Garante Privacy – Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall’informativa – 5 aprile 2012 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012

Garante Privacy – Registro dei provvedimenti n. 134 del 5 aprile 2012

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 
CONSIDERATO che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;
 
CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l’impiego di dati personali per l’inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;
 
CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 2 del Codice;
 
VISTO l’art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice – come modificato dall’art. 20-bis, comma 1, lett. a e b, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) e dall’art. 6, comma 2, lett. a, n. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106) – che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l’iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni";
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 con cui è stato emanato il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali";
 
CONSIDERATO che, a seguito delle predette modifiche all’art. 130 del Codice e all’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta una deroga al principio generale dell’obbligo di acquisizione preventiva del consenso libero, specifico e informato degli interessati, che opera solo per i trattamenti dei dati realizzati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
 
CONSIDERATO che tale deroga non vale per i trattamenti di dati personali effettuati per l’inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
 
CONSIDERATO altresì che il consenso dell’interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall’art. 130, commi 1 e 2, del Codice;
 
CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l’interessato, quest’ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
 
VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l’interessato, la predetta informativa è resa all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
 
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l’adempimento all’obbligo di rendere l’informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c, del Codice);
 
VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;
 
RITENUTO, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l’utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall’apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell’allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381);
 
RITENUTO che, alla luce delle predette modifiche all’art. 130 del Codice e all’istituzione del registro pubblico delle opposizioni, sia superata la previsione relativa all’indicazione del predetto simbolo grafico, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it, rispettivamente, doc. web n. 1784528 e doc. web n. 1794638);
 
CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;
 
CONSIDERATO che, con il provvedimento del 2005 su richiamato, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall’obbligo di fornire previamente l’informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);
 
CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;
 
RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell’obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall’obbligo di rendere l’informativa, sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesi in cui:
 
I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
 
II) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
 
RITENUTO che, decorsa la data del 30 settembre 2012, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall’art. 13 del Codice;
 
RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall’art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
 
RILEVATO che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;
 
VISTA la documentazione in atti;
 
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
 
1) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l’utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell’allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle citate modifiche all’art. 130 del Codice e dall’istituzione del registro pubblico delle opposizioni, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;
 
2) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:
 
a) possono prescindere dal rendere l’informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se:
 
I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
 
II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
 
b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall’art. 13 del Codice;
 
c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall’art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.
 
3) ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 5 aprile 2012
 
 

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