La verità dei fatti deve essere controllata dal giornalista non solo con riferimento all’attendibilità della fonte, ma anche con un lavoro di accertamento nell’esercizio del diritto di cronaca

Cassazione Sezione Terza Civile n. 6041 del 6 marzo 2008, Pres. Varrone, Rel. Segreto


Franco Abruzzo.it

In tema di azione proposta per il risarcimento del danno da lesione della reputazione effettuata con articolo giornalistico il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica esclude l’esistenza di un “danno ingiusto” nei confronti della persona (fisica o giuridica). Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio); B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente insultanti); C) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione. Quanto alla verità dei fatti, non vi è dubbio che essa debba essere controllata dal giornalista non solo con riferimento all’attendibilità della fonte della notizia ma anche con un lavoro di accertamento e di rispetto della verità sostanziale dei fatti narrati. Il problema si pone in relazione ai fatti dichiarati da altri, oggettivamente offensivi e riportati dal giornalista nell’articolo, in cui il fatto è la stessa dichiarazione raccolta dal terzo. La giurisprudenza penale ha statuito che in tema di diffamazione a mezzo stampa, non integra di per sé la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca la condotta di chi pubblichi il testo di un’intervista riportando, pur “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato che abbiano oggettivamente contenuto lesivo dell’altrui reputazione, rimanendo pur sempre a carico del giornalista il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite; deve tuttavia ritenersi esclusa l’illiceità penale della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall’intervistato nei confronti di altri, qualora il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti costituisce accertamento di fatto che, se correttamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Tale principio va condiviso anche in sede di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa. Infatti è vero che il significato di “verità oggettiva della notizia” va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto; il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sé stessa un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa varrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità. Ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede di giudizio. Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.

Un’ulteriore precisazione va effettuata allorché la notizia resa dal giornalista attiene al fatto costituito da una dichiarazione resa in sede giudiziaria. In questo caso la notizia è relativa ad un atto giudiziario, contenente una dichiarazione. Non può certo ritenersi, che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche indagini sulla attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato o “pentito”), poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione, la sua intrinseca rispondenza a verità, laddove il giornalista è tenuto solo ad accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto. Pretendere che il giornalista accerti l’attendibilità del dichiarante e la corrispondenza al vero del contenuto della di lui dichiarazione (ma il principio vale anche per il contenuto di altri atti giudiziari, come ad esempio le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio) comporterebbe o snaturare l’attività del giornalista attribuendogli il compito di indagini giudiziarie (le quali, peraltro, potrebbero sempre essere smentite dall’esito finale del processo) o di fatto impedire l’esercizio della cronaca giudiziaria, fino all’esito della sentenza definitiva, poiché solo con quest’ultima si ha la certezza della verità o meno del contenuto di una dichiarazione resa nel procedimento. Il giornalista deve, tuttavia, indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione stessa abbia già avuto un qualche vaglio processuale da parte del magistrato e se dovrà averne altri. In particolare, ai fini di un legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, non potrà non essere menzionato che la dichiarazione diffamatoria contenuta nell’atto giudiziario sia già stata negativamente valutata dal magistrato, perché non conforme al vero, quando ciò sia già avvenuto con provvedimenti giudiziali in quella fase in cui è giunto il processo. L’ulteriore differenza che si pone tra la scriminante del diritto di cronaca nel riferire l’opinione, per quanto diffamatoria, di un soggetto a carico di un altro (raccolta in un intervista o in altro modo, ma sempre pronunciata perché fosse divulgata) e la notizia raccolta in un atto giudiziale, attiene all’interesse pubblico a conoscere tale dichiarazione. Infatti, mentre può ritenersi la sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, per cui il giornalista che pubblica un’intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo dell’intervistato e dell’interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull’argomento che forma oggetto dell’intervista medesima, nell’ambito della cronaca giudiziaria viene in rilievo l’interesse pubblico a quello specifico processo, per le più svariate ragioni, che vanno dalla peculiarità del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti. Nell’ambito della cronaca giudiziaria, quindi, l’interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata nell’articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende ma dall’interesse che l’opinione pubblica ha a quel processo. La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’accertamento dell’esistenza della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6041 del 6 marzo 2008, Pres. Varrone, Rel. Segreto).

(In: www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3084&Itemid=143)

ANCHE UNA NOTIZIA NON DIFFAMATORIA PUO’ LEDERE L’IDENTITA’ PERSONALE

La sanzione può essere costituita dalla pubblicazione della sentenza (Cassazione Sezione Terza Civile n. 2375 del 31 gennaio 2008, Pres. Di Nanni, Rel. Talevi).

La pubblicazione di una notizia non veritiera sul conto di una persona può essere ritenuta illegittima, per lesione dell’identità personale, anche se essa non rechi pregiudizio alla reputazione del soggetto e pertanto non abbia portata diffamatoria. Il risarcimento del danno da lesione dell’identità personale non deve essere necessariamente pecuniario; il giudice può ritenere che sia sanzione adeguata la pubblicazione del dispositivo della sentenza.

(in: www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3038&Itemid=143)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - La verità dei fatti deve essere controllata dal giornalista non solo con riferimento all'attendibilità della fonte, ma anche con un lavoro di accertamento nell'esercizio del diritto di cronaca

Non perdere le novità: iscriviti ai canali social di NL su Facebook, TelegramWhatsApp. News in tempo reale.

Ricevi gratis la newsletter di NL!