DTT: remigrazione analogica in Val d’Aosta. Il caso Rete St Vincent ed E21 Network: nuovi sviluppi

Scrive ancora l’I.T. Piemonte contribuendo a delineare la complessa vicenda dei gap fillers


Continua il confronto sulla vicenda delle emittenti valdostane Rete St Vincent ed E21 Network, il cui editore, Mauro Pagliero, ha provocatoriamente reintrodotto la trasmissione analogica nella prima regione All digital italiana a seguito della ritenuta disattenzione della P.A. a riguardo delle problematiche tecniche connesse all’esercizio di impianti in tecnica numerica. Su tutte, la contestazione di Pagliero trova il suo primario fondamento in una ritenuta non chiara codificazione normativa dell’impiego per il DVB-T (e non solo per il DVB-H) dei cd. gap fillers, cioè gli impianti integrativi per la copertura del bacino di utenza (sussidiari agli impianti principali).
Sulla questione era già proficuamente intervenuto, dopo il primo comunicato di Pagliero, l’ing. Mario Scibilia, funzionario responsabile dell’I.T. Piemonte del MinCom che aveva esposto alcune considerazioni di stampo tecnico-giuridico. A detta comunicazione aveva fatto seguito un ulteriore commento di Pagliero, che aveva rafforzato la sua presa di posizione sul problema.
In data odierna abbiamo quindi ricevuto una nuova missiva dell’ing. Scibilia, il quale, molto opportunamente, espone le proprie considerazioni sull’argomento, contribuendo proficuamente a dipanare la matassa. Ci spiace solo che, come al solito, l’Ufficio stampa del ministro Gentiloni, invitato ad intervenire a sua volta sulla vicenda, sia rimasto indifferente. Ma questa non è certo una novità.
Ci scrive l’ing. Scibilia: “Fornisco un ulteriore contributo alla tematica recentemente sollevata dall’editore Mauro Pagliero relativamente alle emittenti della Valle d’Aosta Rete Saint Vincent ed E 21 Network, limitatamente alla parte afferente l’Ispettorato Territoriale del Piemonte e Valle d’Aosta lasciando ad altri Organismi eventuali interventi su compiti e questioni estranee agli Uffici Territoriali del Ministero delle Comunicazioni. I compiti istituzionali demandati agli Ispettorati non prefigurano l’obbligo di una specifica speciale conoscenza sui dettagli tecnico-tecnologici connessi ai sistemi digitali della radiodiffusione ed a quelli più generali delle Comunicazioni Elettroniche da parte dei funzionari responsabili e/o addetti degli Ispettorati medesimi.
I compiti degli organi territoriali del Ministero delle Comunicazioni non attengono alla regolamentazione dei servizi in questione, bensì al controllo e alla verifica che i medesimi abbiano svolgimento nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari emanate e vigenti ed alle sanzioni e/o azioni da applicare e/o porre in essere nei casi di accertate violazioni. Non risulta veritiero, come indica l’editore Pagliero, che l’Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta sia stato e/o sia assente nel risolvere i problemi legati alla sperimentazione del servizio digitale da parte delle emittenti di cui sopra, servizio primariamente disciplinato dal D. Lgs n. 177 del 31/03/2005.
Invero, l’editore Pagliero nulla risulta avere richiesto (con specifica formale istanza) all’Ispettorato di Torino ai sensi dell’art. 28, comma 5, del predetto D. Lgs 177/05 ai fini di una eventuale razionalizzazione delle reti analogiche e per agevolare la conversione alla tecnica digitale, anche tramite eventuali delocalizzazioni. Nulla quindi l’Ispettorato, sulla base dei compiti istituzionali propri, ha potuto fare per venire incontro alle eventuali difficoltà dell’editore. Quello che non possono fare gli editori per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale è l’attivare “nuovi impianti”, ossia impianti (quando anche di piccola potenza) non censiti, non legittimamente operanti in tecnica analogica (non inseriti in concessione), non autorizzati dal competente Ispettorato. Ciò, soprattutto, sulla base di quanto disciplinato dal più volte menzionato D. Lgs 177/05 (art. 28, comma 6) e anche secondo le indicazioni formali pervenute sia dalla Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico con nota del 05/04/2007 che dalla Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione con nota del 01/10/2007. Entrambe le predette Direzioni Generali hanno anche evidenziato che, come sostenuto dall’Ispettorato di Torino, gli impiantini cd. “Gap-Filler” (secondo le direttive emanate dall’AGCOM) trovano riconoscimento solamente nel servizio televisivo digitale rivolto ai “terminali mobili” (secondo la definizione stabilita dall’AGCOM medesima) ossia ad apparati generalmente impiegati per il servizio di telefonia mobile in grado di discriminare programmi televisivi irradiati per il servizio DVB-H (quali ad esempio risultano essere i TV fonini). I Gap-filler non attengono al servizio della sperimentazione delle trasmissioni televisive per il DVB-T, rivolto ai terminali d’utenza del servizio televisivo terrestre, impieganti sistemi di antenna prevalentemente fisse, installate sui tetti degli edifici (e meno frequentemente “portatili” o installate su automezzi), dotati di appositi dispositivi aggiuntivi di decodifica del segnale digitale che nei ricevitori più recenti può risultare integrato. Un cordiale saluto. Ing. Mario Scibilia”.

P.s.

Gradirei che fossero pubblicate anche queste considerazioni che attengono alla posizione assunta dal Responsabile pro tempore dell’Ispettorato Piemonte e V.A. (nei limiti delle sue molteplici notevoli conoscenze tecnico/giuridiche ed amministrative) in relazione alle tematiche sollevate dall’editore Pagliero Mauro per il servizio digitale televisivo da egli svolto nella regione Valle d’Aosta. Ciò in quanto nell’articolo del Sig. Pagliero vengono estrapolate solo le considerazioni finali che da sole possono risultare fuorvianti.
Con cordialità
Ing. Mario Scibilia

“Con Delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 119 del 24/05/06 l’AGCOM ha apportato modifiche al Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica Digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS.
Con tali modifiche l’AGCOM ha inteso disciplinare la fase di avvio in Italia delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili.
All’art. 2 dell’allegato A di tale delibera 266/05/CONS vengono, fra l’altro, assunte le seguenti definizioni:
1) viene definito come “DVB-H” lo standard DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) adottato nel novembre 2004 dall’ETSI (Ente normativo europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) con il documento: ” Digital Video Broadcasting Tansmission Sitem for Handheld terminals (DVB-H)”, ETSI EN 302 304 V 1.1.1 (2004 – 11).
2) Viene definita come “Trasmissione televisiva digitale terrestre verso terminali mobili”: la diffusione di programmi televisivi numerici (Digitali) destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs 259/03).
I terminali mobili utilizzanti lo standard DVB-H risultano essere dispositivi “handheld” ossia apparati telefonici “palmari” (quali ad esempio il c.d. tivvufonino) che sono apparecchi per telefonia cellulare di uso manuale (handheld) in grado anche di ricevere e riprodurre programmi televisivi trasmessi con impianti di diffusione utilizzanti lo standard DVB-H in questione.
Il sistema in standard DVB-H, a differenza del sistema in standard DVB-T di cui si dirà subito dopo, è stato concepito per un ottimale adattamento del segnale diffusivo alle peculiari condizioni d’uso quali risultano essere quelle dei dispositivi riceventi (quali ad esempio il c.d. tivvùfonino con antenna ricevente incorporata) che vengono anche utilizzati in movimento e generalmente si trovano posti ad altezza d’uomo.
Tale sistema ha profonde analogie con il modello utilizzato dalle reti cellulari di telefonia (utilizzanti le tecniche GSM e UMTS).
Discorso tecnico/tecnologico leggermente diverso vale per il sistema di trasmissione digitale televisivo utilizzante lo standard DVB-T che è stato concepito per un uso da postazioni riceventi fisse (apparati riceventi televisivi posti nelle abitazioni con antenna ricevente installata sul tetto degli edifici).
La radiodiffusione terrestre in tecnica digitale è stata disciplinata dalla Delibera dell’AGCOM n. 435/01/CONS “approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” del 15/11/ 2001 pubblicata in GU n. 284, s.o. n 259, del 06 dicembre 2001. Il sistema con standard DVB-T riguarda il servizio Digitale Terrestre per i segnali televisivi ricevibili dai comuni apparecchi televisivi domestici (fissi od anche trasportabili) muniti di apposito apparato “sintonizzatore-decodificatore” (c.d. decoder) secondo lo standard determinato dall’AGCOM con Delibera n. 216/00/CONS “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi di accesso condizionato” del 07 aprile 2000, pubblicata in GU n.94 del 21/04/00.
Il servizio con standard DVB-T è rivolto ai dispositivi riceventi programmi televisivi, che nella stragrande maggioranza sono ubicati in postazioni fisse (edifici) e più raramente su mezzi mobili (autoveicoli) questi ultimi operanti in condizioni di non ottimale impiego (scadente qualità di riproduzione) per le difficoltà di captazione dei segnali televisivi da parte delle antenne riceventi poste sugli autoveicoli ed in prossimità del suolo; detti dispositivi, principalmente risultano essere i seguenti:
a) classico apparecchio televisivo utilizzato in ambiente domestico o sui luoghi di lavoro, con antenna installata sul tetto degli edifici, in condizioni di ottimale ricezione (è il caso di assoluta prevalente ricorrenza);
b) apparecchi televisivi trasportabili (TV portatili) dotati di antenna ricevente incorporata e quindi utilizzabili anche fuori da edifici pur se con qualità scadente (antenna utilizzata diversa da quella ottimale fissa sul tetto);
c) personal computer (fissi o portatili) dotati di apposita scheda TV;
d) apparati televisivi installati a bordo di autoveicoli.
Tali apparati ricevono i segali televisivi analogici; per potere ricevere (discriminare) anche i segnali televisivi digitali (standard DVB-T) devono essere dotati del suddetto sintonizzatore-decodificatore.
La tecnologie e metodologie realizzative dei sistemi di trasmissione nei due standard sopraddetti pur se per taluni aspetti simili si distinguono soprattutto in relazione all’uso prevalente che ne viene fatto con i programmi essi associati; infatti, come già accennato, i programmi associati al sistema impiegante lo standard DVB-H sono rivolti a terminali palmari (tivvufonini) mobili; quelli associati al sistema impiegante lo standard DVB-T sono rivolti ad un utilizzo prevalente da postazioni fisse (televisori domestici), a quello marginale costituito dai dispositivi trasportabili (TV portatili, personal computer portatili) ed a quelli installati su autoveicoli.
I due sistemi concepiti con due diverse tecnologie, per quanto noto a questo Ispettorato, non possono coesistere all’interno dello stesso trasmettitore, non esiste cioè una tecnologia mista, non esistono cioè trasmettitori televisivi in grado di emettere indifferentemente segnali digitali in tecnica DVB-H e in tecnica DVB-T..”

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