Diritto d’autore: i diritti connessi (diritti del produttore di fonogrammi)

I diritti connessi come già espresso, sono al servizio del diritto di autore. Il titolo II della legge sul diritto di autore al capo I si occupa dei diritti del produttore di fonogrammi.

L’articolo di riferimento è il 72 dove si evidenzia che, fatti salvi i diritti dell’autore di cui al Titolo I della legge, anche al produttore di fonogrammi è riservato un diritto esclusivo, per un tempo definito. Tale diritto esclusivo consente, per i suoi fonogrammi, di autorizzare: a)la riproduzione, b)la distribuzione, c)il noleggio ed il prestito d) la messa a disposizione del pubblico. In particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dei suoi fonogrammi può essere diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto od in parte e con qualsiasi processo di duplicazione. Il diritto esclusivo di distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi non si esaurisce nel territorio della comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore stesso in uno stato membro. Per quanto riguarda il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari del suo fonogramma, tale diritto non si esaurisce con la vendita o la distribuzione degli esemplari in qualsiasi forma. Infine il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in modo tale che sia consentito l’accesso di ciascuno dal luogo e nel momento individualmente scelto, non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. All’articolo 73 viene stabilito che il produttore di fonogrammi, come pure gli artisti interpreti e quelli esecutori che si siano resi parti dell’interpretazione o esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzo a scopo di lucro dei fonogrammi da parte della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva inclusa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle feste danzanti pubbliche, nei pubblici esercizi e per qualsiasi ulteriore pubblica utilizzazione dei fonogrammi. Questo indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti. L’esercizio di tale diritto al compenso spetta al produttore dei fonogrammi che poi ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Al secondo comma poi viene stabilito che la misura del compenso, le quote di ripartizione e le modalità sono determinate secondo regolamento. Infine il comma 3 prevede che nessun compenso è dovuto per l’utilizzo dei fonogrammi ai fini di insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello stato o da Enti dallo Stato autorizzati. L’arti.73-bis stabilisce che il produttore del fonogramma utilizzato come pure gli artisti interpreti o esecutori, hanno comunque diritto ad un equo compenso anche nel caso in cui l’utilizzazione del fonogramma, come definita nell’art. 73 sia effettuata senza scopo di lucro. In caso di non accordo tra le parti è il regolamento che determina il compenso, la riscossione e la ripartizione. L’art.74 al primo comma accerta il diritto del produttore di fonogrammi di opporsi all’utilizzo dei suoi fonogrammi, come stabilito nei precedenti art.73 3 732-bis, quando tale utilizzo sia effettuata arrecando grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. Nel comma 2 per altro su richiesta dell’interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, l’utilizzo dei fonogrammi, dopo controlli tecnici e disponendo, in caso sia necessario, quanto occorra per eliminare le cause turbative della regolarità dell’utilizzazione. Nell’art.75 al comma 1 è prevista in cinquanta anni la durate del diritto esclusivo del produttore di fonogrammi. Se nel periodo indicato il fonogramma viene lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione. Inoltre, prescrive il secondo comma, se nei cinquanta anni non vengono effettuate pubblicazioni lecite ed il fonogramma viene nel periodo lecitamente comunicato al pubblico, i diritti anche in questo caso scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico. L’art.76 condiziona la possibilità di distribuzione dei fonogrammi oggetto del diritto esclusivo del produttore, all’obbligo di apposizione delle indicazioni di cui all’art. 62, in quanto applicabili ( indicazione del titolo dell’opera, nome dell’autore, nome dell’artista interprete od esecutore e data della fabbricazione). Chiude il Capo I l’art.78 che definisce come produttore dei fonogrammi la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione od esecuzione o di altri suoni o di rappresentazione di suoni. Viene considerato luogo della produzione quello in cui avviene la diretta registrazione originale. Si conclude in tale modo la prescrizione di legge che riguarda i diritti del produttore di fonogrammi. Tale figura è di importanza fondamentale per consentire la produzione dei fonogrammi che fissano l’intuizione e la creazione dell’autore, da qui la protezione come diritto connesso. ( G.T. per NL)
 

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