Fiscale, giurisdizioni di merito: nullo verbale immotivatamente notificato dall’A.d.E. prima del termine di 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di contestazione

S’intensifica l’attività di notifica dell’Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza di fine anno, quale termine ultimo per le contestazioni riferibili all’anno 2005, ed aumentano parallelamente i ricorsi ai giudici tributari.

Negli ultimi mesi, infatti, assume preminente importanza ai fini della risoluzione delle controversie innanzi al giudice speciale il computo dei termini che intercorrono dalla notifica del verbale (es., avviso di rettifica e liquidazione) rispetto all’accertamento, sovente disattesi verso lo scadere dell’anno dall’amministrazione finanziaria per l’incombere della pietra tombale della decadenza quinquennale dell’azione di controllo. A scoperchiare il vaso di Pandora è stata la stessa Consulta con l’ordinanza n. 244/2009, nella quale stabiliva l’assoluta compatibilità con il dettato costituzionale dell’art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), ai sensi del quale, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione, il Fisco non può inopinatamente notificare l’avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni ex lege, quale termine nella disponibilità del contribuente per presentare osservazioni e richieste all’ufficio. Proseguendo nel solco tracciato dal Giudice delle Leggi, argomentando con maggiore ricchezza di contenuti, la Corte di Cassazione, attraverso la recentissima sentenza n. 22320 del 03/11/2010, replicava all’Agenzia delle Entrate, seppur qualificando il termine predetto come ordinatorio, ritenendo ineludilibile la circostanza in base alla quale l’Erario è tenuto a fornire puntualmente conto al contribuente dell’urgenza che rende necessario anticipare il recapito dell’accertamento, comprimendo di fatto il diritto di difesa del cittadino. Diversamente, deve aprirsi la strada all’applicazione dell’art. 21 septies della L. 241/1990 – come modificato dall’art. 4, c. 1, n. 14 del D.Lgs 104/2010 – a mente del quale «E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e’ viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e’ stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge», con l’effetto che la Suprema Corte intervenuta nel caso di specie riteneva «L’inosservanza dell’obbligo di motivazione in relazione alla particolare urgenza dell’avviso di accertamento (…)» (cfr. Cass. SS. UU. sent. n. 22320/2010) sanzionabile nei termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. Sulla scorta di quest’orientamento, lo scorso mese di novembre, la settima sezione della Commissione Tributaria di Brescia emanava la statuizione n. 535/2010 nella quale accoglieva il ricorso presentato da un contribuente per la «(…) nullità dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate (…) prima della scadenza del termine di gg. 60 dal rilascio del p.v.c. (…)» (cfr. C.T.P. Brescia sent. 535/2010). Nel merito delle contestazioni avanzate dal ricorrente ed accolte dalla sentenza in parola, il provvedimento notificato dall’amministrazione finanziaria mancava della motivazione «(…) che nel caso de quo avrebbe dovuto essere specificatamente stringente sulla particolare urgenza e quindi congruamente esplicitata in applicazione del combinato disposto degli artt. 7, c. 1° L. 212/2000, 3 e 21 septies L. 241/1990 (…)» (cfr. C.T.P. Brescia, cit). Concludendo, appare opportuno segnarle altresì l’illegittimità della pratica talvolta posta in essere dall’Agenzia delle Entrate – nella particolare circostanza in cui lo Stato rischi di decadere dalle peculiari prerogative di accertamento sulla regolarità fiscale di autoliquidazioni d’imposta – di soprassedere all’inoltro o alla consegna dell’avviso di accertamento onde aggirare il termine di 60 giorni concesso al contribuente per le finalità di cui al richiamato art 12 dello Statuto del Contribuente, procedendo direttamente alla notifica del verbale (titolo esecutivo per la riscossione) e riducendo di fatto i termini a favore dei soggetti destinatari della verifica. In merito, la ratio di recentissime pronunce tributarie (illuminanti, in questo senso, C.T.P. Milano sent. 126/2010 e C.T.P. Reggio Emilia sent. 173/2010 in www.fiscoedititto.it) nelle quali si discuteva proprio della sostituzione del formale processo verbale di contestazione notificato al contribuente con l’inoltro di questionari o inviti al contraddittorio utilizzati quali strumenti per aggirare la prescrizione normativa, sono stati debitamente fulminati con la sanzione di nullità dai magistrati chiamati a dirimere la controversia. Fulgida e rara applicazione dello Statuto del Contribuente, tanto decantato dal legislatore ma, ad oggi, fin troppo scarsamente applicato. (S.C. per NL)

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