Gazzetta Ufficiale N. 166 del 19 Luglio 2010 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per
l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del
Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme
sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 2010;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati espresso in data 9 giugno 2010;
Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere
nei termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
 
Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
 
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. – 1. Il notaio per l’esercizio delle sue funzioni
deve munirsi della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata
dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
coadiutore e al notaio delegato.
Art. 23-ter. – 1. Il certificato qualificato, di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
rilasciato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’articolo 34, commi 3 e 4, dello
stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai
consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.
2. Le modalita’ di gestione del certificato di cui al comma 1
devono comunque garantirne l’immediata sospensione o revoca, a
richiesta dello stesso titolare o delle autorita’ competenti, in
tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme
elettroniche o quando il notaio e’ sospeso o cessa dall’esercizio
delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad
altro distretto.
3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il
dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;
b) all’articolo 38 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del
notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il
trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei
registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di
cui all’articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato,
accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro
cancellazione.»;
c) dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. – 1. All’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del
codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le
disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione
della stessa.
2. L’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, del
codice civile, e’ regolata, in caso di utilizzo di modalita’
informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n 82.
Art. 47-ter. – 1. Le disposizioni per la formazione e la
conservazione degli atti pubblici e delle scritture private
autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti
informatici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis.
2. L’atto pubblico informatico e’ ricevuto in conformita’ a quanto
previsto dall’articolo 47 ed e’ letto dal notaio mediante l’uso e il
controllo personale degli strumenti informatici.
3. Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme
deve attestare anche la validita’ dei certificati di firma
eventualmente utilizzati dalle parti.»;
d) dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i
testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in
presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica,
consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le
parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza.»;
e) dopo l’articolo 57 e’ inserito il seguente:
«Art. 57-bis. – 1. Quando deve essere allegato un documento redatto
su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega
copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto
pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su
supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata
sullo stesso supporto.»;
f) dopo l’articolo 59 e’ inserito il seguente:
«Art. 59-bis. – 1. Il notaio ha facolta’ di rettificare, fatti
salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata
autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini
dell’esecuzione della pubblicita’, mediante propria certificazione
contenuta in atto pubblico da lui formato.»;
g) all’articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» e’
sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;
h) dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art. 62-bis. – 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui
agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della
struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e
72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad
ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere
tratti duplicati e copie.
2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attivita’ di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di
cui all’articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti
tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge,
l’accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a
carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal
Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.
Art. 62-ter. – 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell’articolo
62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti
rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli
estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformita’ all’originale delle copie di
cui al comma 1.
Art. 62-quater. – 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e
dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta e’
obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con
ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio
decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo’ essere,
altresi’, richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche
altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio
che ha formato l’atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in
mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e’
disponibile una copia di sicurezza eseguita nell’ambito delle
procedure di conservazione cui all’articolo 68-bis, comma 1.»;
i) dopo l’articolo 66 sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis. – 1. Tutti i repertori e i registri dei quali e’
obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su
supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di
cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all’articolo
62-bis.
3. Con uno o piu’ decreti non aventi natura regolamentare del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il
Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati
personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la
formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo
periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca
nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
Art. 66-ter. – 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce
gli indici previsti dall’articolo 62, comma sesto.»;
l) all’articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le
seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la
struttura di cui all’articolo 62-bis.»;
m) dopo l’articolo 68 sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis. – 1. Con uno o piu’ decreti non aventi natura
regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione
normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante
per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82:
a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella
prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la
sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneita’ dei
dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s),
dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui
al comma 1 dell’articolo 62-bis;
c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la
conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della
documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;
d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del
notaio di quanto previsto alla lettera c);
e) le regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste
dalla legge sugli atti di cui all’articolo 62-bis;
f) le regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui
agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi
notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto
informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio
dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche
al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui
all’articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le
regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia
esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile.
3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 68-ter. – 1. Il notaio puo’ rilasciare copie su supporto
informatico degli atti da lui conservati, anche se l’originale e’
stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo’ rilasciare
copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando l’uso di un determinato supporto non e’ prescritto dalla
legge o non e’ altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli
atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformita’ del documento informatico
all’originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;
n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e’ sostituita dalla seguente:
«Capo IV – Degli atti che si rilasciano in originale,
dell’autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;
o) L’articolo 73 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 73. – 1. Il notaio puo’ attestare la conformita’
all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo,
di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in
originale o copia conforme.»;
p) all’articolo 138, comma 2, cosi’ come modificato dall’articolo
22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e
49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»;
q) all’articolo 142, comma 1, lettera b), cosi’ come modificato
dall’articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo
le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o
nell’articolo 52-bis, comma 2,».
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 65 della legge 19
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di
processo civile.):
«Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto
pubblico informatico redatto dal notaio). – 1. Il Governo
e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno
o piu’ decreti legislativi in materia di ordinamento del
notariato con riferimento alle procedure informatiche e
telematiche per la redazione dell’atto pubblico,
l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei
repertori e registri e la conservazione dei documenti
notarili, nonche’ alla rettifica di errori di trascrizioni
di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza
con la normativa comunitaria, e in conformita’ ai principi
e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il
necessario coordinamento, anche formale, con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per materia,
che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza
di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al presente articolo possono essere
emanati uno o piu’ decreti correttivi ed integrativi con il
rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, in conformita’ alle disposizioni di carattere
generale contenute nel codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
b) attribuzione al notaio della facolta’ di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare
errori od omissioni materiali di trascrizione di dati
preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i
diritti dei terzi.».
– Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 reca: Norme
complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli
archivi notarili.
– La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del
Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle
norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del
notariato.».
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:
«Codice dell’amministrazione digitale.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 38 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 38. L’ufficiale dello stato civile, che riceve la
dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne
immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il
notaro era iscritto ed il capo dell’archivio notarile del
distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono
pure informarne il capo dell’archivio notarile del
distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall’avutane
notizia, sotto pena della sanzione amministrativa
estensibile a lire 12.000.
Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della
morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del
notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili
degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso
conservati nella struttura di cui all’art. 62-bis. Il
Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto
trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 62 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 62. Il notaro deve tenere, oltre i registri
prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per
gli atti tra vivi, il quale servira’ anche agli effetti
della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti
di ultima volonta’. In essi deve prender nota entro il
giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e
per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti
rispettivamente tra vivi e di ultima volonta’, compresi tra
i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni
apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna
colonna, conterra’:
1° il numero progressivo;
2° la data dell’atto e dell’autenticazione e
l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;
3° la natura dell’atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio
o la residenza;
5° l’indicazione sommaria delle cose costituenti
l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed
ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprieta’
od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili,
anche la situazione dei medesimi;
6° l’annotazione della seguita registrazione e della
tassa pagata per gli atti registrati;
7° l’onorario spettante al notaro e la tassa
d’archivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volonta’ si
scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime
quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei
repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo,
viene continuata fino al giorno in cui il notaro avra’
cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in
cui e’ iscritto: e, cambiando residenza in un altro
distretto, il notaro dovra’ cominciare una nuova
numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio
speciale degli atti di ultima volonta’ a quello degli atti
tra vivi, si notera’ in questo ultimo il numero che l’atto
aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero
che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei
repertori, e corredare ciascun volume di un indice
alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo
stesso.
Se il testamento per atto pubblico e’ ricevuto da due
notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio
rispettivo; ma il testamento si conservera’ dal notaro
destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione,
dal piu’ anziano di ufficio.
Il notaro non e’ tenuto a dar visione del repertorio,
ne’ copia, certificato od estratto, se non a chi e’
autorizzato a chiederli dalla legge, dall’autorita’
giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli
altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro
dipende.».
– Si riporta il testo dell’art. 67 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 67. Il notaro, finche’ risiede nel distretto
dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio
del notariato, ha egli solo il diritto di permettere
l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli
estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o
presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati
presso la struttura di cui art. 62-bis.
Egli non puo’ permettere l’ispezione ne’ la lettura,
ne’ dar copia degli atti di ultima volonta’, e rilasciarne
estratti e certificati, durante la vita del testatore, se
non al testatore medesimo od a persona munita di speciale
mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui
all’art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge,
la facolta’ di rilasciarne copia appartiene soltanto al
notaro che ne ha il deposito.».
– Si riporta il testo dell’art. 138 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 138. 1. E’ punito con la sospensione da uno a sei
mesi il notaio:
a) che e’ recidivo nella contravvenzione alle
disposizioni di cui all’art. 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli
54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui
ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall’art.
62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte
dall’art. 64;
e) che e’ recidivo nelle contravvenzioni alle
disposizioni dell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°,
10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste
dagli articoli 128 e 132.
2. E’ punito con la sospensione da sei mesi ad un anno
il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli
27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla
qualita’ di membro del consiglio notarile distrettuale e
del Consiglio nazionale del notariato, l’ineleggibilita’ a
tali cariche per due anni dalla cessazione della
sospensione.».
– Si riporta il testo dell’art. 142 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 142. 1. E’ punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell’esercizio delle
funzioni notarili durante la sospensione o durante
l’interdizione temporanea, fatta salva l’ipotesi prevista
dall’art. 137, comma 3;
b) il notaio che e’ recidivo nelle contravvenzioni
alle disposizioni indicate nell’art. 27 o nell’art. 138,
comma 1, lettere b), c), d), o nell’art. 52-bis, comma 2,
ovvero che e’ una seconda volta recidivo nelle
contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 26 o
nell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di
malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i
repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui
depositati, fatta salva l’applicazione della legge
penale.».
 
Art. 2
Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
 
1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l’articolo 23 e’ inserito il
seguente:
«Art. 23-bis. – 1. Per gli atti pubblici e le scritture private
autenticate informatiche, le annotazioni di cui all’articolo 23 e le
altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le
modalita’ determinate ai sensi dell’articolo 68-bis, comma 1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.».
 
 
Note all’art. 2:
– Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577
 
1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l’articolo 2 e’ inserito
il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge
l’attivita’ di certificatore della firma rilasciata al notaio per
l’esercizio delle sue funzioni.».
 
 
Note all’art. 3:
– Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4
Disposizioni di attuazione
 
1. Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia aventi
natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano
efficacia le disposizioni di cui all’articolo 66-bis, comma 1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonche’ la data di inizio
dell’operativita’ della struttura di cui all’articolo 68-bis, comma
1, e quella in cui acquista efficacia l’obbligo di conservazione
delle copie di cui all’articolo 62-ter della medesima legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma, addi’ 2 luglio 2010
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
Alfano, Ministro della giustizia
 
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
 
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
 
Note all’art. 4:
– Per il riferimento all’art. 62-ter, 66-bis e 68-bis
della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l’art. 1.
 
 

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Send Mail 2a1 - Gazzetta Ufficiale N. 166 del 19 Luglio 2010 - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110

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