una emittente radiotelevisiva”. “A tal riguardo – precisava la D.G.C.A. – è opportuno far osservare che l’applicazione del suddetto articolo presuppone l’adozione di precisi criteri per l’individuazione delle frequenze non indispensabili o ridonanti nonché la prescrizione delle modalità di attuazione in merito all’assegnazione delle frequenze ai destinatari che hanno titolo all’esercizio delle stesse. Tali attività, come noto, rientrano nelle competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Pertanto fino a quanto l’Autorità anzidetta non indicherà i criteri e le modalità attuative del predetto articolo di legge, non potrà essere condotta alcuna azione da parte di codesto Ispettorato anche ai fini dell’assegnazione di eventuali frequenze per l’attivazione di impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi”. Ogni ulteriore riflessione sulla norma di cui sopra pare tuttavia superflua, atteso che l’art. 3 c. 8 L. 249/1997 è stata abrogata dall’art. 54 del D. Lgs 177/2005.

     Nel 2005, con l’approvazione delle “Linee guida per la soluzione delle problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora, la D.G.S.C.E.R. del MinCom osservava come nella disamina dei casi di interferenze si dovesse verificare se le emissioni presunte interferite4 fossero “le uniche ricevibili nelle aree interessate” sì da “condizionare le azioni di tutela dell’interferito alla circostanza che “il servizio” sia comunque assicurato, eventualmente con altro impianto che irradi la stessa programmazione, sulla stessa area di servizio interferita, con grado di qualità buona”, favorendo quindi un giudizio basato sulla “tutela del servizio” al posto della “tutela del singolo impianto”. Detta interpretazione fu oggetto di diverse censure da parte di RAI avanti ai giudici amministrativi, i quali pur confermando la legittimità del provvedimento ministeriale, ebbero in un’occasione modo di contestare le modalità di applicazione delle “Linee guida” da parte di un Ispettorato Territoriale5.

     Da ultimo, con nota in data 30/09/2009, la D.G.P.G.S.R., esprimendosi a riguardo di un quesito posto sulla fattispecie da un I.T. proponeva un’interpretazione estensiva della definizione ex art. 6 c. 6 L. 422/1993 di “sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative” presso medesimo sito, evidenziando come alla presenza di sostanziale identità di sistemi radianti dovesse essere verificata “la reale sovrapposizione delle aree di copertura del territorio da parte delle due emissioni”, in quanto la mera circostanza che un impianto adottasse un numero di antenne diverso dall’altro “non elimina automaticamente l’applicazione della L. 422/93”.

     Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è:

      dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/593377 fax 0331/593008 email [email protected]

professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie.

     Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008).

     E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
 
Consultmedia
 

 

1 Conversione del D.L. 323/1993, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva";

2 Rubricato “Assegnazione di frequenze ritenute non indispensabili”;

3 Nota D.G.C.A. Div. VI del 07/06/2001;

4 Il documento aveva tratto impulso da un forte aumento di contenziosi promossi da RAI contro emittenti private;

5 Cfr. analisi sull’argomento in SIT Online su www.consultmedia.it;


 
1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), Consultmedia (divisione della s.r.l. Planet) e Tecnomedia (Tecnomedia s.r.l.);

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