Gazzetta Ufficiale N. 25 del 30 Gennaio 2008 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione 19 dicembre 2007

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 685/07/CONS)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono
stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita’, il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorita’,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22
luglio 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5
novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla
delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed
integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento
dell’Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio
2006, n. 11; e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 543 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre
2006, supplemento ordinario n. 244/L, che prevede che l’Autorita’
possa proporre, al fine di perseguire il migliore espletamento dei
propri compiti istituzionali, una graduale ridefinizione della
dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della
consistenza attuale, attraverso l’adozione di una propria delibera da
sottoporre per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del
22 febbraio 2007, con la quale sono individuati gli uffici di secondo
livello dell’Autorita’;
Vista la delibera n. 315/07/CONS del 6 giugno 2007 recante
«Definizione della nuova dotazione organica dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell’art. 1, comma 543,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la propria delibera n. 522/07/CONS del 9 ottobre 2007 recante
«Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale dell’Autorita»;
Considerato che occorre coniugare l’esigenza di assumere iniziative
idonee a superare la presente fase di criticita’ determinata dalla
carenza di risorse umane, soprattutto nelle unita’ organizzative
ubicate presso la sede di Napoli, a fronte dei rilevanti compiti
istituzionali, con quella di formare una leva di giovani funzionari
nelle materie di competenza dell’Autorita’, al fine di assicurare il
ricambio generazionale e la continuita’ dell’azione amministrativa;
Ravvisata, quindi, l’opportunita’ di svolgere una procedura
selettiva finalizzata al reclutamento di n. 20 giovani laureati da
assumere con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 48-bis
del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale;
Ritenuto, pertanto, opportuno, in attuazione dell’art. 48-bis come
introdotto con delibera n. 30/06/CONS ed in previsione
dell’emanazione del relativo bando di selezione, determinare, con
propria delibera, le modalita’ di selezione, i requisiti richiesti, i
criteri di valutazione, nonche’ definire il trattamento giuridico ed
economico spettante ai titolari di tali contratti;
Vista la proposta del Segretario generale, d’intesa con il
responsabile del Servizio amministrazione e personale;
Sentite le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL, FISAC-CGIL
e UIL – CA;
Visto l’accordo con le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL
dell’11 dicembre 2007;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento;
Delibera:

Art. 1.
Integrazioni all’art. 48-bis del regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorita’
1. Dopo il comma 1 dell’art. 48-bis del regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorita’ sono
introdotti i seguenti commi:
«1-bis. L’Autorita’, al fine di promuovere la formazione nei
settori di interesse istituzionale attraverso la specializzazione di
giovani laureati, procede mediante l’espletamento di procedure
selettive pubbliche al reclutamento con contratto di lavoro a tempo
determinato, della durata di tre anni non rinnovabili, secondo le
norme del diritto privato, di giovani laureati in discipline
economiche, tecniche e giuridiche i quali, in ragione della natura e
delle finalita’ proprie dei contratti medesimi, siano in possesso dei
requisiti previsti dal bando di selezione.
1-ter. Il trattamento economico, previsto per il contratto di cui
al precedente comma, rimane invariato per l’intera durata, e viene
corrisposto, in tredici mensilita’, nella misura pari all’80% della
retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di
funzionario. Non trovano applicazione gli istituti relativi allo
scatto annuale ed alla progressione di carriera.
1-quater. Trovano applicazione tutti gli istituti giuridici
previsti per i titolari di contratti a tempo determinato stipulati ai
sensi dell’art. 48 del regolamento del personale.
1-quinquies. I funzionari titolari di contratti stipulati ai sensi
del presente articolo operano sulla base di un piano di inserimento e
di sviluppo definito dal responsabile dell’unita’ organizzativa di
primo livello, per le finalita’ proprie di specializzazione, di
formazione, di studio e di ricerca e, in tale contesto, possono
assumere anche la responsabilita’ di procedimenti con caratteristiche
di semplicita’ e routinarieta’.
1-sexies. L’esperienza triennale maturata in costanza di contratti
a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente articolo,
costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per funzionari
banditi per il livello iniziale zero della stessa qualifica,
esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’art. 30, comma 2
lettera a) del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale.».
Il servizio amministrazione e personale, d’intesa con il Segretario
generale, assicura l’attuazione delle disposizioni di cui alla
presente delibera ed adotta i provvedimenti conseguenti.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino dell’Autorita’. Il direttore del
servizio amministrazione e personale ne dispone la diffusione.

Napoli, 19 dicembre 2007

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Innocenzi Botti – Lauria

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