Diritto d’autore: difese e sanzioni giudiziarie e civili

La domanda che spesso ci si pone circa le modalità di difesa da violazioni del diritto di autore trova risposta nel Capo III del Titolo III (che si occupa delle Disposizioni comuni) della legge sul Diritto d’autore.

Questo Capo III dedicato alle “Difese e sanzioni giudiziarie” si compone di due sezioni: la prima che riguarda le Difese e sanzioni civili e la seconda che si dedica alle Difese e sanzioni penali. La Sezione I della quale ci si sta occupando, si divide a sua volta in una prima parte dedicata alle “Norme relative ai diritti di utilizzazione economica” ed in una seconda parte dedicata alle “Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale”. Con riferimento quindi alla parte 1.-“Norme relative ai diritti di utilizzazione economica”, l’art.156 spiega ciò che deve fare chi vuole difendersi da violazioni di un diritto di utilizzazione economica che gli compete. Al primo comma dell’articolo si definiscono gli aventi diritto alla tutela che sono coloro i quali hanno ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica loro spettante secondo appunto la legge del diritto di autore, come pure coloro che vogliono impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. Ciò sia da parte dell’autore della violazione sia da parte di un intermediario i servizi del quale vengono utilizzati per attuare la temuta violazione. Quindi chi ha ragione di temere la violazione può agire in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto ed il divieto del proseguimento della violazione. Nel pronunciare l’inibitoria il giudice può anche fissare una somma dovuta sia per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all’inibitoria, sia per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento deciso. Il secondo comma dell’articolo fa salve le disposizioni del decreto legislativo del 9 aprile 2003 n.70 che riguarda la “Attuazione della direttiva 2003/31/CE relativa a taluni aspetti dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”. Chiude quindi il terzo comma che indica come l’azione davanti al giudice è regolata dalle disposizioni contenute in questa Sezione I e da quelle del Codice di Procedura civile. L’art. 156-bis considera il caso in cui una parte abbia fornito in giudizio dei seri elementi che consentano di desumere la fondatezza delle proprie domande di tutela ed che abbia anche individuato documenti elementi o informazioni in possesso della controparte che confermino tali indizi. In questi casi la parte può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che ne richieda alla controparte le informazioni relative. La parte attrice può inoltre chiedere al giudice di ordinare alla controparte di fornire elementi per l’identificazione dei soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi costituenti la violazione dei diritti previsti dalla legge. Oltre a ciò al secondo comma è previsto che il giudice, in caso di violazione commessa, su scale commerciale, può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione di supporto bancaria, finanziaria e commerciale in possesso della controparte. Il terzo comma poi chiarisce che il giudice, sentita le controparte, nell’assumere i provvedimenti di cui ai primi due commi di questo articolo, adotta le misure idonee alla tutela delle informazioni riservate. Il modo mediante il quale il giudice desume gli argomenti di prova si basa sulle risposte che le parti danno come pure dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. L’art. 156-ter infine prevede che l’autorità giudiziaria nei giudizi sia cautelari sia di merito e su richiesta giustificata e proporzionata della parte richiedente, può ordinare alla controparte che gli vengano fornite informazioni sull’origine, sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto di cui alla legge sul diritto d’autore, sia da parte dell’autore della violazione sia da parte di altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale, come pure sorpresa ad utilizzare servizi pure loro oggetto di violazione di un diritto sempre su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire servizi oggetto di violazione di un diritto anche qui su scala commerciale; c) sia stata indicata dalle persone di cui alle precedenti lettere a) e b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o fornitura di tali servizi. Il secondo comma dell’articolo si occupa del tipo di contenuto qualitativo delle informazioni di cui al comma uno. In particolare quindi le informazioni di cui si tratta possono fra l’altro comprendere il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori dei fornitori e degli altri detentori di prodotti o di servizi precedenti rispetto all’autore della violazione, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, oltre a informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi dei quali si tratta. Le informazioni, chiarisce il comma 3, vengono acquisite attraverso l’interrogatorio delle persone individuate dal primo comma di questo articolo. E’ in capo al richiedente l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna deve essere interrogata (questo previsto dal comma 4) . Il giudice, ammesso l’interrogatorio, secondo il comma quinto di questo articolo, interroga le persone di cui al comma primo circa le informazioni indicate dalla parte. Può inoltre rivolgere d’ufficio o su istanza di parte ogni altra domanda che ritiene utile per chiarire le circostanze sulle quali si basa l’interrogatorio. In chiusura il sesto comma chiarisce che si applicano i seguenti articoli del codice di procedura civile: art.249 riguardante la facoltà di astensione; art. 250 circa l’intimazione ai testimoni ; art. 252 dell’identificazione dei testimoni ; art. 255 della mancata comparizione dei testimoni; infine l’art. 257 comma primo circa l’assunzione di nuovi testimoni (segue). (G.T. per NL)

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