Non è punibile il dipendente che divulga i segreti aziendali (attività della società, le pianificazioni pubblicitarie, le relazioni per i clienti ed i preventivi). Ciò a meno che l’impresa non riesca a dimostrare che il flusso di informazioni alla concorrenza ha causato un danno concreto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17744 del 27 aprile 2009, ha annullato con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, la condanna nei confronti di tre dipendenti di una ditta di Firenze oltre a un risarcimento di 10mila euro. (Cassazione.net)
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