Dati sul traffico telefonico

Il Garante per la Privacy si esprime a riguardo. Il Garante per la privacy, in una nota del primo febbraio, ha avvertito sia gli operatori telefonici, sia i provider: chi non tiene sottochiave i dati degli utenti italiani rischia grosso.

Gli abbonati infatti non sempre sono consapevoli di quanto delle loro conversazioni e connessioni venga conservato: numero chiamato, data, ora, durata della telefonata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete. Tutti dati riservati che possono consentire agli inquirenti in caso di indagine, e si spera solo a loro, di conoscere nel dettaglio la rete di relazioni dell’individuo, i suoi interessi, le sue abitudini, persino i suoi spostamenti. Informazioni che, proprio alla luce del Decreto Pisanu, saranno conservate per quattro anni (quelli di Internet) e otto anni (quelli telefonici). Nella prima tipologia rientrano i dati di accesso ad Internet, quelli relativi alle e-mail, i fax, gli sms e gli mms gestiti via Internet. Come dati telefonici si intendono tutte le chiamate, comprese messaggerie vocali, conferenze, fax, chiamate “non risposte”, servizi supplementari come inoltro o trasferimento di chiamata, utilizzo dei servizi di messaging o di quelli multimediali. Tutto questo non può essere preso alla leggera: con un provvedimento ad hoc, il Garante ha fissato proprio in queste settimane le regole base per rendere sicuri i dati che vengono conservati dai gestori “per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per le altre finalità ammesse dalla normativa” (come da regolamento Agcom). Un provvedimento che giunge nei giorni della presa di posizione del Garante verso gli operatori di telefonia mobile, a cui è stata contestata la conservazione non solo di tutti i dati succitati ma anche del log dei siti Internet visitati. Dati dei clienti telefonici quindi a prova di violazione della privacy. E’ quanto prevede il suddetto regolamento del Garante per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e internet in attuazione di quanto previsto dal Codice privacy e alle normative in materia di sicurezza più recentemente introdotte. Con un documento nel quale indica in maniera organica le misure da rispettare per la conservazione dei dati a fini di giustizia da parte di gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica, l’Autorità risponde alla necessità di assicurare un’effettiva ed efficace protezione di dati personali riguardanti milioni di cittadini, sia a tutela della sfera privata di questi ultimi, sia nell’interesse stesso di magistratura e forze di polizia. Il documento, nel chiarire i soggetti destinatari e i dati oggetto di conservazione, stabilisce prescrizioni tecnico organizzative riguardo alla loro conservazione e alla loro sicura archiviazione. In particolare si prevede:
1)adozione di sistemi avanzati di autenticazione per gli incaricati che possono accedere ai dati;
2)conservazione separata dei dati conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati, da quelli utilizzati per funzioni aziendali (fatturazione, marketing, statistiche ecc.);
3)immediata cancellazione dei dati, quando e se decorso il tempo previsto di conservazione;
4)tracciamento di ogni accesso e operazione compiuta da parte degli incaricati;
5)introduzione di sistemi di segnalazione di comportamenti anomali (per esempio interrogazioni massive ingiustificate, interrogazioni fuori dell’orario di lavoro);
6)controlli interni e periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle regole e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante;
7)sistemi di cifratura a protezione dei dati di traffico contro rischi di acquisizione indebita o fortuita (come nel caso di manutenzione degli apparati o di ordinarie operazioni da parte degli amministratori di sistema).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione di queste regole – sia perché non assimilabili a veri e propri gestori di servizi di tlc e di comunicazione elettronica, sia per evitare ingiustificate conservazioni di dati – i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (content provider, ndr), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti. Sul documento è stata avviata una consultazione pubblica con gli interessati che si concluderà entro il 31 ottobre e immediatamente dopo, anche sulla base degli elementi acquisiti, il Garante provvederà ad adottare in via definitiva il provvedimento. (M.P. per NL)

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