Gazzetta Ufficiale N. 190 del 18 Agosto 2009 – Agcom – Deliberazione 17 luglio 2009

Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 406/09/CONS). (09A09829)

 
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 al supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 al supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27
del 1° febbraio 2008, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia
di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il
titolo III «Regolamenti per l’esercizio del diritto di cronaca»;
Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista
degli eventi di particolare rilevanza per la societa’ da trasmettere
su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
1999, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27
luglio 1999;
Rilevato, in particolare, che l’art. 5 del citato decreto
legislativo n. 9 del 2008, dispone che l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i
rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, le modalita’ e i limiti temporali di
esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a
ciascun evento della competizione, nonche’ i requisiti soggettivi e
oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione
all’interno dell’impianto sportivo;
Vista la delibera n. 95/09/CONS con la quale e’ stata indetta una
consultazione pubblica in vista dell’approvazione di uno schema di
regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008,
n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti
delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco
di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
«Art. 1 (Definizioni).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente ritiene eccessivamente ampia la definizione
di ambito locale radiofonico.
Osservazioni dell’Autorita’.
La definizione di ambito locale radiofonico del regolamento e’
conforme all’enunciato della normativa primaria, e segnatamente
dell’art. 2, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
Art. 3 (Disposizioni comuni). – Un soggetto rispondente ritiene
ormai datata ed eccessivamente ampia la definizione di "trasmissioni
di contenuto informativo".
Un altro operatore ritiene di indicare l’ambito di applicazione del
regolamento con riferimento a tutte le discipline sportive.
Osservazioni dell’Autorita’.
In merito alla definizione di trasmissioni contenuto informativo si
osserva come questa corrisponda alle esigenze legate all’esercizio
del diritto di cronaca, e come l’indicazione di una categoria ancora
piu’ ristretta possa non risultare conforme alla particolarita’ del
mezzo radiofonico, che rispetto al mezzo televisivo fa rilevare in
misura nettamente minore differenziazioni di genere dei programmi.
L’ambito di applicazione del regolamento e’ pertinente con quanto
disposto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9.
Art. 4 (Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di
cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente chiede di specificare che l’esercizio del
diritto di cronaca e’ valido solo nel territorio nazionale, e di
consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile
esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale. Chiede il
divieto di ritrasmettere la radiocronaca in sede televisiva o via
internet.
Osservazioni dell’Autorita’.
La proposta di consentire esercizio del diritto di cronaca
vincolandolo a sistemi di protezione che la rendano fruibile
esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il
dettato del decreto legislativo, che all’art. 17 prevede l’utilizzo
di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei
contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di
diritti la specifica previsione di sistemi di protezione risulta
pertanto priva di un fondamento proprio. In relazione al divieto di
ritrasmissione su altri mezzi si rimanda alle osservazioni di cui
all’art. 6.
Art. 5 (Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di
cronaca radiofonica delle competizioni della pallacanestro).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni chiedono di modificare i limiti previsti per le
competizioni della pallacanestro in correlazione con le regole di
base di questa disciplina sportiva, proponendo due finestre
informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di
un’ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo
supplementare.
Osservazioni dell’Autorita’.
La proposta e’ accoglibile in quanto consente di adattare le
finestre per l’esercizio del diritto di cronaca alle regole di base
della pallacanestro e in particolare alla ripartizione del tempo di
gioco in quattro periodi di 10 minuti ciascuno e gli eventuali
periodi supplementari di 5 minuti in caso di punteggio in parita’.
Art. 6 (Limiti all’esercizio del diritto di cronaca).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni propongono di chiarire la facolta’ di
esercitare il diritto di cronaca anche alle emittenti radiofoniche
che effettuano la ritrasmissione del segnale audio in simulcast via
satellite o via internet.
Un altro operatore propone di specificare che le regole per le
emittenti radiofoniche non possono essere estese ai programmi
televisivi con commenti in studio e cronaca dallo stadio
Osservazioni dell’Autorita’.
La proposta per le trasmissioni in simulcast e’ condivisibile in
ragione degli interessi dell’utenza che riceve i programmi
radiofonici delle emittenti che effettuano la ritrasmissione del
segnale via satellite o via internet e della equiparazione di tali
trasmissioni con l’emissione originale su onde radio.
Relativamente alla specificazione in merito al divieto di esercizio
della cronaca radiofonica in programmi televisivi la richiesta appare
condivisibile.
Art. 7 (Autorizzazione e accredito).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente segnala la problematica circa il documento
comprovante l’attivita’ propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe
essere sostituita con l’espressione utilizzata dall’Ordine dei
giornalisti e dall’USSI. Contesta la possibilita’ di ingresso di due
tecnici per giornalista, allorche’ ne e’ sufficiente solo uno.
Un altro operatore propone di sostituire il riferimento al bacino
d’utenza oggetto del titolo abilitativo con l’ ambito territoriale
legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di
contenuti.
Osservazioni dell’Autorita’.
La proposta di sostituire il riferimento al bacino d’utenza oggetto
del titolo abilitativo con l’ambito territoriale legittimamente
servito e’ accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in
vigore e alle modalita’ di esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva.
Con riferimento al documento comprovante l’attivita’ propedeutica a
divenire pubblicista appare opportuno, fare riferimento ad una
apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata
editoriale, dal momento che tale attivita’ viene esercitata da
individui che possono non essere iscritti all’albo dei praticanti.
La presenza di due tecnici e’ stata considerata indispensabile per
il corretto esercizio dell’attivita’ giornalistica.
Art. 8 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente chiede di armonizzare la finestra temporale
per le interviste con quella prevista per le emittenti televisive.
Osservazioni dell’Autorita’.
La proposta appare condivisibile al fine di rendere equo il termine
entro il quale emittenti radiofoniche e televisive possono effettuare
le interviste.
Art. 9 (Attivita’ di controllo e sanzionatoria).
Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni chiedono di specificare i soggetti sottoposti
all’attivita’ sanzionatoria. Chiedono inoltre di inserire una soglia
di tolleranza per eventuali sforamenti
Osservazioni dell’Autorita’.
La specifica richiesta non e’ necessaria in quanto il presidio
sanzionatorio e’ gia’ contemplato dal decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9. Con riferimento alla tolleranza l’Autorita’ valutera’
caso per caso nell’ambito delle attivita’ di propria competenza»;
Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati,
che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano
essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore
certezza, con cio’ rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Articolo unico
 
1. L’Autorita’ approva ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, il regolamento per l’esercizio del
diritto di cronaca radiofonica allegato alla presente delibera, di
cui forma parte integrante.
La presente delibera e’ pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorita’.
 
Roma, 17 luglio 2009
 
Il presidente: Calabro’
 
I commissari relatori: Lauria – Magri
 
 
 
 
Allegato A
 
alla delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009
 
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO
2008, N. 9
 
PARTE I
Definizioni e ambito di applicazione
 
Art. 1.
 
Definizioni
 
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e si intende per:
a) «Autorita’», l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
c) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali dell’Autorita’ che svolge le funzioni istruttorie di cui
al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
d) «Ufficio competente», l’Ufficio regolamentazione e vigilanza
sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva,
istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali
con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
e) «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita’
editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le
tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «Testo unico della radiotelevisione»;
f) «ambito nazionale» l’esercizio dell’attivita’ di diffusione
radiofonica non limitata all’ambito locale;
g) «ambito locale radiofonico» l’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
h) «fornitore di contenuti radiofonici» il soggetto che ha la
responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi
radiofonici destinati alla diffusione su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica;
i) «concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo», la societa’ cui e’ affidata la concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico
della radiotelevisione»;
j) «operatore della comunicazione radiofonica», indistintamente
l’emittente o il fornitore di contenuti o la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, che esercitino attivita’ di
radiodiffusione sonora.
 
Art. 2.
 
Ambito di applicazione
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ e i limiti
temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca,
con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni
disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della
comunicazione, nel rispetto della garanzie previste dall’art. 5,
comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l’esercizio del
diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o
riferibili all’evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresi’, le modalita’ per
l’accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell’evento da
parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonche’ i
requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi
operatori della comunicazione radiofonica all’interno degli impianti
sportivi.
 
PARTE II
Diritto di cronaca
 
Art. 3.
 
Disposizioni comuni
 
1. Il diritto di cronaca radiofonica e’ riconosciuto agli
operatori di comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento
delle competizioni nell’ambito di trasmissioni di contenuto
informativo, anche in diretta.
 
Art. 4.
 
Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
radiofonica delle competizioni calcistiche
 
1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori
della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in
ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri
delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni
quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per
ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono
frazionabili ne’ cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per
l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative,
comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per
ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere
recuperati nelle finestre successive.
3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e
realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di
cinque e su almeno cinque campi se piu’ di cinque possono sostituire,
a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi
liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre
minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. E’ fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in
qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per
effettuare trasmissioni televisive.
5. All’interno delle finestre informative di cui al presente
articolo e’ riconosciuta la piu’ ampia liberta’ di cronaca da parte
delle emittenti radiofoniche.
 
Art. 5.
 
Modalita’ e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
radiofonica delle competizioni della pallacanestro
 
1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli
operatori della comunicazione radiofonica dispongono,
complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si
svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di
un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un’ulteriore
finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo
supplementare.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente
art. 4.
 
Art. 6.
 
Limiti all’esercizio del diritto di cronaca
 
1. Nell’esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti
articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono
utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di
diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi
televisivi, e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative
promo-pubblicitarie, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie
e per attivita’ di scommesse, nonche’ commercializzare le stesse
radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di
utilizzarle in ogni modo e forma.
2. Sono consentite le trasmissioni in simultanea su diversa
piattaforma diffusiva del programma radiofonico diffuso su rete
radiofonica analogica.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, e’ fatto
divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima
dell’inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo
stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con
altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la
trasmissione della cronaca.
 
PARTE III
Accesso agli impianti sportivi
da parte degli operatori della comunicazione
 
Art. 7.
 
Autorizzazione e accredito
 
1. E’ garantito l’accesso agli impianti sportivi ai fini
dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della
comunicazione radiofonica che risultino:
a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione
tenuto dell’Autorita’;
b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la
cancelleria del competente tribunale; e
c) autorizzati dall’organizzatore della competizione nelle
modalita’ specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente comma 1,
lettera c), l’operatore della comunicazione radiofonica deve
trasmettere, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda
secondo lo schema all’uopo predisposto dall’organizzatore della
competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e
preventivamente comunicato all’Autorita’.
3. L’autorizzazione per l’accesso e’ rilasciata in favore
dell’operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove
si disputano gare di societa’ sportive del bacino di utenza oggetto
del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di
contenuti e’ titolare. L’operatore della comunicazione radiofonica in
ambito locale che intenda acquisire l’autorizzazione per gli eventi
disputati da piu’ organizzatori degli eventi medesimi, purche’ del
suo bacino di utenza, ovvero gli operatori della comunicazione
radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da
inoltrare all’organizzatore della competizione le societa’ sportive
per le quali l’autorizzazione stessa e’ richiesta.
4. L’autorizzazione puo’ essere revocata dall’organizzatore della
competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con
provvedimento adeguatamente motivato.
5. L’operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai
sensi dei precedenti commi e’ tenuto a chiedere l’accredito
all’organizzatore dell’evento con un ragionevole preavviso rispetto
alla disputa dell’evento, secondo le previsioni all’uopo adottate
dall’organizzatore della competizione.
6. L’accredito puo’ essere richiesto all’organizzatore della
competizione dagli operatori della comunicazione radiofonica per gli
iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o
praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale
documento comprovante attivita’ propedeutica a divenire pubblicista,
nonche’ per i tecnici svolgenti attivita’ di ripresa sonora.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l’organizzatore
della competizione puo’ limitare il numero degli accrediti
all’interno dell’impianto sportivo per i soggetti indicati al
precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della
comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura
comunque non inferiore a un addetto all’informazione e a un tecnico
di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono
essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 e l’indicazione dei soggetti di cui al
comma 5, corredato dalle sue generalita’ complete e dei documenti
comprovanti il possesso dei requisiti. L’autorizzazione non e’
cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione
sportiva per la quale e’ rilasciata, l’operatore della comunicazione
cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attivita’. Ogni
variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di
autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole
stabilito dall’organizzatore della competizione.
 
Art. 8.
 
Ingresso agli impianti sportivi e interviste
 
1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina
del rapporto tra gli organi di informazione e l’organizzatore della
competizione che quest’ultimo e’ tenuto a predisporre e pubblicare
all’inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il
termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi
all’impianto sportivo e le modalita’ di effettuazione dei controlli
dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro
assegnate e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni sulla
permanenza all’interno dell’impianto all’uopo dettate
dall’organizzatore della competizione nell’ambito della disciplina di
cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano
decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono
essere trasmesse esclusivamente nell’ambito delle trasmissioni a
contenuto informativo.
 
PARTE IV
Vigilanza e sanzioni
 
Art. 9.
 
Attivita’ di controllo e sanzionatoria
 
1. L’organizzatore della competizione e’ competente a vigilare e
adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio
ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso
adottate ai sensi dell’art. 8, comma 1 del presente regolamento.
2. L’Autorita’ provvede alla verifica del rispetto del presente
regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in
volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli
eventi e le emittenti e/o fornitori di contenuti invieranno nel corso
della stagione sportiva.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente
regolamento l’Autorita’ applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
 

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