Mancata redazione del documento sulla valutazione dei rischi

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla delicata questione dell’obbligo di redazione del documento della valutazione del rischio richiesto dal D.lgs. 626/1994


da European Law

Cass. sez. III pen. 20.6.06 (ud. 25.5.06) n. 21170

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla delicata questione dell’obbligo di redazione del documento della valutazione del rischio richiesto dal D.lgs. 626/1994 (di attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE e 99/92/CE) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ecco il problema che è stato posto alla Corte.

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/94, prevede la possibilità di esenzione dall’obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio per le imprese familiari e per quelle che occupano meno di dieci dipendenti, sempreché non si tratti di imprese caratterizzate dalla presenza di rischi specifici ed indicate in appositi decreti ministeriali. La sussistenza dei presupposti per far luogo all’esenzione deve essere dimostrata, in caso di contestazione, dal titolare dell’impresa che invochi l’applicazione del regime più favorevole.

Nel caso arrivato all’esame della Corte di Cassazione si tratta di una piccola impresa cooperativa, non un impresa familiare e, quindi per giustificare l’assenza del documento il titolare avrebbe dovuto dare dimostrazione della presenza di meno di dieci dipendenti e l’assenza di rischi particolari..

Sulla questione la Corte ha osservato innanzitutto che la normativa di sicurezza trovava legittima applicazione poiché la qualifica di dipendenti agli effetti della normativa stessa va attribuita anche ai soci lavoratori.

Ma ha anche verificato che il soggetto obbligato a farlo, ovvero titolare dell’impresa, non aveva dato dimostrazione dei presupposti di legge che avrebbero giustificato la mancata redazione del documento di valutazione del rischio, sostituibile con un’autocertificazione.

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