Ministero delle Comunicazioni – D.G.S.C.E.R. – Procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva

In Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale n. 134 del 16 novembre 2007


Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n.323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n.422;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare l’articolo 3, comma 5 in cui si prevede che le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’80% dei territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto l’articolo 17, comma 3 della delibera 15 novembre 2001, n.435/01/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, emanato in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il Decreto legislativo n. 259 dell’1 agosto 2003;

Visto l’articolo 12 della legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare i commi 1 e 4;

Visto l’articolo 42 dei Dlg n. 177 dei 31 luglio 2005 recante “Il Testo unico della radiotelevisione”, il cui secondo comma afferma che “l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali”;

Visto l’articolo 52 dei decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto l’articolo 8 comma 2 della direttiva 2002/21/CE dei Parlamento Europeo e del Consiglio dei 7 marzo 2002 (direttiva quadro) che stabilisce che le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati;

Visto l’articolo 9, comma 1 della direttiva 2002/21/CE dei Parlamento Europeo e dei Consiglio dei 7 marzo 2002 (direttiva quadro) che stabilisce che gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell’articolo 8;

Considerato che dai suddetti articoli 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE nonché dagli articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE si evince che l’assegnazione delle frequenze da parte delle Autorità nazionali deve avvenire a mezzo di gare (melius: in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori) e nel rispetto di una corretta pianificazione dell’etere, volta all’incremento del pluralismo;

Visto l’articolo 5, comma 2 e l’articolo 7, comma 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva accesso);

Vista la sentenza dei TAR Lazio n. 13415/06 del 23 novembre 2006, con la quale è stato in parte accolto il ricorso proposto da Rete A SpA, società titolare dell’emittente televisiva nazionale Rete A, avverso la nota DGSCER n. 12466 dell’8 agosto 2005, concernente il diniego di accoglimento dell’istanza presentata dalla predetta società, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 249/97, di assegnazione di frequenze televisive libere e/o disponibili;

Considerato, in particolare, che il predetto Tar sostiene l’assunto di parte ricorrente secondo cui la pretesa di assegnazione di frequenze disponibili, finalizzata a consentire un’adeguata copertura dell’area di servizio da parte dei soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva, con l’obiettivo di garantire una parità di condizioni tra gli operatori, trova il proprio fondamento nei principi di uguaglianza e di pluralismo affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 420 del 7/12/94;

Considerato, inoltre, che lo stesso Tar chiarisce come corrisponda ad un principio costituzionale sempre efficace, quello secondo cui l’Amministrazione è tenuta a garantire il pieno sfruttamento della concessione mediante una costante riallocazione delle risorse disponibili, in modo da garantire parità di condizioni a tutti i soggetti e che essendo il sistema di trasmissione analogica destinato a durare ancora per un numero variabile di anni, anche nella prospettiva della conversione alla tecnologia digitale, non appare dubbio che il principio pluralistico “mantenga la sua immanenza”;

Considerato che si rende necessario avviare una procedura competitiva volta all’assegnazione/aggiudicazione di frequenze libere in favore di tutti quei soggetti che alla data del 15 novembre 2006 non abbiano raggiunto i limiti di copertura del territorio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97, ossia l’irradiazione dei segnale analogico in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

Considerata la necessità di avviare una procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione di frequenze libere, censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o legittimamente modificate, che consentano un contemporaneo esercizio con le frequenze attribuite dalla Radio Conferenza Internazionale di Ginevra 2006 ai paesi esteri confinanti radioelettricamente con l’amministrazione italiana;

Visto l’elenco delle frequenze libere indicate nell’allegato A;

Considerato che per la loro distribuzione geografica le frequenze libere di cui all’allegato A potrebbero non garantire i limiti di copertura dei territorio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97, ossia l’irradiazione del segnale analogico in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il suddetto elenco di frequenze con altre frequenze ritenute assegnabili per i fini indicati dalla sentenza del TAR Lazio n. 13415/06 dei 23 novembre 2006;

Considerato che la conferenza di Ginevra 2006 ha attribuito all’Italia un certo numero di risorse frequenziali già coordinate con i paesi radiaelettricamente confinanti;

Vista la lista di assignments attribuiti all’Italia dalla Radio Conferenza Internazionale di Ginevra 2006, confrontata con il data base unico delle frequenze televisive redatto dal Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Considerato che dal suddetto confronto è scaturito un elenco di frequenze libere indicate nell’allegato B di cui al presente bando;

Considerato che le frequenze di cui all’allegato B risultano già coordinate a livello internazionale e iscritte nei master register dell’ITU e pertanto riconosciute da tutte le nazioni radioelettricamente confinanti con l’Amministrazione italiana;

Vista la determina direttoriale 1 agosto 2007 dei Ministero delle Comunicazioni, prot. DGSCER/SEGR/319, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 5° Serie Speciale – Contratti pubblici – n. 94, dei 13 agosto 2007,

DISPONE

Articolo 1
(Titolo giuridico)

In esecuzione della determina direttoriale 1 agosto 2007 dei Ministero delle Comunicazioni, prot. DGSCER/SEGR/319, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 5° Serie Speciale – Contratti pubblici – n. 94, dei 13 agosto 2007, è bandita una procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione delle frequenze di cui agli allegati A e B al presente bando.

Articolo 2
(Soggetto che indice 1a procedura competitiva)

Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Viale America, 201 – 00144 Roma

Articolo 3
(Oggetto della procedura competitiva)

1. Allegato A – “Frequenze analogiche libere esercibili dalle indicate postazioni (impianti-frequenze), censite ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 223 dei 6 agosto 1990 o legittimamente modificate coordinabili con le nazioni radioelettricamente confinanti secondo le procedure disposte dall’accordo di Ginevra 2006;
2. Allegato B – “Frequenze in esercizio nei siti presenti nella lista degli assignments attribuiti dalla Radio Conferenza Internazionale di Ginevra 2006 all’ltalia. Le frequenze di cui all’allegato B risultano, facenti parte di un piano digitale transfrontaliero integralmente compatibilizzato al quale tutte le amministrazioni interessate dovranno convergere con lo switch-off totale del servizio analogico.

Articolo 4
(Soggetti ammessi alla procedura competitiva)

Possono partecipare alla procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione degli impianti-frequenze di cui agli Allegati A e B dei presente bando i soggetti titolari di concessione o autorizzazione all’esercizio dell’attività televisiva in ambito nazionale ai sensi dell’articolo 25, comma 11 della legge 112/04, ora trasposto nell’articolo 23, comma 1 dei decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che alla data dei 15 novembre 2006 non abbiano raggiunto i limiti di copertura dei territorio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97, ossia l’irradiazione del segnale analogico in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento dei territorio e tutti i capoluoghi di provincia.

Articolo 5
(Divieto di partecipazione alla procedura competitiva)

Non possono partecipare alla procedura competitiva:
a) i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;
b) i soggetti titolari dell’emittente televisiva, nella quale confluirà la risorsa assegnata/aggiudicata, non in regola con il pagamento dei canoni di concessione;
c) i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di sospensione dell’attività commerciale;
d) i soggetti i cui amministratori abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi superiori a sei mesi e siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione.

Articolo 6
(Modalità della procedura competitiva)

Le modalità della procedura competitiva sono legate alla diversa tipologia degli impianti- frequenze assegnabili/aggiudicabili.
1. Gli impianti-frequenze di cui all’allegato A verranno assegnati secondo i criteri tecnici indicati all’articolo 9, punto 1;
2. Gli impianti-frequenze di cui all’Allegato B verranno aggiudicati secondo la procedura di gara a modalità d’asta descritta all’articolo 9, punto 2;
3. I soggetti che nel corso della procedura competitiva conseguano la copertura di almeno l’80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, non potranno concorrere per l’assegnazione/aggiudicazione di ulteriori impianti-frequenze;
4. I soggetti ammessi alla procedura competitiva sono liberi di partecipare all’assegnazione/aggiudicazione degli impianti-frequenze di cui all’allegato A e/o all’allegato B e liberi di rinunciare alla singola assegnazione delle frequenze di cui all’allegato A, senza pregiudicare l’eventuale partecipazione alla procedura di gara di cui all’allegato B;

Articolo 7
(Definizione di copertura e metodologia di calcolo)

1. La nozione di copertura è definita in termini di interference free coverage area (area di copertura “in assenza di interferenze”, cioè limitata soltanto dal rumore di fondo naturale o artificiale), secondo la soluzione adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella Relazione predisposta ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio delle legge 31 luglio 1997, n. 249”.
2. Il Ministero delle comunicazioni effettuerà le valutazioni di copertura con l’applicazione di metodologie simulative utilizzando parametri stabiliti in modo uniforme secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, basandosi sulla definizione di cui al comma 1, utilizzando il sistema di simulazione in dotazione del Ministero.

Articolo 8
(Caratteristiche di irradiazione ai fini dei calcolo della copertura)

1. Le caratteristiche di irradiazione delle reti di impianti dei soggetti ammessi alla procedura competitiva, già eserciti alla data dei 15 novembre 2006, sono quelle che scaturiscono dal data base unico delle frequenze televisive redatto dal Ministero delle Comunicazioni e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. Le caratteristiche di irradiazione degli impianti-frequenze di cui all’allegato A sono quelle che scaturiscono dalle relative schede B e C di censimento, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 223/90 o legittimamente modificate.
3. Le caratteristiche di irradiazione degli impianti-frequenze di cui all’allegato B sono quelle che risultano dal Piano di Ginevra 2006.

Articolo 9
(Criteri per l’assegnazione/aggiudicazione delle frequenze)

1. L’assegnazione degli impianti-frequenze di cui all’allegato A si baserà su criteri puramente tecnici, con precedenza d’assegnazione al soggetto che consegue, per uno specifico impianto-frequenza, il maggior incremento percentuale di copertura rispetto alla percentuale di copertura territoriale nazionale associata alla propria rete di impianti, e comunque fino ai conseguimento della percentuale di copertura territoriale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 249/97.
2. Gli impianti-frequenze di cui all’allegato B saranno aggiudicati con una procedura di gara a modalità d’asta a rilanci multipli, partendo da un’assegnazione di un valore minimo associato alla frequenza da aggiudicare, individuato con il disciplinare di cui all’articolo 10, da considerarsi quale offerta base non di mercato, e comunque fino al conseguimento della percentuale di copertura territoriale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 249/97.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 restano pertanto progressivamente esclusi dall’assegnazione/aggiudicazione i soggetti che, per effetto delle assegnazioni/aggiudicazioni, abbiano conseguito, in corso di procedura, i limiti di copertura di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97.
4. Costituisce, comunque, requisito per la partecipazione alla procedura di assegnazione/aggiudicazione di cui al presente articolo, il conseguimento, per ciascun impianto frequenza, di un incremento di copertura.

Articolo 10
(Disciplinare)

Le modalità di espletamento della procedura competitiva saranno contenute in un disciplinare che sarà allegato alla comunicazione dell’ammissione alla procedura competitiva di cui al successivo articolo 14.

Articolo 11
(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione alla procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione delle frequenze libere, in duplice copia, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente bando, in un unico plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione – Viale America, 201, 00144 Roma, piano 5^, stanza A530, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, esclusi i festivi. Dell’avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto; il recapito delle domande di partecipazione rimane a totale rischio del partecipante.
Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domande di partecipazione alla procedura competitiva per l’assegnazione/aggiudicazione di frequenze libere”
Nella domanda di partecipazione deve essere indicato, a pena di esclusione:
a) la denominazione e la sede legale del soggetto giuridico partecipante;
b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del soggetto giuridico partecipante;
c) estremi della concessione e/o autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 78 dell’1.12.1998, relativa all’emittente che non raggiunge il limiti di copertura territoriale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 249/97;
d) di essere in regola con il pagamento del canone di concessione;
e) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;
g) elenco degli allegati.

Articolo 12
(Allegati alle domande di partecipazione)

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, in originale per la prima domanda ed in copia per la seconda, dalle seguenti documentazioni:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante nelle forme di cui al Decreto del Presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ovvero di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) che i propri amministratori non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi superiori a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
2) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto partecipante;
3) Ricevuta di versamento del contributo dovuto per le spese istruttorie di cui all’articolo 13.

Articolo 13
(Contributo per spese istruttorie)

A titolo di contributo per spese istruttorie dovrà essere versato un corrispettivo pari ad € 5.000 (euro cinquemila) da versare sul conto corrente n. 11030012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, con la seguente causale “Contributo per spese istruttorie per l’assegnazione/aggiudicazione di frequenze da imputare al capo XXVI capitolo 2569 art. l.

Articolo 14
(Comunicazione di ammissione o esclusione dalla procedura di assegnazione/aggiudicazione)

1. L’ammissione alla procedura competitiva è comunicata all’interessato entro 15 giorni dal termine di presentazione della domanda di cui all’articolo 11.
2. L’eventuale esclusione dalla procedura competitiva è comunicata all’interessato con provvedimento motivato.

Articolo 15
(Data di inizio della procedura di assegnazione/aggiudicazione)

La data di inizio della procedura competitiva verrà indicata nel disciplinare di cui all’articolo 10.

Articolo 16
(Assegnazione/aggiudicazione delle frequenze)

1. II Ministero assegna/aggiudica le frequenze entro 60 giorni dal termine della procedura.
2. AI fine di verificare l’assenza di situazioni interferenziali, la risorsa frequenziale assegnata/aggiudicata è esercita in via sperimentale, secondo le caratteristiche radioelettriche stabilite dal Ministero delle Comunicazioni, sulla base di una verifica di un progetto radioelettrico all’uopo predisposto dall’assegnatario/aggiudicatario, per un periodo di sei mesi, allo scadere dei quali, verificata l’assenza di interferenze, si procederà all’assegnazione/aggiudicazione definitiva.

Articolo 17
(Utilizzo e trasferibilità delle risorse assegnate/aggiudicate)

1. Le risorse assegnate/aggiudicate in base alle procedure disciplinate dal presente atto devono essere effettivamente utilizzate entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione/aggiudicazione, per la diffusione di programmi televisivi via etere terrestre, in tecnica analogica o digitale.
2. Gli impianti/frequenze assegnati facenti parte dell’Allegato A non possono essere oggetto di cessione e/o di permuta. Ai fini della realizzazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, sono consentite, nel periodo transitorio, le modifiche delle caratteristiche radioelettriche degli impianti.
3. Gli impianti/frequenze aggiudicati facenti parte dell’allegato B non possono essere oggetto di cessione e/o di permuta fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le risorse assegnate e/o aggiudicate sono revocate e immediatamente ricondotte nella disponibilità del Ministero che provvede secondo le modalità di cui all’articolo 19.

Articolo 18
(Obblighi e sanzioni)

1. L’assegnazione/aggiudicazione delle risorse avviene su base non interferenziale.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, l’assegnazione/aggiudicazione è pertanto effettuata con il vincolo della tutela dei diritti di terzi legittimamente operanti e verso impianti legittimamente coordinati appartenenti appartenenti a Stati Esteri.
3. Ciascun assegnatario/aggiudicatario è tenuto ad installare ed esercire le frequenze assegnate/aggiudicate mediante apparecchiature conformi agli standard dell’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell’Unione Internazionale delle Telecommunications (UIT). L’accertamento della conformità di tali apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente normativa.
4. La violazione degli obblighi cui sono tenuti gli assegnatari/aggiudicatari comporterà la revoca del l’assegnazione/aggiudicazione stessa secondo le modalità procedurali indicate nel disciplinare di cui all’articolo 10.

Articolo 19
(Risorse non assegnate/aggiudicate)

Le frequenze che non verranno assegnate/aggiudicate ed eventuali ulteriori risorse che .dovessero rendersi disponibili, saranno oggetto di successive procedure competitive aperte a tutti i soggetti legittimamente operanti nel settore televisivo.

Articolo 20
(Pubblicazione della procedura competitiva)

Il presente atto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 5 ottobre 2007

IL DIRETTORE GENERALE a.i.
(Ing. Francesco Troisi)

ALLEGATI A/B IN PDF

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