Diritto d’autore: trasmissione dei diritti di utilizzazione

E’ il Capo II del Titolo III che si occupa della trasmissione dei diritti di utilizzazione. Questo capo a sua volta si divide in sei sezioni. La prima sezione, composta da nove articoli, tratta delle norme generali in proposito.

Si tratta di articoli essenziali e sintetici. L’art.107 chiarisce che i diritti di utilizzazione, che spettano agli autori delle opere dell’ingegno, come pure i diritti connessi che hanno carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, fatta salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo II. L’art. 108 fissa nel compimento dei sedici anni la capacità per l’autore di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle proprie opere e quindi di esercitare le azioni che ne derivano. Al primo comma dell’art.109 è stabilito che la cessione di uno o più esemplari dell’opera non implica anche la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolati da questa legge, questo salvo patto contrario. Tuttavia al comma secondo viene evidenziato come la cessione di uno stampo, di un rame inciso, o altro simile mezzo usato per riprodurre, comprende anche la facoltà di riprodurre un’opera d’arte, salvo il caso di patto contrario e a condizione che il cedente ne abbia tale. Per la prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione è prevista, dall’art.110, la forma scritta. E’ poi stato introdotto nel tempo l’art. 110-bis che, per quanto riguarda l’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione, ne prevede la concessione mediante contratto fra: i titolari del diritto di autore, i detentori dei diritti connessi ed i cablodistributori. Questo al primo comma. Al secondo comma viene previsto che in caso di mancata concessione dell’autorizzazione, per la ritrasmissione via cavo di una emissione radiofonica, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, congiuntamente scelto per la formulazione della proposta di contratto. Nel caso poi di non accordo sulla scelta, di tale terzo, viene fatto rinvio al Presidente del Tribunale di residenza di una delle parti interessate. Una volta scelto il terzo, così prescrive il comma terzo, la proposta da questi formulata si ritiene accettata senza opposizione delle parti interessate entro novanta giorni dalla notifica. Importante è la riflessione alla quale ci porta l’art.111 che al primo comma sancisce la non possibilità di formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro per i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata. Tale divieto vige fintanto che tali diritti spettano personalmente all’autore e vale sia per atti contrattuali, sia in caso di esecuzione forzata. La possibilità di dare in pegno, o essere pignorati o sequestrati vale invece per i proventi dell’utilizzazione e per gli esemplari secondo le norme del codice di procedura civile, come stabilito al secondo ed ultimo comma di questo articolo. I diritti che competono all’autore possono essere inoltre espropriati per interessi dello Stato, esplicita l’art. 112, con l’esclusione dei diritti di pubblicare un’opera durante la vita dell’autore stesso. L’espropriazione, secondo l’art. 113 al primo comma, viene decisa per decreto presidenziale su proposta del Ministero per i beni ed attività culturali di concerto con il Ministero per la pubblica istruzione e sentito il parere del Consiglio di Stato. Nel secondo comma è stabilito che il decreto di espropriazione, o altro successivo, deve essere definita l’ indennità spettante all’espropriato. Chiude l’articolo, il terzo comma che stabilisce che il decreto ha forza di titolo esecutivo sia per quanto riguarda gli aventi diritto, sia nei confronti dei terzi che detengono le cose materiali che sono necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati . Chiude questa prima sezione l’art.114 che chiarisce che contro il decreto di espropriazione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mentre per la parte economica riguardante l’ammontare delle indennità la competenza è dell’ Autorità giudiziaria. (G.T. per NL)

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