DTT, ridestinazione canali UHF 61-69. Ecco il testo dell’emendamento presentato dal governo al DDL Stabilità

Mentre le emittenti locali si preparano a dichiarare guerra contro l’assegnazione (entro il 2011) delle frequenze dal 61 al 69 UHF agli operatori tlc per lo sviluppo della banda larga, si è avuta conoscenza del testo dell’emendamento al disegno di legge di Stabilità.

Questo il testo: “dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: "13. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione della frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle seguenti disposizioni o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma. 14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 14, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente i 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. 15. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai Criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e all’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. antenne%20radiotelevisive%20Monte%20Orsa - DTT, ridestinazione canali UHF 61-69. Ecco il testo dell'emendamento presentato dal governo al DDL StabilitàSuccessivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibile di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L’attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.16. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi,ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali, Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al citato decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate. 17. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso. 18. Dall’attuazione dei commi da 13 a 17 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritti a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni è escluso il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze".

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