Focus su Decreto Romani: trasmissioni transfrontaliere. Sospensione della ricezione o trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta da Paesi UE

La ricezione o trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell’Unione Europea può essere sospesa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della sanità pubblica e dei consumatori.

E’ quanto statuisce l’art. 1-ter Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.L.vo n. 177/2005), introdotto dall’art. 3 del Decreto Romani (D.L.vo n. 44/2010). La nuova disposizione – oltre ad estendere ai servizi di media audiovisivi provenienti da Stati UE (prima il riferimento era solo alle trasmissioni televisive) la previsione contenuta all’art. 36 (oggi abrogato) relativa alla garanzia della loro libertà di ricezione e di ritrasmissione – definisce in maniera più specifica la procedura da adottarsi nei casi di sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive UE e, in aggiunta, disciplina i casi di sospensione applicabili ai servizi di media a richiesta. Con riguardo alle radiodiffusioni televisive e, dunque, ai servizi di media audiovisivi lineari, vengono confermati i casi di violazioni in presenza delle quali l’Agcom può disporre la sospensione provvisoria della loro ricezione o ritrasmissione: violazione, seria, grave e manifesta dei divieti di trasmissione di programmi che possono nuocere ai minorenni o che contengono incitamento all’odio basato su discriminazioni di razza, sesso, religione e nazionalità. In tali ipotesi, i provvedimenti vengono adottati dall’Agcom: a) previa notifica scritta al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea, contenente l’indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l’Autorità intende adottare in caso di nuove infrazioni; b) qualora – specifica la disposizione rispetto alla precedente previsione – “le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica (…)” e ove perduri la pretesa violazione. L’art. 1-ter del Testo Unico introduce, poi, la disciplina relativa alla ricezione e trasmissione dei servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati UE, di cui l’Agcom può disporre la sospensione quando i relativi provvedimenti siano ritenuti necessari al raggiungimento di determinati obiettivi, quali: la tutela dell’ordine pubblico (ai fini della prevenzione, dell’investigazione, dell’individuazione e del perseguimento di reati); la tutela della sanità pubblica; la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; la tutela dei consumatori, inclusi gli investitori. I provvedimenti possono essere adottati anche se considerati “proporzionati” agli obiettivi sopra detti o qualora si riferiscano ad un servizio di media audiovisivo a richiesta che sia lesivo degli obiettivi stessi o che comporti un rischio serio e grave di loro pregiudizio. tv%20via%20satellite - Focus su Decreto Romani: trasmissioni transfrontaliere. Sospensione della ricezione o trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta da Paesi UETranne nei casi di urgenza, l’Autorità può emanare il provvedimento di sospensione solo se lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media non abbia risposto all’invito dell’Agcom di prendere provvedimenti o abbia adottato provvedimenti inadeguati, e solo dopo avere notificato al medesimo Stato membro ed alla Commissione Europea l’intenzione di adottare provvedimenti in merito. Atti di sospensione possono essere posti in essere dall’Agcom anche con riguardo alla ricezione e ritrasmissione di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana – perché si avvalgono di un collegamento terra-satellite posto in Italia o di una capacità via satellite di competenza italiana (art. 1-bis, c.4) – o di servizi di media non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato UE, ma i cui cataloghi o contenuti sono ricevuti dal pubblico italiano. Qualora i fornitori di tali servizi di media pongano in essere violazioni dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (in particolare, si rendano responsabili delle violazioni sopra richiamate, nonché dell’inosservanza delle norme poste a garanzia degli utenti –art. 32 – e a tutela dei diritti d’autore e diritti connessi- art. 32-bis del Testo Unico), l’Agcom, oltre ad attuare i provvedimenti di sospensione, può “(..) ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano”. Nel caso di inosservanza di tale ordine, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00. (Daniela Asero per NL)
 

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