Divieto pubblicità giochi a premi con vincita in denaro ex L. 208/2015. Agcom: preclusa applicazione in assenza di regolamento

L’Agcom si esprime sul contenuto dei commi dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016)  che hanno introdotto alcune importanti novelle normative a riguardo della pubblicità di giochi con vincita in denaro, aderendo alle perplessità sollevate su queste pagine all’indomani della pubblicazione del testo di legge.

Le norme in questione sono i commi 938, 939 e 940 all’articolo 1. Nel merito, ricordiamo che il comma 938 all’art. 1 prevede il divieto assoluto della pubblicità che: • che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; • che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; • che ometta di rendere esplicite le modalita’ e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; • che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;  • che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;  • che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;  • che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;  • che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;  • che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo;  • che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;  • che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;  • che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.  Il comma 939 fa invece divieto della pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al comma in argomento i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonchè le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009. Sono altresi’ escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonchè nei settori della sanità e dell’assistenza.  La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7, c. 6, del D.L. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2012 . Le sanzioni sono irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla L. 689/1981, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonchè al proprietario del mezzo con il quale essa e’ diffusa. Interpellata sull’applicazione della suesposta norma, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Direzione contenuti audiovisivi), si è espressa con parere del 08/02/2016 che di seguito riportiamo “(…) Si ritiene che la formulazione della norma non consenta un’esatta delimitazione del novero dei soggetti sottoposti all’obbligo, con la conseguenza che ogni eventuale ipotesi interpretativa, in assenza del decreto attuativo cui viene assegnato il compito di definire la nozione di “media specializzati” – sottratti all’obbligo medesimo – rischia di determinare possibili effetti discriminatori. A giudizio dell’Autorità, pertanto, l’assenza di criteri certi e attuali sulla base dei quali individuare i soggetti destinatari del divieto rende dubbia l’interpretazione della disposizione, precludendone l’applicazione fino all’adozione da parte dei Ministeri competenti del previsto regolamento. Allo scopo di assicurare una efficace e rigorosa attività di vigilanza sull’intero territorio nazionale, si precisa che l’Autorità ha segnalato le descritte criticità interpretative ai competenti Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, evidenziando altresì taluni dubbi emersi con riferimento al presidio sanzionatorio disciplinato dal successivo comma 940. In particolare, è stato sottolineato come il divieto introdotto dal comma 939, applicabile, considerato il tenore letterale della norma, anche alle emittenti locali, non sia assistito per le stesse da un regime sanzionatorio più favorevole, diversamente da quanto previsto dal Testo unico in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità e televendite da parte dell’emittenza locale (cfr. art. 51, comma 5, del TU)”. La parola passa quindi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, che, di concerto tra loro, dovranno individuare i media specializzati con apposito decreto, fissando i paletti operativi di una norma la cui concreta applicazione appare di complessa circoscrizione. (G.C. per NL)

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