Ministero della giustizia – Provvedimento 2 aprile 2009 (GU n. 99 del 30-4-2009 )

Istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa’ e degli istituti autorizzati.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

  Visto  l’art.  490,  comma secondo, del codice di procedura civile,
come  modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005 n. 80;
  Visto l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura   civile,   aggiunto   dall’art.   2,   comma   3-ter,  del
decreto-legge  n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio  2005  n. 80, secondo cui «il Ministro della
giustizia  stabilisce  con  proprio decreto i siti internet destinati
all’inserimento  degli  avvisi  di  cui  all’art. 490 del codice ed i
criteri  e  le  modalita’  con  cui  gli  stessi  sono formati e resi
disponibili»;
  Visto  l’art.  159  delle  disposizioni di attuazione del codice di
procedura   civile   nel   quale  vengono  individuati  gli  istituti
autorizzati   all’incanto   dei  beni  mobili  e  all’amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
  Visto   l’art.   2   del   decreto  ministeriale  31  ottobre  2006
(individuazione  dei  siti  internet  destinati all’inserimento degli
avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile)
che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei
requisiti  professionali  di  cui  all’art.  3 e dotati dei requisiti
tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il
Dipartimento  per  gli  affari  di giustizia del Ministero, direzione
generale della giustizia civile»;
  Considerato  che  ai  sensi dell’art. 2, comma quinto, del suddetto
decreto   ministeriale   «i  siti  internet  gestiti  dagli  istituti
autorizzati  all’incanto  e  all’amministrazione  dei  beni  a  norma
dell’art.   159  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile,  sono  iscritti  di  diritto  nell’elenco  per  le
circoscrizioni  per  le  quali  sono  abilitati,  limitatamente  alla
pubblicita’ dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita’ dei
beni  immobili,  devono possedere i requisiti professionali e tecnici
di  cui  agli  articoli  3  e  4 , e presentare domanda di iscrizione
nell’elenco, ai sensi dell’art. 5»;
  Considerato   che   ai  sensi  dell’art.  5  del  suddetto  decreto
ministeriale  «le  societa’  che  intendono  effettuare gli avvisi di
vendita di cui all’art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di
giustizia  del  Ministero,  Direzione generale della giustizia civile
domanda  di  iscrizione  nell’elenco,  contenente  l’indicazione  del
distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la
pubblicita’,  corredata  a dichiarazione di possesso dei requisiti di
professionalita’   e  tecnici  e  dall’assenza  di  incompatibilita’,
nonche’  copia  del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il
Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile,
decide,  acquisito  il  parere  della  Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;
  Considerato,   inoltre,  che  ai  sensi  dell’art.  8  del  decreto
ministeriale  sopra citato, «l’accertamento dell’assenza o del venire
meno  dei  requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
comporta  la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di
cui  all’art.  2  e  che  ai sensi del comma secondo «sono cancellati
dall’elenco  i  siti che effettuano la pubblicita’ di atti relativi a
procedure  esecutive  pendenti  davanti  agli  uffici  giudiziari  di
distretti  di  Corte  d’appello  diversi  da  quelli per i quali sono
iscritti»;
  Ritenuto  di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di
dare  compiuta  attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa
primaria e secondaria, alla istituzione dell’elenco dei siti internet
gestiti  dai  soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
all’art.  3  e  dotati  dei  requisiti  tecnici di cui all’art. 4 del
decreto  ministeriale  31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita’
dei  beni  mobili,  dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto
dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale
  Istituisce  l’elenco  dei  siti  internet  gestiti  dai soggetti in
possesso  dei  requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei
requisiti  tecnici  di  cui  all’art.  4  del  decreto  (che  saranno
riportati  nella  sezione  A  del suddetto elenco); oltre che, per la
pubblicita’ dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti
autorizzati   di   cui  al  comma  quinto  dell’art.  2  del  decreto
ministeriale  sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del
suddetto elenco).
  Istituisce  il  registro  nel  quale  dovranno  essere conservati i
decreti  di  ammissione  delle societa’ nell’elenco dei siti internet
che  hanno  presentato  domanda  nonche’, per la pubblicita’ dei beni
mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2
del  decreto  ministeriale  31  ottobre  2006, oltre che i decreti di
diniego e cancellazione;

                               Dispone

che  i  decreti  di  ammissione  nell’elenco  dei  siti  internet dei
soggetti  in  possesso  dei  requisiti  professionali e dei requisiti
tecnici  di  cui  agli  articoli  3  e  4  sopra citati nonche’ degli
istituti  autorizzati  di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto
ministeriale  31  ottobre 2006, nonche’ di cancellazione dal suddetto
elenco  del  sito  internet siano conservati in originale e che copia
dei   medesimi  sia  inserita  nei  distinti  fascicoli  relativi  ai
procedimenti di ammissione.

   Roma, 2 aprile 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

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