Nuova interpretazione della Cassazione in tema di reati finanziari

Da ora il carcere per chi sovrafattura

Oggetto della sanzione di cui all’art. 2 Dlgs n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della falsa fattura. Diversa è l’ipotesi in cui si contesti la congruità dell’operazione che è stata realmente pagata ed effettuata che resta fuori dalle previsioni dell’art. 2”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza n. 1996 del 15 gennaio 2008, che ha dato una nuova interpretazione all’art. 2 del Dlgs. 74 del 2000. Infatti, secondo la maggior parte della dottrina, nella disposizione in commento – che punisce chiunque si avvalga di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte – non rientravano tutte quelle operazioni che si erano effettivamente verificate, ancorché in modo diverso dalla realtà; ciò in quanto le stesse non erano qualificabili come inesistenti. In base a tale tesi, pertanto, non era reato finanziario emettere fatture “gonfiate”, ovvero documenti nei quali era stato attribuito un costo eccessivo alla prestazione o al lavoro eseguito, dal momento, appunto, che questi ultimi erano stati, in concreto, realizzati. Diversamente, invece, si sono espressi i giudici di legittimità, secondo i quali il contribuente incorre nel reato finanziario per falsa dichiarazione, di cui all’art. 2 Dlgs. n. 74 del 2000, non solo quando inserisca a bilancio fatture del tutto inesistenti (ovvero, nei casi di inesistenza oggettiva assoluta dell’operazione), ma anche nel caso in cui inserisca fatture relative ad operazioni che si sono realmente svolte, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati nel documento fiscale (si parla, in tal caso, di inesistenza oggettiva relativa). Dunque, secondo i giudici di legittimità, ricorre la fattispecie criminosa di cui si tratta non solo il caso di sovratturazione assoluta, ma anche nel caso di sovratturazione cosiddetta relativa, fermo restando che restando escluse le ipotesi in cui la fattura realmente pagata ha un prezzo non congruo. (D.A. per NL)

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