Giornalisti professionisti e ministri

Mussi contro Mastella: “Sulle professioni intellettuali la competenza è soltanto mia”


nota di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Giornalisti professionisti e ministri della Repubblica. Fabio Mussi contro Clemente Mastella con piglio forte. Risultato: il ministro dell’Università ha negato il consenso a discutere nel Consiglio dei Ministri lo “Schema di disegno di legge di riforma degli Ordini professionali e di accesso alle professioni” preparato dal collega. Un altro macigno, che rende ancora più difficoltoso il cammino del Governo Prodi. In effetti il “ddl Mastella” ha un “peccato originale”, quello di essere stato elaborato esclusivamente dal Ministero della Giustizia, mentre la competenza sulle professioni spetta al Ministero dell’Università “di concerto” con quello della Giustizia. L’ordinamento giuridico dello Stato (in particolare il dlgs 300/1999) assegna al Ministero dell’Università la missione di formare i professionisti e al Ministero della Giustizia la missione di vigilare sugli Ordini professionali. La legge 4/1999 (articolo 1, comma 18) prevede che l’esame Stato (abilitativo all’esercizio delle professioni intellettuali) sia raccordato alle lauree e conferisce al Ministero d ell’Università l’iniziativa regolamentare “di concerto” con il Ministero della Giustizia. Il dissenso tra i due ministeri è esploso l’11 novembre nelle pagine de “Il Sole 24 Ore”, che ha pubblicato una lettera (datata 10 novembre 2006) di Paolo Narciso capo dell’Ufficio legislativo del Miur indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dagl) e all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia; lettera dai toni duri, perentori e ultimativi: “Si fa osservare che questo Ministero è stato invitato a partecipare ad una riunione presso il Ministero della Giustizia, alle ore 12,15 di questa mattina, per l’illustrazione del disegno di legge indicato in oggetto.

Dal contenuto della convocazione si è appreso che lo schema di provvedimento è stato elaborato a seguito di alcuni incontri con altre amministrazioni, tenutisi presso lo stesso Dicastero della Giustizia, a decorrere già dal mese di luglio u.s..

Si sottolinea che il Ministero dell’Università e della Ricerca non è mai stato convocato per partecipare alla stesura del provvedimento in parola né ha mai ricevuto alcuna informazione in merito.

Tale situazione è quanto mai singolare atteso che l’articolo 1, comma 18, della legge n. 4, del 4 gennaio 1999, attribuisce al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica l’iniziativa per l’adozione, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, concernenti la disciplina degli ordinamenti delle professioni, per il cui esercizio è previsto l’esame di Stato, nonché dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove.

Si rammenta, altresì, che nell’ultimo scorcio della passata legislatura era stato anche predisposto da questo Ministero, con il concerto del Ministero della Giustizia, uno schema di regolamento di modifica del DPR 328/2001 volto a disciplinare alcune professioni (giornalisti e consulenti del lavoro, ndr) non comprese nel precedente provvedimento e modificare la normativa sullo svolgimento delle prove.

Tale provvedimento approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente della Repubblica, ha ricevuto un rilievo dalla Corte dei Conti in sede di registrazione ed è stato pertanto ritirato per un approfondimento.

Alla luce della normativa vigente, si ritiene, pertanto, che ogni provvedimento riguardante la disciplina dell’accesso alle professioni debba essere proposto da questo Ministero e, di seguito, valutato congiuntamente dalle due Amministrazioni, cui è riservata la competenza istituzionale.

Si fa presente perciò, allo stato, che lo scrivente Ministero si oppone fin da ora alla eventuale iscrizione del disegno di legge in oggetto all’ordine del giorno del pre-consiglio”.

L’articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999, stabilisce, infatti, che “Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove”. In attuazione di tale disposizione è già stato emanato il Dpr. n. 328/2001, che ha provveduto ad istituire le sezioni A e B degli albi dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, e a definire le relative competenze professionali, prevedendo l’iscrizione ad esse, rispettivamente, dei laureati specialistici e triennali, che abbiano superato l’apposito esame di abilitazione. La legge 4/1999 in sostanza recepisce la direttiva 89/48/Cee (dlgs 115/1992) secondo al quale i professionisti appartenenti a professioni regolamentate debbano avere alle spalle almeno una laurea triennale. I giornalisti (legge 69/1963) sono stati esclusi da tale Dpr, decisione questa successivamente censurata dal Consiglio di Stato (sezione seconda consultiva) con il parere 448/2001 reso nell’adunanza 13 marzo 2002 e depositato il 7 maggio successivo. In tale quadro normativo si inserisce anche la scelta operata dal legislatore con la legge n. 4/1999 che ha delegificato la materia degli esami di Stato. Il regolamento, infatti, è apparso al legislatore lo strumento più idoneo ad individuare i titoli di studio che danno accesso agli esami di Stato, tenendo conto della continua evoluzione dei percorsi formativi ad opera dei decreti ministeriali e dei regolamenti di ateneo.

L’esercizio del potere regolamentare del Governo nella materia degli esami di Stato è radicato, dal punto di vista costituzionale, nel combinato disposto degli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione. Infatti, laddove la Costituzione, prescrive “un esame di Stato [.] per l’abilitazione all’esercizio professionale” (art. 33, quinto comma, Cost.), fa rientrare la disciplina degli esami di Stato stessi tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, nelle quali, ai sensi del menzionato sesto comma dell’art. 117, lo Stato ha anche la potestà regolamentare. Tale impostazione è ormai consolidata dal decreto legislativo 30/2006 contenente “Principi fondamentali in materia di professioni, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131”, che all’articolo 1, comma 4, include tra le materie che non r ientrano nell’ambito di applicabilità del decreto stesso e sono quindi di esclusiva competenza dello Stato la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale. Le sentenze 353/2003, 319/2005, 355/2005, 405/2005, 424/2005 e 40/2006 della Corte costituzionale hanno confermato le prerogative esclusive dello Stato in tema di esame di abilitazione all’esercizio professionale.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che l’articolo 33 della Costituzione reca in sé un principio di professionalità specifica, richiedendo che l’esercizio di attività professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite ed ad un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze, per tutelare l’affidamento della collettività in ordine alle capacità dei professionisti (Corte costituzionale, sentenze 23 dicembre 1993 n. 456 e 26 gennaio 1990 n. 29). Tale interpretazione della norma è del resto confermata dal parere n. 448/2001 reso il 13 marzo 2002 e depositato il 7 maggio successivo dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato proprio con riferimento alla possibilità di includere la professione di giornalista nella disciplina regolamentare. In tale parere si afferma la natura di esame di Stato della prova di idoneità prevista per l’accesso alla professione di giornalista e si conclude per l’insussistenza di motivi ostativi alla riforma dell’ordinamento professionale dei giornalisti ai sensi dell’art. 1 (comma 18) della legge n. 4/1999.

Il Ministro dell’Università, Fabio Mussi, ha annunciato in Parlamento una svolta, affermando che “l’accesso agli Ordini professionali è materia sulla quale deve logicamente far premio il recepimento della Direttiva Comunitaria sulle qualifiche professionali superiori”. Il ministro, nell’audizione del 4 luglio 2006 davanti alla VII Commissione della Camera (riportata nel sito www.miur.it alla voce interventi), ha dichiarato: “Ci sono anche stati rilievi degli organi giurisdizionali sul decreto Moratti relativo alle abilitazioni e all’accesso agli ordini professionali: una materia sulla quale deve logicamente far premio il recepimento della Direttiva Comunitaria sulle qualifiche professionali superiori. La Corte dei Conti, visto il ritiro del decreto sulle classi di laurea, ci ha invitati al ritiro anche di questo”. La Direttiva Comunitaria sulle qualifiche professionali superiori è la numero 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 “relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”.
La direttiva 89/48/CEE, recepita con il Dlgs 115/1992, ha introdotto (con l’articolo 2/bis del dlgs 115/1992) la definizione di professione “regolamentata”. Si definisce formazione regolamentata “qualsiasi formazione direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un’università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministr ative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all’autorizzazione dell’autorità designata a tal fine”.

La direttiva in conclusione ha fissato il principio per cui l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. I principi fissati dalla direttiva 89/48/CEE sono stati realizzati dalla Repubblica Italiana con la Riforma universitaria 1999/2000/2005 e con il contestuale collegamento (tramite il comma 18 dell’articolo 1 della legge 4/1999) delle lauree (triennali) e delle lauree biennali specialistiche (o magistrali) alle professioni regolamentate organizzate con l’Ordine (o con il Collegio) e con l’esame di Stato. Tra le professioni regolamentate rientra quella di giornalista ( ex legge n. 69/1963, sentenze nn. 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995 e 38/1997 della Corte Costituzionale) alla quale si accede tramite esame di Stato al pari delle altre.

Oggi gli Ordini e i collegi professionali devono presentare al Governo le proprie osservazioni sulla “bozza Mastella”. Che accadrà?

Riforma degli Ordini professionali ai vertici per non più di un decennio.

Pubblichiamo la bozza del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni, preparata dal ministro della Giustizia Clemente Mastella

PROFESSIONI: MINISTERO GIUSTIZIA, MESSO A PUNTO SCHEMA DDL IN OLTRE 40 AUDIZIONI SENTITA LA VOCE DI TUTTE LE CATEGORIE (ANSA) –
ROMA, 31 ottobre 2006 – Lo schema di disegno di legge per la nuova disciplina degli ordini professionali e’ pronto ed e’ stato messo a punto dopo aver sentito ”la voce di tutte le categorie interessate per raccogliere i vari orientamenti in materia”. Lo fa sapere il ministero della Giustizia, riferendosi a notizie di stampa sulla riforma delle professioni, e piegando che la bozza del provvedimento, predisposta nell’ ultima riunione tenutasi la settimana scorsa tra il ministro Clemente Mastella e gli uffici legislativi di altri ministeri, e’ il frutto di un ”ampio e fattivo lavoro interministeriale – spiega una nota – che e’ stato preceduto da oltre quaranta audizioni delle rappresentanze degli ordini professionali, di associazioni, di esperti del settore, di organismi sindacali e della Confindustria”. ”Il testo, sul quale concorda anche il Ministro dello sviluppo economico – spiega l’ ufficio stampa di via Arenula – consta di otto articoli nei quali sono stabiliti i principi di delega al Governo per la disciplina sia degli ordini sia delle associazioni professionali di interesse generale nonch‚ delle societa’ tra professionisti. La linea di fondo della riforma si ispira al mantenimento del sistema ordinistico, ma riorganizzato e ammodernato secondo le esigenze della competitivita’ e soprattutto della tutela dell’ utenza”. Via Arenula sottolinea che ”gli ordini e le associazioni, queste ultime da riconoscersi con l’iscrizione in un apposito registro, ricevono ben precisi compiti per garantire la qualita’ delle prestazioni professionali, la costante idoneita’ degli iscritti e degli associati, la cura della deontologia professionale, l’aiuto ai giovani per l’accesso all’esercizio della professione”. Secondo il ministero della Giustizia, ”si tratta, in sostanza, di una rinnovata fisionomia istituzionale degli ordini, la cui struttura e operativita’ viene riformata nelle cariche direttive e di gestione, negli organismi disciplinari e in quelle funzioni che costituiscono la loro ‘nuova’ ragion d’ essere per il proficuo mantenimento del sistema ordinistico e per l’ efficienza dei servizi professionali nel quadro dell’ Unione Europea”. (ANSA).

ARTICOLO 1. Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca, con il ministro dello Sviluppo economico, con il ministro delle Politiche giovanili e dello sport nonché con il ministro della Salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4. Per l’adozione delle norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 3.
5. Per la disciplina delle professioni da parte delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.

ARTICOLO 2. Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali
1. Nell’esercizio della delega il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di utenze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l’accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per specifiche eccezioni concernenti le attività professionali caratterizzate dal l’esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l’esercizio sia fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria a norma del l’articolo 8; prevedere per quali professioni l’esercizio sia compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la compatibilità, apposite garanzie per l’autonomia e l’indipendenza intellettuale e tecnica del professionista; prevedere, se l’abilitazione professionale costituisce requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo;
c) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un’adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici eventualmente connessi all’esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell’adempimento della prestazione professionale e per il risarcimento del danno ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione, anche attraverso l’istituzione di un organismo pubblico cui demandare funzioni di coordinamento di tali attività;
d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;
e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni; stabilire che la pubblicità abbia carattere informativo, non ingannevole, comunque rispettosa della credibilità dell’esercizio professionale, salvo la responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali prescrizioni;
f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
g) prevedere un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività professionale, ai fini dell’effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all’atto di assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;
h) introdurre, per la corretta informazione del cliente e per tutelarne l’ affidamento, l’obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all’appartenenza a ordini o ad associazioni.

ARTICOLO 3. Principi e criteri specifici per l’accesso alle professioni intellettuali di interesse generale
1. In attuazione dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione, dell’articolo 2061 del Codice civile e nell’esercizio della delega, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo modalità che garantiscano l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto; riconoscere un equo compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante all’attività dello studio professionale ed escludendo l’applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali; prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o dalle università nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all’estero o contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l’esame di Stato per l’abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità disciplinare le modalità dell’esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, in modo da assicurare l’uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l’oggettività delle valutazioni;
c) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la riserva in esclusiva dev’essere giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti.

ARTICOLO 4. Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale
1. Nell’attuazione della delega il Governo provvede a individuare le attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l’organizzazione in ordini professionali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli iscritti purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di accorpamenti in relazione a categorie professionali analoghe; prevedere che a essi spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle professioni;
b) prevedere l’articolazione degli ordini in organi nazionali e territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l’adempimento di funzioni pubbliche;
c) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, sotto la vigilanza del Ministero competente;
d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle minoranze, nonché l’individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
e) prevedere l’obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella misura necessaria all’espletamento dell’attività a essi rispettivamente demandate; prevedere l’attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall’ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità di riscossione;
f) prevedere l’attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;
g) demandare agli ordini nazionali l’adozione dei Codici deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione delle relative norme tecniche in modo da realizzare il diritto dell’utente a una prestazione qualitativamente adeguata, sia pure in rapporto alle difficoltà della stessa;
h) demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali e la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; demandare agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni locali o su materia di interesse locale;
i) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul rispetto delle regole deontologiche;
l) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali la formazione tecnico-professionale dei propri iscritti, l’aggiornamento, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto socio-economico e l’adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l’erogazione di contributi per l’iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione di cui all’articolo 2, lettera g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di un’apprezzabile parte del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
m) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini nazionali.

ARTICOLO 5. Principi e criteri in materia di Codice deontologico e potere disciplinare
1.Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento al l’emanazione di Codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli ordini nazionali, di un Codice deontologico avente queste finalità : garantire la libera scelta da parte dell’utente e il suo affidamento, il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l’incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l’esercizio dell’azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;
d)consentire l’impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla giurisdizione di appello o comunque innanzi a organi di secondo grado e l’esperibilità del successivo ricorso per Cassazione;
e) prevedere l’intervento nel procedimento disciplinare del Ministro competente alla vigilanza o di suo delegato nonché l’esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia, dell’azione disciplinare da parte del predetto Ministro o del pubblico ministero se non titolare dell’azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del Codice deontologico, nel l’omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell’illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall’albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.

ARTICOLO 6. Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale
1.Il Governo è delegato a emanare, con le modalità previste dall’articolo 1, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:
a)riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della compatibilità con la circolazione dei titoli di studio necessari per l’esercizio delle professioni nell’ambito dell’Unione europea e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
b)perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile con le specificità delle singole professioni;
c)accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicando quelle abrogate, anche implicitamente per incompatibilità, da successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel Testo unico restano in vigore; allegare al Testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
d)procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2.Per consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il Governo è autorizzato, nell’adozione dei Testi unici ricognitivi di cui al comma 1, a inserire nel medesimo Testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.

ARTICOLO 7. Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute
1. Nell’attuazione della delega il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell’utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni tra professionisti anche da parte di iscritti ad albi o non esercenti la medesima attività, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, con il limite che, nel caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo albo;
b) stabilire che la partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere l’iscrizione in apposito registro presso il ministero della Giustizia delle associazioni tra professionisti ampiamente diffuse sul territorio la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l’esigenza di tutelare la collettività degli utenti; prevedere che la registrazione sia disposta dal ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati, di concerto con il Ministro competente per materia e con quello per lo Sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;
d)prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce,la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’ attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza di principi deontologici secondo un Codice etico elaborato dall’associazione, idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base all’evoluzione economica e del mercato, l’effettiva applicazione del Codice etico;
e)prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell’associazione;
f)prevedere modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali e alle associazioni di professionisti;
g)prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del ministro della Giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lettera e).

ARTICOLO 8. Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1.Nell’esercizio della delega il Governo disciplina l’esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria avente a oggetto esclusivo l’esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal Codice civile;
b)prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi nonché cittadini degli Stati dell’Unione europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, a eccezione delle attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria;
c)disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell’affidamento degli utenti e prevedere l’iscrizione della società negli albi professionali;
d)prevedere che l’incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall’utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e)prevedere che la partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f)prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g)prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h)prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all’osservanza del Codice deontologico dei proprio ordine professionale;
i)prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
2.Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l’iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l’esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dal l’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3.Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che del l’adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell’attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l’incarico di svolgere l’attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l’esatta determinazione dell’oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell’apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia di fallimento.
5.Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell’articolo 1.
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Decreti in 18 mesi

Il disegno di legge
È l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri la prima tappa dell’iter legislativo dello schema del disegno di legge che contiene la delega al Governo per la riforma delle professioni intellettuali. L’approdo a Palazzo Chigi potrebbe avvenire a breve, forse già domani. Intanto, l’esame delle proposte di legge sul riordino delle professioni finora presentate partirà il 21 novembre, quando il relatore alla Camera, l’onorevole Pierluigi Mantini (Ulivo), terrà la relazione introduttiva. Per ora, sono quattro i testi presentati alla Camera da maggioranza e opposizione: si tratta dei documenti proposti da Giancarlo Laurini (Forza Italia), Michele Vietti (Udc), Maria Grazia Siliquini (An), e dallo stesso Mantini. Se il Ddl del Governo fosse approvato prima del 21 novembre, potrebbe aggiungersi a questi
La delega al Governo
Al termine del passaggio parlamentare, il Governo avrà 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore della delega per emanare «uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative». Gli schemi dei decreti legislativi saranno proposti dal ministro della Giustizia, di concerto con i titolari dell’Università , dello Sviluppo economico, delle Politiche giovanili e dello sport e della Salute. Prima dell’approvazione, dovranno essere sentiti gli Ordini, il Cnel, l’autorità Antitrust e servirà il parere delle commissioni parlamentari
Correzioni e attuazione
Dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo avrà due anni di tempo per emanare i decreti correttivi e integrativi. Il Governo è poi autorizzato ad approvare regolamenti per attuare i decreti legislativi adottati e coordinarli con la normativa già in vigore
(Da “Il Sole 24 Ore” del 9 novembre 2006)
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IL SOLE 24 ORE del 9 novembre 2006
Professioni/1. Definita la bozza del disegno di legge delega per il riordino delle attività intellettuali Albi, la riforma punta ai giovani
Sostegno per accesso e tirocinio – Oggi incontro tra Mastella e le categorie – La riorganizzazione degli Ordini potrebbe comportare l’unione di quelli che presentano caratteristiche analoghe
di Laura Cavestri
Sostegno ai giovani: dalla formazione all’apertura dello studio. Riserve giustificate solo sulla base di interessi pubblici, parcelle negoziate consensualmente e stop definitivo alla proliferazione degli Ordini. Anzi, laddove possibile, saranno favoriti gli accorpamenti per categorie “sorelle”. Mentre il diritto di cittadinanza delle associazioni – che potranno rilasciare attestati di competenza sulla qualità professionale degli iscritti – sarà riconosciuto direttamente da un registro, tenuto al ministero della Giustizia, sulla base di rappresentatività capillare e un’articolazione strutturata.
È racchiuso in un testo snello – 8 articoli, riportati integralmente in questa e nella pagina successiva, anche se il testo potrebbe subire ancora qualche modifiche – il progetto di legge delega di riforma delle professioni, elaborato dalla Giustizia che il Guardasigilli Mastella illustrerà oggi alle 12 alle categorie professionali. Il testo potrebbe essere all’esame del Consiglio dei ministri forse già domani. In ogni caso, il 21 novembre è calendarizzato in commissione Giustizia di Montecitorio l’avvio della discussione sui quattro progetti di legge già depositati alla Camera, il cui relatore è Pier Luigi Mantini (Margherita). Tutto fa pensare che la bozza riceva l’avallo di Palazzo Chigi entro la prossima settimana, per divenire il testo “base” del confronto.
Resta agli Ordini (la cui natura giuridica non è precisamente definita) la tutela degli interessi pubblici, la rappresentanza istituzionale, la vigilanza sull’etica anche attraverso la formazione continua. Ma la loro riorganizzazione potrebbe prevedere accorpamenti con professioni analoghe (sulla via già intrapresa da dottori e ragionieri e dagli Albi dei tecnici). In ogni caso, un regolare ricambio ai vertici deve prevedere la durata temporanea delle cariche e incarichi non oltre i 10 anni.
Per assicurare trasparenza e imparzialità al potere disciplinare, le commissioni deontologiche saranno distinte dai vertici professionali e solo alcuni componenti delle commissioni potranno appartenere allo stesso Ordine di chi è sotto procedimento. Ma meno della metà saranno anche i professionisti nelle commissioni giudicanti per l’esame di Stato che sarà mantenuto per l’esercizio di attività che incidono su interessi costituzionali o generali. In ogni caso, spetterà al Governo individuare le attività riservate a determinate professioni sulla sola base dell’interesse pubblico.
Per i giovani l’accesso agli Albi dovrà essere libero, ovvero non predeterminato nunericamente (se non per le attività in cui è previsto l’esercizio di funzioni pubbliche: notai, farmacisti, profili sanitari, forse gli avvocati) e agevolato da un tirocinio «di durata limitata», che potrà essere integrato da formazione post-laurea, corsi gestiti dagli Ordini e possibilità di soggiorni parziali all’estero. Al tirocinante dovrà essere riconosciuto un equo compenso, mentre spetterà agli Ordini facilitare l’ingresso dei giovani colleghi meritevoli, attraverso borse di studio e incentivi per l’avvio dello studio professionale e il rimborso dei costi di assicurazione.
La polizza per la responsabilità civile, infatti, sarà obbligatoria per tutti e ogni professionista dovrà rendere noti, al cliente, all’atto dell’assuzione dell’incarico, gli estremi della polizza stessa e il relativo massimale.
Infine, si apre anche al capitale per l’esercizio professionale in forma di società, ma la declinazione delle forme organizzative dovrà tenere conto delle specificità delle categorie (fatte salve le società di ingegneria e le disposizioni della legge 526/99 per l’esercizio della professione legale). Il socio non professionale sarà comunque di minoranza e l’incarico professionale conferito dovrà essere garantito solo dai soci in possesso dei requisiti.

Esame di Stato circoscritto
Parcelle consensuali
Lo schema del disegno di legge che contiene la delega al Governo per la riforma delle professioni elimina il riferimento ai tariffari: le parcelle dovranno essere fissate «con determinazione consensuale delle parti» e il cliente avrà diritto a conoscere in anticipo i criteri usati per stabilire il totale
Corsi al posto del tirocinio
Il tirocinio dovrà essere di durata limitata e disciplinato in modo da garantire la formazione tecnica, pratica e deontologica. Al tirocinante dovrà essere riconosciuto un «equo compenso». Via libera alla possibilità di sostituire o integrare il tirocinio con corsi di formazione organizzati dagli Ordini o dalle Università o di effettuare il tirocinio all’estero. Gli Ordini potranno mettere a disposizione borse di studio per agevolare l’ingresso dei giovani nella professione
Esame di Stato rivisto
L’esame di Stato sarà conservato «per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela». Dovrà essere regolato in modo da garantire l’uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e meno della metà dei componenti delle commissioni giudicatrici potrà appartenere all’Ordine
Limiti al rinnovo del mandato
Saranno riordinati gli organi degli Ordini e le procedure elettorali. Sarà stabilita la limitata rinnovabilità delle cariche, così da non superare i dieci anni
Sistema duale
Accanto agli Ordini, spazio alle associazioni: quelle diffuse sul territorio e che incidono su interessi pubblici potranno essere riconosciute e iscritte in un Registro tenuto dalla Giustizia. Dovranno garantire la qualificazione degli iscritti e potranno rilasciare attestati di competenza. Lo schema di Ddl invita a «prevedere modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni» attribuite a Ordini e associazioni, ma non vieta il riconoscimento delle associazioni che operano in attività esercitate, senza riserva, dagli iscritti agli Ordini
Via libera al socio di capitali
Per rendere possibile l’esercizio della professione in forma societaria, il Governo dovrà disciplinare un nuovo tipo di società, aperta anche a soci non professionisti, ma solo per le prestazioni tecniche o con partecipazioni di minoranza.

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