Gazzetta Ufficiale N. 268 del 15 Novembre 2008

Testo coordinato del decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143 «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario»


Testo del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 217 del 16 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario».
Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato, ancorche’ egli abbia manifestato il consenso o la
disponibilita’, e che determini lo spostamento in una delle sedi
disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui
all’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai
trasferimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
(( 2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima
pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
dell’organico. ))
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le
stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a
dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio
magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno la prima valutazione di professionalita’, in numero non
superiore a cento unita’. (( Il termine previsto dall’articolo 194
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui
al comma 2. ))
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o la disponibilita’ dei magistrati, delibera con priorita’ in ordine
al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate.»;
c) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura
immediata). – 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute
dichiarazioni di disponibilita’ o manifestazioni di consenso al
trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento d’ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci
anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro
ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso
uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell’organico. Non possono essere altresi’ trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 e’ calcolata per eccesso o per
difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo 0,5; se lo scarto decimale e’ pari allo 0,5 l’arrotondamento
avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere
alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1,
comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio e’ disposto nei confronti dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio’ non e’
possibile, nei distretti limitrofi. (( Nel caso in cui i posti messi
a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a
tutti gli altri aspiranti opera, altresi’, in relazione al posto
eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno
o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti opera per tutti i posti. ))
6. Nel caso di pluralita’ di distretti limitrofi viene dapprima
preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il
capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
7. Nell’ambito dello stesso distretto, l’ufficio da cui operare i
trasferimenti e’ individuato con riferimento alla minore percentuale
di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il
trasferimento e’ operato dall’ufficio con organico piu’ ampio.
Nell’ambito dello stesso ufficio e’ trasferito il magistrato con
minore anzianita’ nel ruolo.»;
d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Indennita’ in caso di trasferimento d’ufficio). – 1. Al
magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e’
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e per un massimo di quattro anni, un’indennita’ mensile determinata
in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita’. L’effettivo
servizio non include i periodi di congedo straordinario, di
aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L’indennita’ di cui al comma 1 non e’ cumulabile con quella
prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13 della legge
2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis l’aumento previsto dal secondo comma dell’articolo 12 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte
l’ammontare della indennita’ integrativa speciale in godimento.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d’ufficio). – 1. Per i magistrati trasferiti
d’ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis
l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo
tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in
precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio
prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L’effettivo
servizio e’ computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere
riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive
vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita’. La disposizione di
cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
f) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a seguito di applicazione). – 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate
l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo
tramutamento successivo, con l’aumento della meta’ per ogni mese di
servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al
mese non sono considerate.».
2. L’articolo 3, i commi da 1 a 8 dell’articolo 4 e
l’articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano
esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d’ufficio a sedi
disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano
esclusivamente ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette
disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei
confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia’ stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari
grado, messi a concorso nell’ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi’, in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
4 maggio 1998, n. 133, cosi’ come modificato dal presente decreto,
non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi
l’anzianita’ di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di cui all’articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi’ come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si
applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio
ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
8. Al terzo comma dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e’
soppresso.
(( 8-bis. L’articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, come modificato dall’articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio
2007, n. 111, e’ abrogato. ))

Riferimenti normativi:

– Il titolo della legge 4 maggio 1998, n. 133, come
modificato dalla presente legge, reca: «Incentivi ai
magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate e
introduzione delle tabelle infradistrettuali.» ed e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105.
– Si riporta il testo dell’art. 4 della legge
16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la
funzionalita’ degli uffici giudiziari e per il personale
dell’Amministrazione della giustizia), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1991, n. 243, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. – 1.-8. (Abrogati).
9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell’art. 4
della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato
dall’art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».
– Si riporta il testo dell’art. 192 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, recante: «Ordinamento giudiziario»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento). –
L’assegnazione delle sedi per tramutamento e’ disposta
secondo le norme seguenti:
la vacanza di sedi giudiziarie e’ annunciata nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
L’annuncio puo’, peraltro, essere omesso per necessita’ di
servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette
per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e
possono essere presentate in qualunque momento,
indipendentemente dall’attualita’ della vacanza o
dall’annuncio di questa nel Bollettino ufficiale.
All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base
alle domande. La scelta tra gli aspiranti e’ fatta dal
Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all’anzianita’.
Sono titoli di preferenza, a parita’ delle altre
condizioni personali quelli indicati nell’art. 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa,
salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole
del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza e’ stata annunciata nel Bollettino
ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante
debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano
presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si
tiene conto della domanda.».
– L’art. 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonche’
in materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99, supplemento ordinario,
abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 36 (Magistrati ai quali e’ stato prolungato o
ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli
articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2004, n. 126&d);.».

(( Art. 1-bis.
Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

1. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 2,
comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall’articolo 5,
comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e’ sostituita dalla
tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione
delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la
destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui
all’allegato 1 del presente decreto non puo’ superare gli anni dieci
anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli
incarichi la cui durata e’ prevista da specifiche disposizioni di
legge.
4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui
all’allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati
destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della
Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della
magistratura ed agli incarichi elettivi.
5. All’articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le
parole: «delle quali trecento da destinare» sono sostituite dalle
seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati». ))

Riferimenti normativi:

– Il testo dell’art. 2, comma 606 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), e’ il seguente:
«606. In relazione a quanto previsto al comma 603,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria e’
rideterminato in 10.151 unita’;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la
nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in
magistratura ordinaria secondo le seguenti modalita’ e
criteri: nell’ordine di scelta per il transito viene
seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello di
tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007;
i magistrati militari che transitano in magistratura
ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta
degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad
un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio,
ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle
citta’ sede di corte d’appello con conservazione
dell’anzianita’ e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione
di quelle direttive e semidirettive eventualmente
ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a
domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai
magistrati militari in servizio presso gli uffici
giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a
conclusione del procedimento di trasferimento a domanda
permangano esuberi di magistrati rispetto all’organico
previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei
medesimi magistrati in ruolo sono disposti d’ufficio
partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in
servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti
trasferimenti sia a domanda sia d’ufficio sono disposti con
decreto interministeriale del Ministro della difesa e del
Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del
Consiglio della magistratura militare e del Consiglio
superiore della magistratura; i magistrati militari di cui
all’ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno
facolta’ di esercitare l’interpello per il transito in
magistratura ordinaria all’atto del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’economia
e delle finanze, viene individuato un contingente di
dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa
non inferiore alla meta’ di quello impiegato negli uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che
transita nei ruoli del Ministero della giustizia con
contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa
e vengono definiti criteri e modalita’ dei relativi
trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all’esperimento di mobilita’ di tipo volontario i
trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.».
– Il testo dell’art. 5, comma 9, della legge 30 luglio
2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento
giudiziario), e’ il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni varie). – 1.-8. (Omissis).
9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.
71, e successive modificazioni, e’ sostituita dalla tabella
B allegata alla presente legge.».
– Il testo dell’art. 13, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo)
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e’ il seguente:
«Art. 13. – 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i
singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il
loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in
deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non
oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita’ aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche’ per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta’
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai
commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta’ di
valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo
accoglimento.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede nel
rispetto di quanto previsto, dall’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge
13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell’accesso in magistratura), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Aumento del ruolo organico). – 1. Il ruolo
organico del personale della magistratura e’ aumentato
complessivamente di mille unita’, assicurando la adeguata
destinazione di magistrati alla trattazione delle
controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n.
295, e’ sostituita dalla tabella allegata alla presente
legge.
3. Salvo quanto previsto nell’art. 2, con separati
decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, prima dello
svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi
banditi ai sensi dell’art. 18 sono incrementate
complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante
organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di
posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1.».

(( Art. 1-ter.
Pignoramenti sulla contabilita’ ordinaria del Ministero della
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale
antimafia

1. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e
successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al
pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita’
giudiziaria o penitenziaria, nonche’ agli emolumenti di qualsiasi
tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia,
accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale
antimafia. ))

Riferimenti normativi:

– Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle
contabilita’ speciali delle prefetture, delle direzioni di
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazione, dalla legge
22 luglio 1994, n. 460 (Disposizioni tributarie urgenti),
e’ il seguente:
«Art. 1. – I fondi di contabilita’ speciale a
disposizione delle prefetture, delle direzioni di
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza, nonche’ le aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o
reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del
Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e
finalita’ di protezione civile, di difesa nazionale e di
sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai
comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali,
nonche’ al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti
ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal
capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche’
dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
somme affluite nelle contabilita’ speciali delle prefetture
e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei
funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono
esclusivamente, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio,
secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato al
direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
al direttore di amministrazione od al funzionario delegato
nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati
interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di
ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato
notificato atto di pignoramento o di sequestro, e’ tenuto a
vincolare l’ammontare, sempreche’ esistano sulla
contabilita’ speciale fondi la cui destinazione sia diversa
da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con
annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino
gia’ emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
ai sensi del presente articolo presso le sezioni di
tesoreria dello Stato a pena di nullita’ rilevabile anche
d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime ne’
sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilita’
speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di
amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari
delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita’
stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto
consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di
pignoramento o di sequestro.».

Art. 2.
Fondo unico giustizia

1. Il Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e’
gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita’ stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi,
le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti
dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai
libretti di deposito e ad ogni altra attivita’ finanziaria a
contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di
sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
(( c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri
operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di
cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli
aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si
e’ estinto o e’ stato comunque definito o e’ divenuta definitiva
l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all’articolo 117, quarto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall’articolo 107 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.; ))
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori
finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei
crediti, nonche’ dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico
giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti,
nonche’ le attivita’ di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori
finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita’
telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima
societa’ sul proprio sito internet all’indirizzo
www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla
data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia
S.p.A. provvede, se non gia’ eseguite alla medesima data da Poste
Italiane S.p.a., dalle banche ovvero dagli altri operatori
finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte
anteriormente alla predetta data.
4. Sono altresi’ intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti
correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.a.,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti
dall’applicazione dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, i relativi utili di gestione, nonche’ i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al
predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.a. versa in conto entrate al bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle unita’ previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia
concernenti le spese di investimento di cui all’articolo 2,
comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro
per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e’ stata decisa dal giudice dell’esecuzione ma non
ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all’articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ determinata altresi’ la
remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il
Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle
risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite (( le
modalita’ di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte
dell’amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di
sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di
conservazione o amministrazione, )) le modalita’ di controllo e di
rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a.,
nonche’ la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i
criteri e le modalita’ da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita’ delle somme necessarie
per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno, puo’ essere
rideterminata annualmente la misura massima dell’aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.a.
(( 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono
stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa
verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonche’ della
compatibilita’ e ammissibilita’ finanziaria delle relative
utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da
destinare:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta
salva l’alimentazione del Fondo di solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della
giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all’entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenti necessita’, derivanti da circostanze gravi ed
eccezionali, del Ministero dell’interno o del Ministero della
giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere
c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando
le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia. ))
8. Il comma 24 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ abrogato.
9. All’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato dall’articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262» sono
soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare
oneri, ne’ obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 61, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). – 1. A decorrere
dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Autorita’ indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e’ ridotta del 30 per cento rispetto a
quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita’ interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all’art. 1, comma 9, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “al 40 per cento”, sono sostituite
dalle seguenti: “al 30 per cento”;
b) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All’art. 53, comma 14, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza”.
5. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita’ e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2007 per le medesime finalita’. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni
organizzati dalle universita’ e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2007 per le medesime finalita’.
7. Le societa’ non quotate a totale partecipazione
pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti
all’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6
si conformano al principio di riduzione di spesa per studi
e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, desumibile dai
predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. I soggetti che esercitano i poteri
dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall’art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ destinata
nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui alla
medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento,
e’ versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l’attivita’ di componente o di segretario del
collegio arbitrale e’ versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e’
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita’ di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo art. 82 che nell’anno precedente non
hanno rispettato il patto di stabilita’. Sino al 2011 e’
sospesa la possibilita’ di incremento prevista nel comma 10
dell’art. 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell’interno a favore degli enti locali sono ridotti a
decorrere dall’anno 2009 di un importo pari a 200 milioni
di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
per le province.
12. All’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: “all’80 per cento” e
le parole “al 70 per cento” sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: “al 70 per cento” ed “al 60 per cento”;
b) nel secondo periodo, le parole: “e in misura
ragionevole e proporzionata” sono sostituite dalle
seguenti: “e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo”;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa’ controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, dalle societa’ indicate nel primo periodo del
presente comma”.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi i trattamenti economici complessivi
spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennita’
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle societa’ partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all’adozione di misure
analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita’ e crescita dell’Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall’attuazione del presente comma,
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita’ interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e’ stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione e’
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo’
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota
puo’ essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell’art. 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall’applicazione dell’art. 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unita’
previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
alle predette finalita’ entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
18. Per l’anno 2009 e’ istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell’interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l’attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all’art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abolita. Resta
fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo
Stato, di cui all’art. 79, comma 1, del presente decreto,
e’ incrementato di 400 milioni di euro su base annua per
gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio
sanitario regionale, le risorse provenienti dalle
disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa
adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell’attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo che ciascuna
di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza
finanziaria.
22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all’art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le
modalita’ di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi’ i proventi derivanti dai
beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche’ alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo’
essere utilizzata la societa’ di cui all’art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24. (Abrogato).
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All’art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: “beni mobili” sono inserite le
seguenti: “compresi quelli”.
27. Dopo il comma 345 dell’art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e’ inserito il seguente:
“345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, e’ destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all’art. 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e
servizi a favore dei cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico”.».
– Si riporta il testo dell’art. 262 del codice di
procedura penale:
«Art. 262 (Durata del sequestro e restituzione delle
cose sequestrate). – 1. Quando non e’ necessario mantenere
il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della
sentenza. Se occorre, l’autorita’ giudiziaria prescrive di
presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine
puo’ imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non
e’ ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e’
mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a
norma dell’art. 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza
non piu’ soggetta ad impugnazione, le somme di denaro
sequestrate, se non ne e’ stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne
diritto, sono devolute allo Stato.
4. Dopo la sentenza non piu’ soggetta a impugnazione le
cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,
salvo che sia disposta la confisca.».
– La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
la mafia), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
1965, n. 138.
– Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni
anche prive di personalita’ giuridica, a norma dell’art.
11, della legge 29 settembre 2000, n. 300), e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
– Si riporta il testo dell’art. 117 del regio-decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, e’ il seguente:
«Art. 117 (Ripartizione finale). – Approvato il conto e
liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato,
sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale
secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la
condizione non si e’ ancora verificata ovvero se il
provvedimento non e’ ancora passato in giudicato, la somma
e’ depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato,
perche’, verificatisi gli eventi indicati, possa essere
versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti
non impediscono la chiusura della procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di
prelazione, puo’ disporre che a singoli creditori che vi
consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli
stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora
rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o sono
irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate
presso l’ufficio postale o la banca gia’ indicati ai sensi
dell’art. 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme
non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi,
se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti,
sono versate a cura del depositario all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita
unita’ previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se e’ intervenuta l’esdebitazione del
fallito, omessa ogni formalita’ non essenziale al
contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al
quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non
riscosse in base all’art. 111 fra i soli richiedenti.».
– Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a
norma dell’art. 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n.
80.) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
2006, n. 12, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 2, comma 614, della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244 reca:
«614. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli
investimenti per l’avvio e la diffusione del processo
telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.».
– Si riporta il testo dell’art. 676 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 676 (Altre competenze). – 1. Il giudice
dell’esecuzione e’ competente a decidere in ordine
all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale o all’affidamento in prova al servizio
sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il
giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667
comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta’ delle
cose confiscate, si applica la disposizione dell’art. 263
comma 3.
3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena,
il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti.».
– Il testo dell’art. 18 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta’
per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), e’
il seguente:
«Art. 18 (Fondo di solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive). – 1. E’ istituito presso il Ministero
dell’interno il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e’ alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita’ civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita’ individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell’entrata, unita’ previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta’ dell’importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche’ una quota pari ad un terzo
dell’importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell’art. 2-undecies della suddetta legge
n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965 .
2. La misura percentuale prevista dall’art. 6, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo’
essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).».
– Il testo dell’art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta’
alle vittime dei reati di tipo mafioso), e’ il seguente:
«Art 1 ( Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle
vittime dei reati di tipo mafioso). – 1. E’ istituito
presso il Ministero dell’interno il Fondo di rotazione per
la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
seguito denominato “Fondo”. Il Fondo e’ alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20
miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall’art. 2.».

Art. 3.
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d),
valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro
4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, ((
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al )) Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di
cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

Riferimenti normativi:

– Il testo dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: “20 dicembre 2004” e
“30 dicembre 2004”, indicate dopo le parole: “seconda rata”
e: “terza rata”, sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: “31 maggio 2005” e “30 settembre 2005”;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole:
“30 giugno 2005”, inserite dopo le parole: “deve essere
integrata entro il”, sono sostituite dalle seguenti:
“31 ottobre 2005”;
c) al comma 37 dell’art. 32 le parole: “30 giugno
2005″ sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2005”.
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’art. 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
– Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 ter, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio.):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). – Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e’ istituito, nella parte corrente, un
“Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine” le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l’accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e’ allegato l’elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). – 1.
In attuazione dell’art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e’ determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita’:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall’art. 11-bis, restando
precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo
per finalita’ difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita’ speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche’ delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche’ sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita’ previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e’ accertato l’avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l’anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da’ notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ altresi’ promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Allegato 1
(articolo 1-bis, comma 1)

pag. 57

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