MinCom: Avviso pubblico per l’individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza 114

Il codice 114 è destinato ad un servizio telefonico accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza


Il Capo di Gabinetto

Vista la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata nella legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la delibera dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni 12 marzo n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, con la quale è stato assegnato al Ministero delle Comunicazioni il codice di emergenza 114;

Visto il decreto interministeriale del 14 ottobre 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2002, registro n. 3, foglio n. 211, con cui si è destinato il codice 114 all’istituzione di una specifico servizio telefonico di emergenza finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo sviluppo psico-fisico dei bambini ed adolescenti;

Visto il decreto interministeriale del 6 agosto 2003 concernente l’«Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114» ed in particolare l’art. 6 che disciplina il relativo procedimento di selezione mediante «apposito avviso pubblico del Ministero delle Comunicazioni» e fissa «la durata dell’affidamento dell’incarico di gestione del servizio, previa sottoscrizione della relativa convenzione … in tre anni, con facoltà di proroga per ulteriori due anni, mediante provvedimento espresso…..»;

Vista la «Convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di emergenza 114» stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e l’associazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia” in data 7 novembre 2003 ed in particolare l’articolo 14, comma 1 che stabilisce la durata della convenzione medesima in «tre anni, salvo rinnovo per ulteriori due anni a seguito di provvedimento espresso del Ministero delle Comunicazioni»;

Vista la legge 18 aprile 2005 n. 62, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»ed in particolare l’articolo 23, contenente «Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi», che ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, rendendo illegittimo il rinnovo anche espresso dei rapporti contrattuali in essere;

Considerata, pertanto, l’impossibilità di rinnovare la succitata convenzione in scadenza, nonché la necessità di procedere con urgenza a nuovo affidamento dell’incarico di gestione, al fine di evitare l’interruzione di un servizio telefonico di ascolto di emergenza a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, di notevole rilevanza sociale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 22;

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 27 ter «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, che ha istituito il capitolo 1170 «Spese per convenzioni da stipulare per l’erogazione di particolari servizi nel campo delle comunicazioni»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

DETERMINA

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente avviso, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione del decreto interministeriale del 6 agosto 2003, di seguito denominato «decreto», reca le modalità di individuazione del gestore del servizio pubblico «114», di seguito rispettivamente denominati «Gestore» e «Servizio».

Articolo 2
Finalità del codice «114» e criteri generali di individuazione del gestore del servizio

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale del 6 agosto 2003, il codice 114 è destinato ad un servizio telefonico accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.

2. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico- pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti, anche mediante la valorizzazione della rete dei servizi presenti a livello locale.

3. Il servizio è fornito su tutto il territorio nazionale ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell’anno con accesso dalla telefonia fissa, senza oneri per il chiamante e con addebito della telefonata a carico del servizio universale.

4. Ai sensi dell’art. 6 del decreto, il servizio è affidato alla gestione di un soggetto, che a questo fine stipula con il Ministero delle Comunicazioni apposita Convenzione, di seguito denominata “Convenzione”, della durata di tre anni.

5. Il Ministero delle Comunicazioni riconosce al Gestore, a parziale copertura degli oneri occorrenti alla gestione del servizio, un contributo annuo di natura finanziaria pari ad € 1.200.000,00. Ai sensi dell’art. 8 del decreto, è posto a carico del Gestore l’onere finanziario eccedente la misura del previsto stanziamento di bilancio.

6. La corresponsione al Gestore del contributo di cui al precedente comma, a parziale copertura dei costi di gestione del Servizio, è subordinata all’effettivo stanziamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei fondi necessari sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni.

Articolo 3
Caratteristiche generali del servizio

1. Il servizio consiste nel fornire al chiamante:

a) a un primo livello, ascolto volto a stabilire un rapporto di fiducia e disponibilità;

b) a un secondo livello, ove occorrente in relazione alle caratteristiche ed allo stato di bisogno riscontrato, segnalazione del caso alle competenti strutture territoriali operative in ambito sanitario, sociale, di pubblica sicurezza e/o giudiziario;

c) a un terzo livello, in diretta collaborazione con i su indicati soggetti, l’occorrente consulenza psico-sociale e/o legale.

2. Il servizio consiste altresì nel segnalare alla competenti Autorità per la garanzie nelle comunicazioni e di polizia la diffusione tramite mezzi di comunicazione audio-visivi e telematici di massa, rispettivamente, di immagini, messaggi e dialoghi aventi un contenuto nocivo allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti comunque rilevate dal Gestore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto, e di materiale pedo – pornografico.

3. Il servizio è svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza del chiamante e in ogni caso all’ osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, con possibilità per il Gestore di identificare il numero chiamante e di registrare le telefonate.

Articolo 4
Requisiti del gestore

1. Ai sensi dell’art. 5 del decreto, la gestione del servizio è riservata ad enti di cui al comma 2, anche raggruppati in strutture associative:

a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;

b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro famiglie tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno;

c) in possesso di adeguata capacità di autorganizzazione, comprovata da esperienze professionali nel presente settore di attività, svolte a livello nazionale da almeno cinque anni;

d) dotati di personale qualificato o comunque in grado di avvalersi stabilmente di personale in possesso delle competenze e professionalità occorrenti a fornire il servizio, anche ad utenti stranieri o appartenenti a minoranze linguistiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 2 del decreto;

e) in grado di concorrere autonomamente alla copertura degli oneri di gestione del Servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall’amministrazione secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del presente avviso onde garantirne presenza ed efficacia su tutto il territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.

2. Con riguardo al requisito di cui al precedente comma 1, lett. a), devono intendersi tali i soggetti che appartengono alle categorie delle persone collettive del libro primo del Codice civile, capi II e III con esclusione del comitato, ovvero comunque rientranti fra i soggetti del Terzo settore contemplati dall’art. 2 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

3. Con riguardo al requisito di cui al precedente comma 1, lett. b), per servizi alla persona e alla comunità devono intendersi quelli rientranti nelle definizioni rispettivamente recate dagli artt. 113, comma 1, e 128, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Con riguardo al requisito di cui al precedente comma 1, lett. c), d) ed e), si rinvia ai successivi artt. 5, 6 e 7.

5. Il Gestore non deve, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.p.p o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti che incidano sulla moralità professionale.

Articolo 5
Requisiti organizzativi

1. Il soggetto interessato ad essere individuato come gestore del servizio deve dimostrare di essere in possesso di un’adeguata struttura operativa, costituita in ogni caso da:

a) una o più sedi dedicate debitamente attrezzate nonché fornite di sistemi idonei a garantire la qualità, l’affidabilità e la continuità del servizio;

b) un responsabile del servizio, anche soggettivamente coincidente con il legale rappresentante del Gestore;

c) uno o più reparti di Call-Center, dotati di personale addetto alla ricezione delle telefonate competente, sulla base di un’idonea formazione professionale, a fornire in via dedicata il primo e il secondo livello di gestione del servizio, come individuati dall’art.3, comma 1, lett. a) e b), anche ad utenti stranieri o appartenenti a minoranze linguistiche;

d) un gruppo di esperti, in quanto dotati di idoneo titolo professionale, competente a fornire la consulenza nel terzo livello di gestione del servizio nei settori specialistici indicati all’art.3, comma 1, lett. c).

Articolo 6
Requisiti concernenti il personale

1. In relazione ai diversi livelli di gestione del Servizio, il gestore si avvale di personale dipendente, volontario o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, compresi quelli di tirocinio universitario, stage professionale e servizio civile volontario.

2. La qualificazione delle competenze, professionalità ed esperienze possedute dal personale incaricato nella gestione del Servizio è documentata tramite curricula. I titoli di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica nonché professionale citati nei curricula sono attestati ai sensi degli artt.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il personale addetto al servizio di ricezione delle chiamate deve risultare in possesso di un’adeguata formazione nonché avere maturato, anche in affiancamento ad un esperto, una debita esperienza nel presente settore di attività.

Articolo 7
Domanda di partecipazione alla selezione

1. I soggetti interessati ad essere individuati quali gestore del Servizio devono presentare una domanda, in due copie sottoscritte in originale dal legale rappresentante dell’ente o della struttura associativa che raggruppa più enti e dal responsabile del Servizio, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché le altre condizioni stabilite dal presente avviso.

2. Alla domanda è allegato, in originale ovvero in copia conforme all’originale, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) lo statuto e l’atto costitutivo, ove riguardi un ente dotato di personalità giuridica;

b) lo statuto o il vigente accordo fra gli associati o gli aderenti, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ove riguardi un ente privo di personalità giuridica o del volontariato, corredato dall’elenco nominativo dei suoi attuali associati o aderenti nonché dalla delibera in cui si dà mandato al presidente di partecipare alla presente selezione;

c) ove trattasi di organismo del volontariato, deve essere altresì prodotto un estratto del registro nel quale è iscritto, recante la data di iscrizione e la menzione, ove previste, delle categorie delle attività di servizio nelle quali è iscritto.

3. La domanda è altresì corredata, in unica copia originale, dai seguenti documenti, redatti ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.,445:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante la data di inizio delle attività dell’ente nel settore di cui all’art.4, comma 1, lett. c);

b) una dichiarazione relativa all’insussistenza, in capo al legale rappresentante e al responsabile del Servizio e da essi sottoscritta, di cause che incidono sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l’assenza di condanne penali nonché di procedimenti penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale. Ove trattasi di ente non riconosciuto o del volontariato, tale dichiarazione dovrà altresì nominativamente riguardare ed essere sottoscritta dagli associati o aderenti che si propongono di partecipare attivamente alla gestione del servizio;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per reati che incidano sulla moralità professionale relativa al personale dipendente o comunque coinvolto nella gestione del Servizio a qualunque titolo.

4. La domanda è inoltre corredata, in copia originale sottoscritta dal legale rappresentante:

a) da una curriculum relativo alle attività svolte nell’ultimo quinquennio nell’ambito dei servizi di supporto e tutela per l’infanzia e l’adolescenza, ivi compresi eventuali servizi di ascolto telefonico, analoghi a quelli previsti dal precedente art. 3, con l’indicazione analitica del numero dei contatti telefonici attivati, degli interventi attuati o promossi e dell’ambito territoriale di operatività gestito;

b) da un progetto recante la descrizione delle modalità di esecuzione della gestione del Servizio che si intendono osservare per la sua concreta gestione operativa. Tali modalità, fermo il rispetto di quelle comunque dovute ai sensi del presente Avviso, possono avere contenuto innovativo con riguardo al più efficace perseguimento dell’insieme delle finalità indicate all’art. 2, comma 1;

c) da una relazione recante l’individuazione della o delle sedi presso le quali si intende gestire il Servizio, con sintetica menzione delle sue già operanti attrezzature e sistemi di collegamento in rete;

d) dall’elenco nominativo del personale che si intende impiegare nella gestione del Servizio, corredato dai relativi curricula, raggruppato per prevalenti aree o mansioni di attività;

e) dall’indicazione delle eventuali ulteriori persone, fisiche o giuridiche, diverse da quelle di cui alla precedente lett. e), coinvolte attivamente nella gestione del Servizio, corredata da curricula, nonché da una dichiarazione di identico contenuto a quella prescritta dal precedente comma 3, lett. c);

f) dalla documentazione concernente gli elementi di cui al successivo art.10, raccolta in separato fascicolo ovvero, quando già attestata nelle relazioni di cui alle lett. a) e b) del presente comma, con espresso rinvio ai capitoli, brani, allegati e analoghi che li riguarda.

Articolo 8
Modalità di presentazione della domanda

1. L’istanza di partecipazione corredata della documentazione di cui al precedente articolo, in plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere riportata la dicitura “Non aprire – Avviso pubblico per l’individuazione del Gestore del Servizio pubblico di emergenza 114”, nonché la denominazione dell’ente istante e il relativo indirizzo, deve pervenire, a pena di esclusione, mediante raccomandata a/r o consegna a mano della quale sarà rilasciata attestazione di ricevuta, al protocollo del Ministero delle Comunicazioni – Ufficio di Gabinetto – Largo di Brazzà 86, 00187 Roma, entro e non oltre le ore 12 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., foglio delle inserzioni.

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei soggetti interessati ed il Ministero delle comunicazioni non assume alcuna responsabilità in caso di presentazione oltre il termine di scadenza in conseguenza di eventuali inadempienze del servizio postale.

Articolo 9
Casi di esclusione

1. Le domande pervenute oltre i termini indicati dal precedente articolo non saranno ammesse alla selezione ed il plico che le reca non sarà aperto e verrà conservato agli atti.

2. Sono causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione le domande in cui risulti:

a) non allegato uno dei documenti richiesti al precedente art.7 o comunque prodotto un documento redatto in modo non conforme alle modalità ivi indicate;

b) la mancanza di uno dei requisiti indicati ai precedenti artt. 4, 5 e 6;

c) che la relazione recante la descrizione delle modalità di esecuzione della gestione del Servizio di cui all’art. 7, comma 4, lettera b), sia in contrasto con le finalità e le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3, ovvero presenti elementi di evidente genericità.

Articolo 10
Criteri ed elementi di valutazione

1. I plichi pervenuti entro il termine di cui al precedente art. 8 sono valutati dalla Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 6 del decreto. La predetta Commissione può assegnare un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

Area della qualità del Servizio, punti da 0 a 35:

a) qualità del progetto recante la descrizione delle modalità di esecuzione della gestione del Servizio che si intendono osservare per la sua concreta gestione operativa, nel rispetto di quelle comunque dovute ai sensi del presente Avviso e nel perseguimento dell’insieme delle finalità indicate all’art. 2, comma 1 (punti da 0 a 20);

b) utilizzo di modelli operativi basati su sistemi di qualità certificati da organismi nazionali ed internazionali, secondo le normative vigenti (punti da 0 a 10);

c) capacità di implementazione dei modelli operativi utilizzati per la gestione del Servizio (punti da 0 a 5).

Area della qualificazione professionale punti da 0 a 30:

a) tipologia e qualificazione professionale degli operatori (punti da 0 a 10);

b) capacità di fornire il Servizio anche ad utenti stranieri o appartenenti a minoranze linguistiche sul territorio nazionale (punti da 0 a 10);

c) adozione di percorsi di formazione strutturati per la professionalizzazione e/o l’aggiornamento degli operatori telefonici sulle tematiche dell’ascolto e della consulenza nelle situazioni di disagio minorile, nonché sulle problematiche legate alla multiculturalità dei minori (punti da 0 a 5);

d) collaborazioni già in essere con enti di ricerca, istituti di formazione e istituti universitari per la realizzazione di attività formative sul tema dell’ascolto dei minori in situazioni di disagio (punti da 0 a 5).

Area dell’esperienza maturata nel settore dei servizi di supporto, tutela ed ascolto per l’infanzia e l’adolescenza punti da 0 a 25:

a) dimostrata esperienza nella gestione di linee di ascolto e consulenza per bambini e adolescenti in situazioni di disagio (punti da 0 a 5);

b) esperienza specifica in progetti di intervento locale a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza tramite accordi o procedure condivise con enti e servizi territoriali e le Forze dell’ordine (punti da 0 a 5);

c) partecipazione alla definizione di norme operative e di standard di qualità nazionali ed internazionali per la gestione della consulenza telefonica per l’infanzia e l’adolescenza (punti da 0 a 5);

d) adesione a carte di servizio per l’aiuto e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e/o riconoscimento da parte di organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (punti da 0 a 5);

e) comprovata esperienza e riconoscimento, a livello nazionale e/o regionale, per attività di informazione e formazione specifica sul tema dell’ascolto dei minori e della gestione dell’emergenza (punti da 0 a 5).

Area dell’innovazione tecnologica punti da 0 a 10:

a) utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati, delle chiamate di ascolto e consulenza posti in essere dal Servizio ed il successivo monitoraggio dei casi (punti da 0 a 5);

b) utilizzo di un sistema integrato per l’attivazione delle competenti strutture territoriali (punti da 0 a 5).

2. La Commissione giudicatrice può chiedere al legale rappresentante dell’ente chiarimenti ed integrazioni documentali che ritenga necessari. Ove richiesti, tali chiarimenti ed integrazioni documentali dovranno essere forniti, a pena di esclusione, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, e depositati presso la sede indicata sul plico di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’articolo 8.

3. La Commissione, a conclusione della procedura di valutazione, renderà noto l’esito dei propri lavori pubblicando la graduatoria dei soggetti ammessi alla procedura di selezione sul sito Internet del Ministero delle comunicazioni. Tale graduatoria, ordinata per punteggio complessivo, specificherà il totale dei punti assegnati secondo quanto previsto al comma 1, lett. 1.a) e 1.b).

Articolo 11
Individuazione del Gestore del servizio

1. Il soggetto classificatosi al primo posto nella graduatoria ovvero, in caso di rinuncia, in quello immediatamente successivo, è individuato quale gestore del servizio.

2. Lo svolgimento del servizio è disciplinato da una convenzione di durata triennale recante, ai sensi del decreto e del presente avviso, la puntuale disciplina dei criteri e delle modalità operative di gestione del servizio, che dovranno essere osservate dal Gestore in coerenza con le specificità del progetto presentato, garantendo continuità nella gestione del servizio.

3. La convenzione deve prevedere la facoltà di recesso unilaterale da parte del Ministero in caso di ingiustificato ritardo nell’avvio delle attività e, previa formale messa in mora del Gestore, in caso di persistente inadempimento delle obbligazioni disciplinate dalla convenzione.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di affidare il Servizio anche in presenza di una sola domanda valida. Ove la selezione sia andata deserta o comunque non sia stato possibile formare una graduatoria il Ministero si riserva di affidare il servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate dal decreto e dal presente avviso, ad un soggetto da esso autonomamente individuato, ad esclusione dei soggetti esclusi dalla partecipazione ai sensi dell’art.9, comma 2, lett. b) e c), e di quelli esclusi ai sensi dell’art.10 nel contesto della selezione di cui al presente avviso.

Articolo 12
Esenzioni

1. Il contributo versato all’ente gestore, ai sensi dell’art. 8 del decreto, è erogato nell’ambito delle attività esenti da I.V.A. in virtù dell’art. 10, comma 27 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Capo di Gabinetto
Avv. Vincenzo Nunziata

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