Diritto d’autore: DDL S520 di iniziativa del Sen. Asciutti

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d’autore. Delega al Governo in materia di parità di condizioni fra i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione dei diritti d’autore.

Lo scorso 26 giugno avevamo annunciato la volontà di seguire l’iter di alcuni disegni di legge, una volta che fossero stati assegnati alle Commissioni, con l’intento di seguirne lo sviluppo e di leggerne le relazioni introduttive. Questa volta, quindi, ci occupiamo del DDL S520 presentato dal Sen. Asciutti, assegnato alla 2° Commissione permanente (Giustizia) e in attesa di ottenere il parere delle altre commissioni: 1° (Aff. cost.), 5° (Bilancio), 6° (Finanze), 7° (Pubb. istruz.), 8° (Lavori pubb.), 10° (Industria). Riportiamo di seguito la relazione introduttiva ed il testo del disegno di legge.

Onorevoli Senatori. – È ormai maturata in quasi tutte le forze politiche la convinzione che il mantenimento di monopoli, pubblici o privati, costituisce un grave freno allo sviluppo di iniziative economiche ed è quindi necessario procedere all’introduzione, ovunque sia possibile, di elementi di concorrenza che cancellino rigidità. Una di queste rigidità è sicuramente rappresentata dal monopolio nell’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi che la legge sul diritto d’autore attribuisce alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e all’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). La legislazione del 1941 sulla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio, per meglio difendere il titolare in via originaria del diritto d’autore (l’autore), ai fini della difesa dell’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno affidò, in quel periodo storico-politico, l’attività di intermediazione, in via esclusiva, per l’esercizio dei diritti derivanti dalla rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, riproduzione meccanica e cinematografica (comma 1, articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633) ad un ente pubblico: l’EIDA (Ente italiano per il diritto d’autore), poi denominato SIAE (Società italiana degli autori ed editori) con decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433. Tale denominazione è stata ripristinata con l’avvento del regime politico democratico, lasciando pressoché inalterata la struttura e l’organizzazione dell’ente EIDA. Negli anni Novanta la legislazione del nostro Paese, per recepire i principi affermati dalle direttive del Parlamento europeo sull’armonizzazione di taluni aspetti dei diritti d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ai fini della protezione economica dell’opera dell’ingegno, attribuì il diritto esclusivo di tale utilizzazione, già concessa all’autore, anche ai titolari di diritti connessi al suo esercizio. Il legislatore, in occasione dell’emanazione di una normativa a favore delle imprese fonografiche, trasformò in ente pubblico l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), affidando poi a tale ente sia la tutela sia l’intermediazione, in via esclusiva, dei diritti spettanti ai soli titolari in via originaria dei diritti connessi (e cioè agli artisti interpreti e artisti esecutori), di guisa che si è dovuta apprestare una modifica alla legge sul diritto d’autore; si è, infatti, inserito tra l’articolo 180 e l’articolo 181 della legge n. 633 del 1941 una norma che ha affidato l’esclusività dell’intermediazione all’IMAIE (articolo 180-bis, comma 1). Tuttavia, con l’avvento delle nuove tecnologie e del mercato globalizzato, essa appare inadeguata per le seguenti ragioni: 1) in primo luogo la natura pubblica (per quanto in vario modo connessa alla base associativa) di fatto snatura il rapporto che dovrebbe sussistere fra gli associati e l’ente che ne gestisce i diritti; nel caso di SIAE e di IMAIE, i numerosi poteri del Governo e di altre autorità pubbliche rendono praticamente impossibile il controllo e la partecipazione nella gestione da parte della base associativa; 2) in secondo luogo, l’attribuzione di un vero e proprio monopolio legale (in alcuni casi anche nei confronti di soggetti non associati) viola la libertà (anche costituzionalmente garantita) dei singoli autori ed editori di associarsi; restringe ingiustificatamente l’iniziativa economica di terzi soggetti che potrebbero entrare sul mercato; impedisce l’accesso di soggetti operanti su mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli strettamente nazionali; falsa la concorrenza per quanto concerne l’attività di intermediazione né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per la peculiare natura economica del settore, dovrebbe essere soggetta a tutti quei criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e libero mercato può garantire. Pertanto, come evidenziato anche in un recente studio della società di consulenza Deloitte & Touche, svolto per la Commissione europea, appare auspicabile l’eliminazione dal nostro ordinamento del monopolio legale a favore di SIAE e di IMAIE, riconoscendo la libertà dei singoli di associarsi attraverso la creazione di collecting society, le quali ultime dovrebbero mantenere una struttura privatistica, a base associativa o cooperativa, ed essere assoggettate alle normali regole di disciplina che valgono per gli enti privati della stessa natura associativa che svolgono attività di tipo economico. Il presente disegno di legge ha dunque per oggetto la modifica del titolo V (Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti d’autore) della legge 22 aprile 1941, n. 633, con l’eliminazione delle disposizioni che attribuiscono alla SIAE e all’IMAIE una posizione di monopolio, ed il conferimento di una delega al Governo per la modifica e l’introduzione di norme che abbiano come presupposto un nuovo quadro normativo che prevede la possibilità della concorrenza tra più soggetti. Ecco il testo:

Art. 1.
(Modifiche al titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 180:
1) al primo comma, le parole «è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «è libera»;
2) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri non pregiudica» sono sostituite dalle seguenti: «Resta in ogni caso salva»;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione»;
b) all’articolo 180-bis:
1) al comma 1, le parole: «gli altri diritti connessi» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 2.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte le norme necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni altra disposizione che abbia come presupposto l’esistenza del monopolio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge. Nell’adozione del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l’attività già riservata in esclusiva alla SIAE o all’IMAIE.

(M.P. per NL)

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