Garante: la privacy non va strumentalizzata per fini economici

Nozione giuridica sostanziale e i limiti di operatività della relativa tutela processuale della privacy sempre più determinati


Non si può fondare un ricorso giurisdizionale, volto a contestare i rincari delle tariffe per la fornitura del servizio idrico, su una presunta violazione delle norme relative alla conservazione ed al trattamento dei dati personali. Se così non fosse ci troveremmo di fronte ad un’illecita strumentalizzazione della legge sulla privacy per fini estranei alla protezione dei dati personali.
Lo scopo della legge è, infatti, quello di tutelare informazioni personali, conoscere se vi sia un trattamento su di esse, opporvisi se ne sussistono motivi legittimi od eventualmente chiedere la rettifica dei dati. Questo, nella sostanza, il contenuto di un’importante decisione con cui l’Autorità Garante presieduto da Francesco Pizzetti ha respinto il ricorso collettivo di numerosi utenti che contestando l’utilizzo dei dati personali (da parte di un’azienda subentrata nella gestione comunale del servizio idrico) che li riguardavano, non intendevano pagare gli aumenti delle tariffe praticati da quest’ultima. Gli utenti, sostenendo di non aver mai avviato un rapporto contrattuale con la nuova società, constavano il passaggio di gestione e lamentavano, nel contempo, un illegittimo trattamento dei dati personali. I ricorrenti, perciò, continuavano a pagare le forniture su di un conto corrente intestato al Comune e chiedevano all’azienda subentrata di sospendere l’invio di solleciti, comunicazioni e bollette. In realtà il Garante, nel respingere il ricorso, ha rilevato che la nuova società ha regolarmente provveduto ad informare gli utenti con lettera raccomandata e pubblicità sui quotidiani locali circa il trattamento dei dati, precisando che la loro cancellazione avrebbe comportato la risoluzione d’ufficio del contratto con interruzione della relativa fornitura.
Nel motivare nel merito la decisione, il Garante ha inoltre affermato che nel caso de quo ricorre un’ipotesi di esonero del consenso previsto dall’articolo 24 del Codice della privacy: in base a questa prescrizione il consenso non è richiesto quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sono parte gli interessati. (Paolo Masneri per NL)

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