In cantiere la riforma del Codice dell’amministrazione digitale. Già introdotte norme per promuovere l’utilizzo della posta elettronica certificata tra P.A. e utenti

Il Governo avrà tempo sino a gennaio 2011 per dare attuazione alla delega riguardante l’adozione di uno o più provvedimenti finalizzati a modificare il Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n 82/2005. Intanto, sono stati stabiliti nuovi obblighi in materia di utilizzo di servizi informatici nell’ambito delle relazioni tra P.A. e cittadini. Quanto alla delega, contenuta nell’art. 33 della Legge n. 69/2009, essa prevede in particolare una serie di principi e criteri direttivi volti ad incentivare l’effettiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche mediante la previsione di misure sanzionatorie per le amministrazioni che non rispettano le prescrizioni del Codice. Il Governo è chiamato a riformare la suddetta normativa, tra l’altro, attraverso l’individuazione dei meccanismi con cui quantificare i risparmi effettivi conseguiti dalle pubbliche amministrazioni (risparmi che dovranno essere utilizzati per incentivare il personale coinvolto e finanziare progetti di innovazione), nonché mediante l’individuazione delle procedure volte a quantificare i risparmi mancati derivanti dall’inosservanza delle disposizioni del Codice. In tali casi, è prevista l’introduzione di decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni che non adempiono. Ulteriori interventi dovranno poi riguardare la modifica della normativa in materia di firma digitale, allo scopo di facilitarne l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, così come la previsione dell’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, tra queste e i propri dipendenti e i concessionari di pubblici servizi. Il Governo dovrà poi prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, laddove sia possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, nonché stabilire la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle P.A.. Tra le innovazioni in cantiere rientrano, inoltre, l’equiparazione alle pubbliche amministrazioni delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico; l’implementazione della sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; l’introduzione di modalità con cui verificare l’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, mediante forme di monitoraggio che dovranno accertare, tra l’altro, la congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate nelle relazione tra P.A. ed utenti. Le attività istruttorie in tale materia verranno assegnate al CNIPA. Intanto, il legislatore è intervenuto con l’art. 34 della L. n. 69/2009, apportando una serie di modifiche al medesimo Codice dell’amministrazione digitale, con le quali si mira a favorire la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata e di altri servizi informatici nelle relazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. E’ stato così stabilito che “Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale” (art. 6, c. 2-bis, del Codice). E’ stato, inoltre, introdotto l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti, di pubblicare, entro il 30 giugno 2009, “nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice” (art. 54, c. 2-ter, del Codice), nonchè di “assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili”. Avranno tempo, infine, sino al il 31 dicembre di quest’anno, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti per pubblicare “il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico” (art. 54, c. 2-quater, del Codice), processi che dovranno consentire ai cittadini la verifica a distanza dell’avanzamento delle pratiche. (D.A. per NL)

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