Ma una pagina web vale in giudizio?

L’ambiguità normativa può indurre a rivolgersi ad un notaio. Ma spesso basta far vedere la pagina web a qualcuno, e chiedergli di testimoniare


da Punto Informatico

Roma – Il valore probatorio di copia di una pagina è a tutt’oggi un problema molto dibattuto in considerazione della particolare difficoltà di garantire l’autenticità della copia stessa, ossia la sua identità con l’originale. Infatti per difendere o far valere un proprio diritto in giudizio è possibile portare come prova delle proprie istanze una pagina web in formato elettronico (copia su cd o qualsiasi altro supporto ottico o magnetico) o in formato cartaceo attraverso la stampa della pagina web che si assume come prova. Cosa che pone comunque problemi di difficile risoluzione.

Anzitutto il computer, nel visualizzare i contenuti della pagina web di interesse, spesso compie operazioni che possono modificare la pagina stessa, per cui la copia viene alterata prima ancora di essere prodotta.

A tal riguardo solo una sentenza della Corte di Cassazione si è occupata di questo problema sostenendo la mancanza di valore probatorio della copia cartacea di una pagina web se non effettuata con mezzi idonei a garantirne l’autenticità. Questi i termini con cui si è espressa a suo tempo la suprema corte: “Le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione, e a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferimento ad un ben individuato momento”.

Con ciò la Cassazione non ha inteso chiudere le porte alla facoltà di utilizzare la copia cartacea di una pagina web, ma l’ha subordinata a particolari garanzie (che comunque non risultano ancora individuate) in grado di offrire con particolare certezza la rispondenza all’originale e individuare il momento della copia (il che contestualmente serve a individuare la data in cui la suddetta pagina web era visibile in rete). Quindi, copia cartacea sì, ma con particolari accorgimenti.

Alcuni autori pensano che per dare valore di prova ad una copia cartacea di una pagina web si debba per forza di cose ricorrere all’ausilio di un pubblico ufficiale come, ad esempio, il notaio, il quale attraverso la propria potestà è in grado di dare conformità alla copia rispetto all’originale. Tale sembrerebbe la migliore via percorribile stante l’impronta che mette sulla copia il notaio. La procedura indicata dai suddetti autori è un po’ complessa e si riassume rapidamente in: individuazione della pagina web, fissazione dell’orario di visualizzazione (ora italiana), registrazione del numero IP del sito in cui la pagina è residente, esecuzione della stampa a colori della pagina originale, certificazione della pagina come conforma all’originale. La stessa procedura è applicabile alla copia in formato elettronico la quale dovrà essere cristallizzata dalla firma digitale del notaio.

Tale procedura è stata inserita in seconda istanza dal codice dell’amministrazione digitale con il comma 2 bis dell’art 23. Si legge infatti: “Le copie su supporto cartaceo di documento informatico (…) sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Sicuramente la procedura così come descritta protegge da qualsiasi questione circa la conformità, tuttavia appare molto dispendiosa sia in termini di costi che di energie.

Appare molto più comodo, sebbene molto più grezzo nella sua esplicazione, il metodo di far “vedere” la pagina ad un soggetto terzo il quale potrà fungere da testimone in giudizio circa la conformità con l’originale. Tale soggetto, in sede testimoniale, quindi con tutte le garanzie inerenti alla testimonianza (obbligo di dire la verità) e le sanzioni penali relative alla falsa testimonianza, potrà offrire la prova di conformità della copia all’originale. Una volta quindi fatta vedere la pagina al terzo si potrà procedere alla stampa della stessa.

In sede giudiziale quindi il terzo sarà chiamato a dire se quella pagina prodotta al giudice sia o no quella vista all’epoca direttamente su internet; della serie: l’informatizzazione deve semplificare, non aggravare l’utente di ulteriori oneri.

Avv. Andrea D’Agostini
consulentelegaleinformatico.it

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