Gazzetta Ufficiale N. 287 del 11 Dicembre 2007 – Agcom -Deliberazione 9 Ottobre 2007

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorita’. (Deliberazione n. 522/07/CONS)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante
“Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa
e la contabilita’, il trattamento giuridico ed economico del
personale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni” e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la delibera n. 294/01/CONS dell’11 luglio 2001, recante
“Cessazione dell’efficacia delle disposizioni transitorie relative
alla fase di avviamento delle attivita’ istituzionali” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 agosto
2001, n. 183;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale
e’ stato adottato il nuovo regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorita’, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante
“Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;
Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente
“Regolamento recante l’adozione della pianta organica definitiva
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2004,
n. 265;
Vista la delibera n. 464/04/CONS del 21 dicembre 2004, recante
“Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;
Vista la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante
“Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di
funzionamento dell’Autorita”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera
n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio
2006, n. 25;
Viste le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n.
437/06/CONS del 12 luglio 2006 recanti “Modifiche ed integrazioni al
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorita” pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;
Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante
“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorita’: individuazione
degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento”, pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 44 de1 22 febbraio 2007;
Vista la delibera n. 77/06/CONS dell’8 febbraio 2007 recante
“Incarichi dirigenziali di responsabilita’ degli uffici di secondo
livello dell’Autorita”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art.
1, commi 519 e seguenti;
Considerato di dover prevedere, ai fini dell’accesso alla carriera
dirigenziale, sia l’attivazione di procedure selettive interne,
finalizzate a premiare il merito e le esperienze maturate, sia le
procedure concorsuali, idonee a consentire il reclutamento di nuove
risorse, anche provenienti da altre amministrazioni di eccellenza,
quali: autorita’ amministrative indipendenti, organi di rilevanza
costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri,
enti nazionali di ricerca, istituzioni internazionali e comunitarie;
Considerato di disciplinare con propria deliberazione le modalita’
di applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dalla
legge n. 296/2006;
Considerato opportuno semplificare l’attuale articolazione in fasce
delineandola corrispondentemente all’assetto organizzativo degli
uffici, ritenendo che tale articolazione consenta un’organizzazione
del lavoro piu’ flessibile ed efficiente;
Ravvisata l’opportunita’ di inquadrare conseguentemente il
personale delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, in
servizio presso l’Autorita’ in base al nuovo ordinamento secondo il
livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della
presente delibera;
Considerata la necessita’ di procedere alle conseguenti modifiche
regolamentari;
Sentite le Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV,
FIBA-CISL e FISAC-CGIL;
Vista l’intesa con le Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL,
SIBC-FISAV, FIBA-CISL del 31 luglio 2007;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29, del regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale

1. Il comma 2 dell’art. 23 – Classificazione del personale, del
regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale e’ cosi’ modificato:
“2. La qualifica di dirigente e’ suddivisa come segue in fasce
funzionali, corrispondenti a diversi gradi di autonomia e di
responsabilita’:
dirigente di seconda fascia, livelli da 0 a 32
dirigente di prima fascia, livelli oltre il 33.”.
2. Il comma 2 dell’art. 24 – Dirigenti, e’ cosi’ sostituito:
“2. I dirigenti sono, di norma, preposti a corrispondenti unita’
organizzative di primo o di secondo livello.”.
3. Dopo il comma 2 dell’art. 24 – Dirigenti, sono inseriti i
seguenti commi:
“2-bis. I dirigenti di prima fascia – oltre il livello 33 della
tabella retributiva – possono essere incaricati dal Consiglio per la
direzione delle unita’ organizzative di primo livello.
2-ter. I dirigenti di seconda fascia – da 0 a 32 della tabella
retributiva – sono, di norma, assegnati agli uffici di secondo
livello, come individuati con delibera dell’Autorita’.”.
4. L’art. 25 – Funzionari, e’ cosi’ sostituito:
“Art. 25 (Funzionari). – 1. Il personale della carriera
funzionariale svolge compiti connessi all’attivita’ procedimentale di
pertinenza dell’Autorita’, nell’area giuridica, tecnica, economica,
sociologica e amministrativa; effettua attivita’ di studio e di
ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai
dirigenti, esplicando la propria attivita’ secondo le direttive
ricevute, in relazione all’esperienza e alla competenza maturate.
Assumono, di norma la responsabilita’ di procedimenti, fermo restando
il potere di indirizzo dei dirigenti; oltre la generale attivita’
procedimentale svolgono attivita’ di coordinamento anche assumendo la
responsabilita’ di gruppi di lavoro o di studio. Possono collaborare
con il titolare dell’ufficio nelle attivita’ di programmazione,
coordinamento, propulsione e controllo.
2. I funzionari esplicano le funzioni assegnate anche con
assunzione di iniziative e con l’attribuzione della responsabilita’
delle attivita’ relative a singole materie nell’ambito delle
attivita’ di competenza dell’ufficio, sempre nell’ambito delle
direttive impartite dai dirigenti.”.
5. Al comma 5 dell’art. 28 – Criteri e requisiti generali, sono
aggiunte le seguenti parole: “incluso il personale di cui all’art. 4
del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorita’.”.
6. L’art. 29 – Concorso per dirigenti: ammissione e titoli, e’
cosi’ modificato:
al comma 1 le parole “terza fascia – dirigente di III” sono
sostituite dalle seguenti parole “seconda fascia – dirigente di II”;
al comma 2 la parola “terza” e’ sostituita dalla parola
“seconda”;
il punto c) del comma 2 e’ cosi’ sostituito:
“c) abbiano un’anzianita’ di ruolo nella qualifica funzionariale
non inferiore a 5 anni, maturata, senza demerito, presso l’Autorita’,
presso altre Autorita’ amministrative indipendenti, Organi di
rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministeri, enti nazionali di ricerca e istituzioni internazionali e
comunitarie”;
al comma 3 la parola “terza” e’ sostituita dalla parola
“seconda”;
al comma 6 le parole “per il livello iniziale” sono sostituite
dalle parole “per livelli superiori al livello iniziale”;
al comma 7 dopo le parole “Possono partecipare al concorso
pubblico” inserire le parole “per livelli superiori.”.
7. L’art. 30 – Concorsi per funzionari: ammissione e titoli, e’
cosi’ modificato:
“1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il
livello iniziale della qualifica di funzionario.
2. Possono partecipare al concorso pubblico per l’assunzione alla
qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea
specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione
richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a
quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli
eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche
esigenze dell’Autorita’:
a) abbiano un’esperienza documentata di almeno tre anni in
settori e materie di interesse dell’Autorita’ maturata:
attraverso l’impiego, nella carriera direttiva, presso uffici
della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di formazione, di
studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie
o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
nell’attivita’ professionale presso studi legali, commerciali o
tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il
conseguimento del titolo abilitativo qualora quest’ultimo sia stato
conseguito;
b) abbiano prestato servizio, in qualita’ di funzionario, presso
l’Autorita’ per un periodo non inferiore ad un anno in base a
contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o
fuori ruolo;
c) abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 45.
3. L’Autorita’ puo’ bandire concorsi per un livello diverso da
quello iniziale di funzionario, qualora, all’esito di verifica, le
competenze richieste non possano essere individuate tra il personale
di ruolo. I requisiti di professionalita’ e competenza sono
specificati dai singoli bandi.”.
8. L’art. 32 – Concorsi per operativi: ammissione e titoli, e’
cosi’ modificato:
“1. I concorsi per operativo sono banditi per il livello iniziale
della qualifica di operativo.
2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale
della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di
diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria
superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto per almeno due anni attivita’ debitamente
documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici
o privati;
b) abbiano prestato servizio presso l’Autorita’ con analoghe
funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato
ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
c) abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 46″.
9. All’art. 45 – Accesso alla qualifica di funzionario, le parole
“da almeno tre anni,” sono eliminate; dopo le parole “diploma di
laurea” e’ inserita la parola “specialistica.”.
10. All’art. 51 – Disciplina del praticantato, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente comma:
“1-bis) L’Autorita’ consente inoltre lo svolgimento di un periodo
di pratica anche a giovani diplomati nelle discipline attinenti alle
materie di interesse dell’Autorita’.”.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. In prima applicazione della procedura di cui all’art. 43 e
tenuto conto di quanto disposto dall’art. 28, comma 2 per i concorsi
pubblici, possono partecipare alla selezione, a domanda, tutti i
funzionari dell’Autorita’ che, alla data del bando, abbiano maturato
cinque anni di anzianita’ di ruolo nella stessa qualifica, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 della delibera n.
464/04/CONS.
2. L’Autorita’ con propria delibera definisce le modalita’ di
applicazione delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n.
296/2006.
3. Il personale delle qualifiche funzionario, operativo ed
esecutivo, in servizio presso l’Autorita’ e’ inquadrato in base al
nuovo ordinamento secondo il livello retributivo in godimento alla
data di entrata in vigore della presente delibera.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2007

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Magri – Sortino

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