Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2007 – Agcom Deliberazione 19 Aprile 2007

Avvio del procedimento “Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili”


Avvio del procedimento “Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili”, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 168/07/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 19 aprile 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita”;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive n. 2002/19/CE (direttiva accesso), n. 2002/20/CE
(direttiva autorizzazioni), n. 2002/21/CE (direttiva quadro), n.
2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il “Codice delle
comunicazioni elettroniche” (di seguito, il Codice), pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 214 del 15 settembre 2003;
Vista la raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2004
“relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee L 114 dell’8 maggio 2003;
Vista la raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003,
“relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui
all’art. 7 della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee L 190 del 30 luglio 2003;
Viste le “Linee direttrici della Commissione per l’analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee C 165 dell’11 luglio 2002;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante
“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive
modificazioni;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
“Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai
documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n.
240;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259″
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 gennaio 2004, n. 22;
Visto l’accordo di collaborazione tra l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio
2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
“Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n.
116;
Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante
“Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina dei
procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche”” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente
“Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare
delle comunicazioni elettroniche””, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;
Vista la delibera n. 46/06/CONS, concernente il “Mercato
dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche
pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del
mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46
del 24 febbraio 2006;
Visto, in particolare, l’art. 3 della delibera n. 46/06/CONS in cui
l’Autorita’, al comma 1, ha previsto “un’attivita’ di monitoraggio
del mercato e delle negoziazioni in corso tra MNO ed operatori
sprovvisti di risorse radio” e, al comma 3, si e’ riservata “di
intervenire qualora l’attivita’ di monitoraggio dia esisti negativi,
al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori”. In tal senso,
l’ingresso in Italia di operatori virtuali di rete mobile (MVNO,
Mobile Virtual Network Operator) che utilizzano le reti mobili degli
operatori infrastrutturati (MNO, Mobile Network Operator) e’ ritenuto
uno strumento atto a intensificare il grado di concorrenza nei
mercati dei servizi di comunicazione mobile e personale, nonche’ a
favorire i processi di integrazione tra servizi fissi e mobili in un
contesto concorrenziale;
Considerato – inoltre – che la Commissione europea, nella lettera
SG-Greffe (2005) D/206078 del 9 novembre 2005 relativa allo schema di
provvedimento sul mercato dell’accesso e della raccolta delle
chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, ha invitato “con
forza l’Autorita’ a monitorare attentamente il mercato al fine di
verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura
competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da
comportamenti taciti coordinati”, e in particolare a verificare che i
MNO garantiscano l’accesso ai MVNO al fine di fornire servizi in
concorrenza sul mercato retail, tra i quali servizi convergenti
fisso/mobile;
Considerato che l’Autorita’, con lettera prot. n. 19618 del
23 marzo 2007, ha richiesto agli operatori di telefonia mobile
(Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G) di fornire copia degli accordi
giuridicamente vincolanti stipulati con altre imprese per la
fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alla propria rete di
comunicazione mobile presente in Italia e di comunicare lo stato di
eventuali negoziazioni in corso con altri operatori sprovvisti di
risorse radio;
Vista la lettera di risposta di H3G S.p.a. inviata dalla societa’
in data 28 marzo 2007, nostro protocollo n. 20929;
Vista la lettera di risposta di Vodafone S.p.a. inviata dalla
societa’ in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23036, e la
successiva lettera inviata dalla medesima societa’ in data 13 aprile
2007, nostro protocollo n. 24655;
Vista la lettera di risposta di Wind Telecomunicazioni S.p.a.
inviata dalla societa’ in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n.
23224;
Vista la lettera di risposta di Telecom Italia S.p.a. inviata dalla
societa’ in data 4 aprile 2007, nostro protocollo n. 23918;
Considerato che, nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio,
l’Autorita’ ha accertato che gli operatori di telefonia mobile hanno
concluso tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di
servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione
mobile;
Considerato che due importanti operatori di rete mobile hanno
sottoscritto accordi con imprese della grande distribuzione, in
possesso di reti di punti vendita che coprono l’intero territorio
nazionale, tuttavia tali imprese non sono attive nei mercati delle
telecomunicazioni di rete fissa. L’ingresso di tali operatori, che
nel breve periodo risentiranno inevitabilmente di una conoscenza
parziale del settore e dei vincoli derivanti da una base di clienti
ridotta, esercitera’ una limitata pressione competitiva sugli
operatori dotati di infrastrutture e risorse radio proprie;
Considerato che un accordo soltanto investe un operatore di rete
fissa e che tale accordo coinvolge un’impresa attiva esclusivamente
nell’offerta di servizi agli utenti affari e appare comunque
facilitato dalla presenza internazionale dei due operatori e
dall’esistenza di accordi commerciali tra le parti in altri mercati
europei;
Considerato inoltre che e’ ragionevole ritenere che gli accordi
finora stipulati consentiranno agli operatori che entrano nel mercato
di disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e
commerciali, e che pertanto tali operatori avranno delle limitazioni
nel proporre un’ampia articolazione delle offerte finali (sia per i
servizi tradizionali che per i servizi innovativi, sia per i servizi
voce che per quelli dati);
Considerato quindi che gli operatori sprovvisti di risorse radio
che si accingono ad entrare sul mercato in virtu’ di tali accordi
risulterebbero nelle condizioni di competere prevalentemente sulla
variabile dei prezzi, senza dunque la possibilita’ di esercitare
un’accentuata pressione competitiva anche sulla gamma dei servizi
offerti;
Considerato, inoltre, che due importanti operatori hanno proposto
un servizio di comunicazione vocale di natura integrata. La societa’
Vodafone ha proposto il servizio denominato “Vodafone Casa Numero
Fisso”, che consente di utilizzare in un’area territorialmente
delimitata, denominata “Area Vodafone Casa”, il terminale mobile come
fosse un terminale di rete fissa, con un proprio numero geografico
(eventualmente portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e
con condizioni economiche sia per le chiamate destinate a detto
numero geografico, sia per quelle uscenti, analoghe (sempre finche’
il terminale si trova nell’area predefinita) a quelle normalmente
offerte per i servizi in rete fissa. La societa’ Telecom Italia ha
proposto l’offerta denominata “Unico”, in commercio da alcuni mesi
(seppur in fase sperimentale). L’offerta prevede l’utilizzo di uno
speciale terminale (basato sulla tecnologia UMA) che riunisce in se’
le funzionalita’ di un terminale cordless con le funzionalita’ di un
normale terminale mobile GSM;
Considerato che il settore delle telecomunicazioni in Italia e’
caratterizzato dalla presenza di alcuni operatori che dispongono di
infrastrutture sia di rete fissa sia di rete mobile e di molti
operatori dotati alternativamente di infrastrutture di rete fissa o
di rete mobile e che tale asimmetria nelle dotazioni infrastrutturali
potrebbe determinare differenti condizioni di partenza tra gli
operatori nel gioco competitivo e in particolare diverse opportunita’
di sviluppo dei nuovi servizi integrati fisso-mobile;
Vista la delibera n. 324/06/CONS, recante “Avvio di una indagine
conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia
fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti
di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140
del 19 giugno 2006;
Considerato che il Consiglio, nella riunione del 7 marzo 2007, ha
approvato la relazione conclusiva della suddetta indagine conoscitiva
sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi
di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova
generazione;
Vista la delibera n. 713/06/CONS, recante “Consultazione pubblica
sugli aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi
integrati di tipo fisso-mobile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;
Vista la delibera n. 504/06/CONS, recante “Misure urgenti in
materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete
mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al
servizio informazione abbonati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
Vista la lettera dell’Autorita’ inviata il giorno 16 marzo 2007
alla Commissione europea, con cui e’ stato ritirata la notifica dello
schema di provvedimento concernente il mercato della raccolta su rete
mobile della chiamate dirette verso numerazioni non geografiche (caso
IT/2007/575);
Visto, in particolare, che in quella sede l’Autorita’ ha comunicato
alla Commissione l’intenzione di “riesaminare le condizioni
concorrenziali nel mercato italiano dell’accesso e della raccolta
delle chiamate su rete mobile, in considerazione del fatto che dalla
data di notifica del mercato 15 sono stati registrati minimi
progressi negli accordi tra operatori di rete mobile e soggetti terzi
per consentire l’ingresso di fornitori di servizi o operatori mobili”
e di “proseguire l’esame del mercato italiano della raccolta su reti
mobili, al fine, secondo i risultati ottenuti, di notificare
nuovamente l’intero mercato 15 e/o una versione ristretta del
mercato, limitata ai servizi DAS”;
Vista la delibera dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato del 23 febbraio 2005, con la quale e’ stata avviata, ai sensi
dell’art. 14 della legge n. 287/1990, l’istruttoria A357 nei
confronti delle societa’ Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone
Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., volta ad accertare
l’esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del
trattato CE, e successive disposizioni;
Ritenuto che la conclusione di accordi con imprese di grande
distribuzione, nonche’ la stipula di un unico accordo con un
operatore di rete fissa attivo solo nei mercati rivolti alla
clientela affari, seppure significativi, non possono essere
considerati risolutivi delle criticita’ nei mercati dell’accesso alle
reti mobili;
Rilevata pertanto la necessita’ di avviare il procedimento
concernente “Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e
della raccolta della chiamate nelle reti telefoniche pubbliche
mobili”, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle
comunicazioni elettroniche;
Considerato che il procedimento sara’ svolto secondo le procedure
previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
“Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, e successive
modificazioni, e secondo le previsioni del Codice delle comunicazioni
elettroniche in materia di analisi dei mercati;
Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e
funzionamento;
Delibera:

Art. 1.
Avvio del procedimento

1. E’ avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto
l’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della
raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.
2. Il procedimento dovra’:
a) definire il mercato dell’accesso e della raccolta delle
chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili;
b) valutare il grado di competitivita’ e l’eventuale esistenza di
operatori nazionali con significativo potere di mercato in detto
mercato;
c) formulare previsioni in merito alla revoca, al mantenimento o
alla modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito
all’introduzione di nuovi obblighi.
3. Il responsabile del procedimento e’ il dott. Paolo Alagia,
funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e
assetti.
4. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il
termine di conclusione del procedimento e’ di centottanta giorni
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento.
5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e’ sospesa:
a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in
base alla data risultante dal protocollo dell’Autorita’ in partenza e
in arrivo;
b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli
operatori e utenti nell’ambito della consultazione pubblica nazionale
di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data
risultante dal protocollo dell’Autorita’ in arrivo;
c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato
nell’accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base
alla data risultante dal protocollo dell’Autorita’ in partenza e in
arrivo;
d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della
Commissione europea, secondo quando indicato dall’art. 12 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data
risultante dal protocollo dell’Autorita’ in partenza e in arrivo.
Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’. La
comunicazione in allegato A al presente provvedimento, inerente
l’avvio del procedimento e la richiesta di documenti e memorie
relative all’oggetto del procedimento, e’ pubblicata sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 19 aprile 2007

Il presidente
Calabro

I commissari relatori
Napoli – Savarese

Allegato A

AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE “IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL
MERCATO DELL’ACCESSO E DELLA RACCOLTA DELLE CHIAMATE NELLE RETI
TELEFONICHE PUBBLICHE MOBILI” AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Si comunica l’avvio del procedimento istruttorio concernente
“Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso e della raccolta
delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili”.
Scopo del procedimento e’ quello di definire, secondo i principi
del diritto della concorrenza, il mercato dell’accesso e della
raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, di
valutarne il grado di competitivita’ e l’eventuale esistenza di
operatori nazionali con significativo potere di mercato, per
considerare quindi l’opportunita’ di imporre obblighi di
regolamentazione ex ante in tali mercati.
Nell’ambito del procedimento, che sara’ condotto secondo quanto
previsto dall’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il
Codice), l’Autorita’ acquisira’ dagli operatori dati ed informazioni
in merito alla situazione del mercato per l’anno 2006, al fine di
valutare l’evoluzione dello stesso.
Le valutazioni e le proposte dell’Autorita’ in esito alle
risultanze istruttorie verranno sottoposte a consultazione pubblica,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
Il responsabile del procedimento e’ Paolo Alagia, funzionario
della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’, approvato con la
delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, l’Autorita’ puo’
disporre l’audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle
categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al
procedimento stesso.
Il procedimento si concludera’ entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le
sospensioni dei termini per le motivazioni previste all’art. 1,
comma 5. In ogni caso, i termini del procedimento possono essere
prorogati dall’Autorita’ con determinazione motivata.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio
del procedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
i soggetti interessati sono invitati a far pervenire al responsabile
del procedimento documenti e memorie preliminari circa l’oggetto del
procedimento, con particolare riferimento alla definizione dei
mercati, alla valutazione del grado di concorrenzialita’ degli
stessi, all’opportunita’ di imporre obblighi di regolamentazione
ex-ante. Tali documenti e memorie scritte dovranno essere inviati a:
Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione
analisi dei mercati, concorrenza e assetti – Paolo Alagia,
responsabile del procedimento – via delle Muratte, 25 – 00187 Roma.
Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo
termine, a mezzo fax al seguente numero: 06.69644926.
E’ altresi’ gradito l’inoltro anche in formato elettronico al
seguente indirizzo e-mail: [email protected].
Si fa in ogni modo presente che la trasmissione in formato
elettronico non e’ sostitutiva dell’invio della documentazione
cartacea. Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare,
separatamente, le eventuali parti da sottrarre all’accesso ed alla
pubblicazione, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio
concreto ed attuale derivante alla societa’ dalla messa a
disposizione della documentazione inviata nel corso del procedimento
istruttorio.

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