La Consulta riduce il termine di prescrizione in tema di condono

Gli effetti penali per i reati di abusivismo edilizio si accorciano

Con sentenza n. 70/2008, la Consulta ha accolto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Frosinone con riguardo all’art. 32 comma 36 della Legge n. 326/2003, introdotta dal Governo Berlusconi, e concernente il condono edilizio. A dire del giudice di merito, la predetta disposizione sarebbe stata contraria al dettato costituzionale nella parte in cui prevedeva, tra i presupposti per l’estinzione del reato di abuso edilizio, il decorso del termine di 36 mesi dal versamento dell’oblazione. Secondo il Giudice di merito, infatti, la previsione di tale termine temporale non sarebbe stata aderente alla ratio della precedente normativa afferente al condono edilizio, che era unicamente l’interesse della Pubblica Amministrazione. In effetti, la Consulta, attraverso la sentenza n. 70/2008, pur aderendo parzialmente alla tesi del giudice a quo (non ritenendo irragionevole la fissazione di un termine ai fini dell’estinzione del reato) ha comunque censurato l’art. 32, comma 36, della Legge n. 326/2003, in quanto ritenuto “manifestamente irragionevole, dal momento che, allorché l’autorità comunale abbia verificato la congruità dell’oblazione versata, il decorso di un termine ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione”. In altre parole, con la declaratoria in argomento, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 32 comma 36 L. 326/2003, nella parte in cui non consentirebbe di dichiarare estinto il reato edilizio prima dei 36 mesi, anche quando il Comune abbia avuto un tempo minore per accertare che l’oblazione versata corrispondesse effettivamente a quella dovuta. Dunque, in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2008, non è ora più necessario attendere il decorso del termine di 36 mesi, previsto dalla legge istitutiva del condono del 2003, ai fini della caducazione degli effetti penali degli illeciti edilizi, essendo sufficiente, a tale scopo, che il Comune abbia accertato la congruità dell’oblazione versata dal reo. (D.A. per NL)

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