Fallimento e rigetto della domanda di ammissione al passivo, Tribunale Napoli, sez. VII civile, sentenza 10/04/2009

Sottoponiamo un caso piuttosto comune nelle procedure fallimentari che riguarda la domanda di ammissione al passivo presentata da un creditore di una società che ha avviato la procedura fallimentare. Il Giudice delegato ha rigettato la domanda di ammissione al passivo sulla base del presupposto che, essendo il titolo costituito da un decreto ingiuntivo, la cui declaratoria di esecutorietà era posteriore al fallimento, la definitività del titolo non può essere opposta al fallimento. Sulla base di tale affermazione, la società non ammessa ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 della Legge Fallimentare basando la propria difesa sul fatto che, in realtà, il decreto ingiuntivo aveva acquistato autorità di cosa giudicata, per effetto del decorso dei termini ed in mancanza di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare, con decreto dell’aprile 2009, accoglie l’opposizione affermando il principio secondo cui, “per l’ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto, anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può dubitarsi della efficacia retroattiva dello stesso”. Di seguito riportiamo il testo della decisione assunta (reperita dal sito www.altalex.it):
 
Il giudice delegato ha rigettato la domanda di ammissione al passivo, fondata su un credito per forniture commerciali di € 5.383,30 (oltre relativi interessi e spese), in relazione al quale la società istante aveva ottenuto decreto ingiuntivo (decreto n. 182/07 emesso, con clausola di provvisoria esecutività, dal Tribunale di Napoli – Ischia in data 17 ottobre 2007, notificato alla società ingiunta in data 14 dicembre 2007, e non opposto), affermando: <<Si rigetta. Il titolo posto a base della domanda è costituito solo da un decreto ingiuntivo la cui declaratoria di esecutorietà, in data 5/3/2008, è successiva al fallimento. La definitività del titolo non è opponibile al fallimento>>. Il decreto ingiuntivo in questione è stato prodotto, all’atto della presente opposizione, con in calce il decreto, in data 5 marzo 2008, di definitiva esecutorietà per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., pronunziato dal giudice che lo aveva emesso. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che questo ufficio giudicante condivide, il decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista efficacia di cosa giudicata (c.d. giudicato formale interno) in caso di mancata opposizione nei termini (Cass. SS.UU. 19 aprile 1982 n. 2387; 3 aprile 2004 n. 4294), a prescindere dalla sua dichiarazione di esecutività. Nel caso di specie, le definitiva acquisizione di tale efficacia si è verificata certamente in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (la notificazione del decreto è avvenuta in data 14 dicembre 2007 mentre la dichiarazione di fallimento è intervenuta solo in data 6 febbraio 2008), onde non vi sono dubbi che, al momento del fallimento, avverso il decreto in questione non era più proponibile l’opposizione e il diritto della società ricorrente non poteva ritenersi più contestabile in alcun modo (tale certezza è del resto attestata dal decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, per mancata opposizione, emesso in data 5 marzo 2008). In proposito è opportuno osservare che il principio espresso in una pronunzia di legittimità (Cass. 26 marzo 2004 n. 6085), secondo cui <<il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ancorché l’effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa>> (e quindi andrebbe confermata la sentenza di merito che respinge l’opposizione del creditore allo stato passivo fallimentare, dal quale il credito risulti escluso per essere fondato esclusivamente su decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutività), a prescindere dalla correttezza dell’affermazione in ordine alla necessità della formale pronunzia del decreto di esecutorietà per il determinarsi dell’efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può certamente essere intesa nel senso che, per l’ammissione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento), sia necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto, a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo (per la necessità di una ricognizione giudiziale della avvenuta scadenza dei termini per l’opposizione a seguito di regolare notifica dello stesso), e quindi della sua possibilità di produrre effetti al di fuori del processo, non può dubitarsi della efficacia retroattiva di tale decreto, dal momento che, anche anteriormente alla sua pronunzia, l’opposizione da parte dell’ingiunto non potrebbe più essere proposta (salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 650 c.p.c. nella specie non ricorrente), una volta scaduto il termine perentorio previsto dalla legge, e quindi il diritto sostanziale riconosciuto non potrebbe più essere messo in discussione. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo posto a base dell’istanza di ammissione al passivo ha certamente acquistato efficacia di giudicato (formale e sostanziale) in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (essendo scaduti i termini per la sua opposizione prima di tale dichiarazione) e dunque esso deve ritenersi opponibile alla massa dei creditori. Il credito vantato dalla E. s.r.l. può pertanto essere ammesso al passivo esclusivamente nei limiti degli importi ingiunti (€ 5.383,30 per capitale, oltre interessi legali dalla data di emissione del decreto ingiuntivo, e cioè dal 17 ottobre 2007 al 6 febbraio 2008, che ammontano ad € 43,95, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi € 600,00) e delle spese necessarie successive di copia e notificazione del decreto (che possono ritenersi documentate esclusivamente in € 12,40 per l’estrazione delle copie del decreto ingiuntivo, non essendo comprensibile la specifica dell’ufficiale giudiziario per quanto attiene alle spese di notifica).
 
Le spese dell’opposizione possono essere compensate (e quindi dichiarate irripetibili in favore dell’opponente, stante la contumacia del curatore del fallimento opposto), in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate.
p.q.m.
ammette la società opponente al passivo del fallimento indicato in epigrafe, tra i creditori chirografari, per l’importo di complessivi € 6.039,65, come chiarito in parte motiva;
dispone che il curatore provveda a modificare lo stato passivo, e che il presente fascicolo sia inserito agli atti della procedura fallimentare, in un apposito sottofascicolo riservato alle opposizioni allo stato passivo che rechi l’annotazione in copertina dei nominativi di tutti gli opponenti e delle date dei provvedimenti di ammissione degli stessi;
dichiara irripetibili le spese del presente procedimento anticipate da parte opponente.
Napoli, 8 aprile 2009
F.to:
Il Presidente
Gian Piero SCOPPA
Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009
 
(LB per NL)
 

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