D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 – attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole

Leciti gli annunci comparativi se non generano confusione nel mercato.
 
Con l’approvazione del D.lgs. n. 145/2007 sono state recepite, come al solito un po’ in ritardo, le indicazioni dell’Unione europea in tema di pubblicità ingannevole. Come recita l’art. 1, scopo della citata normativa è quello di “tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”. A tale fine, il secondo comma dell’art. 1 detta i principi cui deve ispirarsi la pubblicità lecita, che deve essere “palese, veritiera e corretta”. Il legislatore ha poi ritenuto, allo scopo anche di stabilire quale sia il campo di applicazione della normativa, di dettare una serie di definizioni. L’articolo 2 del D.lgs. stabilisce che deve intendersi “per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo li promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, a prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”. La pubblicità ingannevole è definita invece come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”. Per professionista si intende poi: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”; mentre viene definito operatore pubblicitario “il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.” La pubblicità deve quindi essere trasparente ossia deve essere allo stesso tempo palese, veritiera e corretta e può anche essere comparativa alle condizioni indicate dall’art. 4 del D.lgs. Non deve essere ingannevole, ossia idonea a indurre in errore e a pregiudicare il comportamento economico o a ledere un concorrente; non deve generare confusione sul mercato; non deve causare discredito o denigrazione oltre che di marchi, denominazioni, altri segni distintivi, beni, anche di servizi, attività o posizione di un concorrente. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, cui la legge assegna particolari poteri, ha stilato un elenco chiamato “i dieci comandamenti anti-inganni” cui i consumatori, ma anche i professionisti, per non incorrere involontariamente in errori posso ispirarsi:
 
1) caratteri: valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri a stampa;
2) prezzo: verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri e spese accessorie;
3) niente miracoli: diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi;
4) prima riflettere: non sottoscrivere nessun modulo senza avere letto prima tutte le condizioni;
5) non solo slogan: fare attenzione alla completezza del messaggio e assumere tutte le informazioni necessarie. Controllare sempre l’effettiva convenienza delle operazioni promozionali;
6) servizi onerosi: i servizi prestati da maghi, cartomanti e operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi;
7) costi reali: verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui;
8) messaggi nascosti: fare attenzione alla pubblicità “travestita”: in contesti dall’apparente natura informativa possono nascondersi forme di pubblicità occulta;
9) attenzione ai pericoli: se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto;
10) tutela dei minori: la pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono indurre un travisamento della realtà per i più piccoli. Particolare attenzione viene infatti data ai minori ed agli adolescenti anche dal D.lgs al fine di garantire una effettiva tutela di tali soggetti deboli. Il D.lgs. 145/2007 oltre a definire i casi di pubblicità ingannevole rinvia anche agli artt. 21, 22, 23 del D.lgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo – che già avevano affrontato l’argomento. La normativa va dunque analizzata correlandola con i principi contenuti nel Codice del Consumo. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sul rispetto dei principi dettati dalla normativa in materia di pubblicità ingannevole; può, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs., anche d’ufficio, inibire e sospendere la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Dovrà essere il professionista, se vuole difendersi, a dimostrare la correttezza della propria pubblicità. Vengono inoltre previste sanzioni amministrative, anche pesanti, a seconda della gravità delle violazioni, sempre irrogate dall’Autorità Garante, contro le quali è ammesso il ricorso avanti il giudice amministrativo. Rimane la competenza del giudice civile per le violazioni di cui all’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale, oltre che per la normativa sulla tutela dei vari diritti sui beni immateriali e sui segni distintivi. Come anche già previsto nel Codice del Consumo, l’art. 9 del D.lgs. 145/07 prevede forme alternative di risoluzione delle controversie mediante il ricorso delle parti interessate ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. (D.A. per NL)
 

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