DTT, LCN. Cassazione cancella il lavoro del CdS e del suo commissario ad acta. Tutto resta com’è

Antenne20UHF20pannelli - DTT, LCN. Cassazione cancella il lavoro del CdS e del suo commissario ad acta. Tutto resta com'è
Confermate tutte le indiscrezioni pubblicate da questo periodico nelle scorse settimane: verso la stabilizzazione delle assegnazioni LCN nazionali. Possibili variazioni in diminuzione delle attribuzioni locali.

Con un formidabile coup de théâtre, la Corte di Cassazione, con la sentenza 1836/2016 (decisa il 01/12/2015), ha cancellato tutto il lavoro svolto dal commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza alla sentenza 6021/2013 del medesimo organo giurisdizionale, che aveva annullato (in parte) il previgente piano LCN approvaAntenne20UHF20pannelli 1 - DTT, LCN. Cassazione cancella il lavoro del CdS e del suo commissario ad acta. Tutto resta com'èto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (del. 237/13/CONS, adottata a seguito delle sentenze di primo grado confermate in secondo, che avevano annullato il primo piano, di cui alla del. 366/10/CONS). In sostanza, tutto torna come prima; anzi, con ogni probabilità tutto rimarrà così com’é, perché ormai il quadro è consolidato e nell’interesse di utenti ed operatori non converrebbe toccarlo. Il principio lo si desume indirettamente dalla motivazione a fondamento della sentenza della Suprema Corte, allorquando essa cassa il giudizio d’ottemperanza sulla scorta della considerazione che non avrebbe potuto imporre il compimento di un’attività che neppure una condotta spontanea della P.A. (Agcom) sarebbe stata in condizione di relaizzare, posto che il nuovo piano LCN si basava su un presupposto di fatto irreversibile e non riscostruibile (la migrazione al DTT) in occasione dell’emazione della seconda pianificazione (in sostanza, non si può riscostruire il quadro tecnico-fattuale "ora per allora"). Una decisione, se vogliamo vederla dal punto di vista sostanziale, rispettosa del consolidamento fattuale, ma stridente coi principi della certezza del diritto. Ma tant’è, sicché limitiamoci a dar conto di quel che è successo davanti alla suprema Corte, riunitasi per dipanare il problema di giurisdizione sollevato da Agcom e Ministero dello Sviluppo Economico, che lamentavano come il CdS avesse ecceduto dagli ambiti giurisdizionali attribuitigli nel sentenziare sull’intricata vicenda. Dovrebbe trattarsi, in definitiva, dell’ultimo atto (giudiziario) di una complessa vicenda processuale che, in realtà, si pensava si fosse conclusa, con segno diametralmente opposto, attraverso la sentenza 4145/2014 (con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di revocazione contro la sentenza 6021/2013 dello stesso organo giurisdizionale avanzati da Agcom e Ministero). Ricordiamo che l’Autorità, a seguito di un ricorso promosso dalla superstation pugliese Telenorba contro la delibera che assegnava alle sole nazionali generaliste gli LCN 7, 8 e 9, accolto dal CdS, aveva dovuto rivedere il primo piano di assegnazione (Del. 366/10/CONS) e stessa sorte era toccata al secondo piano (Del. 237/13/CONS), pure censurato dai giudici amministrativi. Ora, con la cassazione della sentenza che aveva nominato un commissario ad acta – che si era sostituito nell’attività non svolta dall’Agcom – dovrebbe in astratto riprendere efficacia la delibera Agcom 237/2013, di fatto mai applicata e in parte annullata dai giudici amministrativi di secondo grado. E’ tuttavia probabile, come anticipato da questo periodico, che per evitare ulteriori ricorsi, il governo e il parlamento possano assumere provvedimenti legislativi atti a regolamentare le attribuzioni LCN, mettendole al sicuro da aggressioni giurisdizionali (salve eventuali questioni di incostituzionalità che dovessero essere sollevate). Viceversa, se trovasse conferma la situazione previgente a quella della sentenza ora cassata, sarebbero quindi confermate le previsioni della del. 237/13/CONS. che conferma le numerazioni nazionali – preservando gli ingenti investimenti effettuati dai player (nazionali ed internazionali) negli ultimi mesi – ma amplia gli spazi delle nazionali tematiche e semigeneraliste, sottraendo 26 spazi alle tv locali nel primo arco (1/99), cui rimarrebbero solo le numerazioni dei blocchi 10/19 e 97/99. (M.L. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - DTT, LCN. Cassazione cancella il lavoro del CdS e del suo commissario ad acta. Tutto resta com'è

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!