E’ legge l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Ora la P.A. non può sgarrare

La novità era stata anticipata da queste pagine all’indomani dell’emanazione del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69), la cui relativa disposizione è entrata in vigore lo scorso 21 agosto assieme alla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98).

Come si era già osservato, la novella avrà un applicazione – oltre che sperimentale per un periodo di diciotto mesi, dopodiché dovrà essere ridiscussa – largamente attenuata dalle particolari condizioni fissate dal Governo. In primo luogo, la tutela sarà azionabile solo per procedimenti relativi “all’avvio ed all’esercizio dell’attività di impresa” iniziati dopo la data del 21 agosto 2013 e, secondariamente, si prevede un tetto massimo all’indennizzo ottenibile di duemila euro, calcolato come cumulo di una “sanzione” di 30 euro per giorno di ritardo dell’Amministrazione; in tal caso, l’inerzia potrà essere – per così dire – valorizzata sulla base del termine fissato dalla legge o dai regolamenti ministeriali per la conclusione del procedimento. Calcoli alla mano, la misura coprirà solo i primi 67 giorni di inerzia, oltre i quali non rimarrà che confidare o nel verificarsi di eventi favorevoli all’istante, o nel T.A.R. che potrà essere sempre chiamato a decidere anche nel merito di un eventuale risarcimento. Ad ogni modo, il percorso che l’impresa pregiudicata dovrà affrontare per accedere a tale “beneficio” non è affatto agevole, poiché sarà indispensabile rintracciare il termine di conclusione del procedimento (che, seppure in generale la legge fissi in trenta giorni, le deroghe nei regolamenti ministeriali non mancano e non sono affatto rare), attenderne lo spirare ed, entro i successivi 20 giorni (pena la decadenza dell’azione), adire il dirigente al quale il Dicastero ha affidato l’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale funzionario, quindi, dovrà provvedere (in proprio o a mezzo di Commissario appositamente nominato) sull’istanza dell’impresa in un tempo pari alla metà del termine fissato per la conclusione del procedimento, procedendo contestualmente alla liquidazione del quantum di legge in favore del privato. In proposito, pare opportuno evidenziarlo e ribadirlo nuovamente con maggiore chiarezza a causa della discordanti interpretazioni che si rintracciano tra i primi commentatori, dalla formulazione dell’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 si evince che il periodo indennizzabile inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per la conclusione dell’istruttoria alla effettiva data di adozione da parte del funzionario o commissario titolare del potere sostitutivo del provvedimento amministrativo richiesto, tenendo ovviamente conto del sopra ricordato massimale. (S.C. per NL)
 

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