La liberalizzazione del mercato di distribuzione dell’energia elettrica

Possibilità per i gestori di sospendere l’erogazione dell’energia in caso di morosità anche durante il regime di “maggior tutela” o “di salvaguardia”.
 
È noto che a partire dal 1 luglio 2007 è iniziato l’iter per la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Tutti i clienti finali potranno scegliere il proprio fornitore sul mercato libero come previsto dal decreto-legge n. 73/07 (convertito con legge 3.08.2007, n. 125) recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico. In base alle disposizioni di tale decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha emanato una serie di provvedimenti volti ad assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia per i clienti che non abbiano ancora scelto un proprio fornitore. In particolare l’Autorità ha disciplinato il c.d. “servizio di salvaguardia”, applicabile a tutte le forniture per usi diversi dalle abitazioni o per illuminazione pubblica per quei clienti che hanno contratti di energia elettrica in media ed alta nonché in bassa tensione (per questi ultimi si tratta di clienti che abbiano anche punti di prelievo in media ed alta tensione), ed il c.d. “servizio di maggior tutela”, applicabile invece alle utenze domestiche, alle utenze per usi diversi dall’abitazione o per illuminazione pubblica (ossia piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro). Tali servizi sono stati istituiti al fine di garantire la continuità dell’erogazione dell’energia in attesa che i singoli clienti decidano di passare al mercato libero stipulando appositi contratti con le società venditrici di energia. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha dovuto perciò provvedere anche a disciplinare in maniera uniforme tale fase transitoria di passaggio al mercato libero. Con l’emanazione della deliberazione ARG/elt 4/08 del 25 gennaio 2008 intitolata “regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” l’Autorità ha in particolare previsto una serie di garanzie nei confronti dei clienti finali per quanto riguarda il regime di salvaguardia. Innanzitutto è previsto che i clienti che usufruiscono del servizio di salvaguardia e che intendono stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, hanno diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento, per procedere così attraverso la procedura, disciplinata nella delibera, di switching (variazione dell’utente del dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un cliente finale) ad instaurare un nuovo rapporto con la società venditrice di energia che offra le condizioni ritenute più vantaggiose per il cliente. Con riguardo poi ai casi di morosità dei clienti finali, anche durante la fase della “maggior tutela” o della “salvaguardia” l’impresa erogatrice dell’energia può procedere a richiedere al distributore locale la sospensione dell’erogazione dell’energia. La delibera sul punto prevede tutta una serie di norme poste a tutela del cliente finale: si va dalla descrizione della procedura per ottenere la sospensione (artt. da 3 a 6), al meccanismo di riattivazione del servizio (art. 7), agli obblighi preventivi di informazione nei confronti del cliente finale (artt. 9 e 10). In particolare la procedura di sospensione dell’erogazione dell’energia in caso di morosità prevede che l’esercente la vendita possa richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura soltanto quando abbia già costituito in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati: a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento (non inferiore a 5 giorni); b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’esercente la vendita provvederà ad inviare all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura; c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento. Inoltre l’art. 10 della delibera 04/2008 dell’AEEG prevede l’obbligo di inserire nei contratti di vendita di energia, predisposti dagli esercenti la vendita, una serie di informazioni, a tutela del cliente finale, fra le quali vi sono: l’indicazione del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente; del termine, comunque non inferiore a 5 giorni, successivo all’avvenuto avviso postale o all’avvenuta consegna della raccomandata da parte del cliente finale, decorso il quale il venditore richiederà la sospensione della fornitura; delle modalità di comunicazione da parte del cliente all’esercente la vendita dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti; del diritto dell’esercente la vendita di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente; del diritto dell’esercente la vendita di richiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. Pare dunque che sia data la possibilità ai clienti finali, anche se morosi, di potere, nella maggior parte dei casi, evitare la sospensione dell’erogazione dell’energia provvedendo a saldare i debiti anche nella fase in cui la procedura di sospensione sia già stata iniziata da parte della società venditrice. (Daniela Asero per NL)

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