Ripristinato il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e previsto espressamente il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine previsto per il completamento del procedimento.
Queste tra le modifiche introdotte dalla L. n. 69/2009, entrata in vigore lo scorso 4 luglio, con la quale, tra l’altro, sono state apportate variazioni alle norme in materia di conclusione del procedimento amministrativo. Il legislatore ha, innanzitutto, portato nuovamente da 90 a 30 giorni – come era nella formulazione originaria della L. 241/1990 – il termine entro cui devono concludersi i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali (art. 2, c. 2, L. n. 241/1990), salvo che non sia individuato un termine diverso da disposizioni di legge, da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o da atti di autorità di garanzia e di vigilanza. L’innovazione si applicherà decorso un anno dalla data di entrata in vigore della L. n. 69/2009, dunque dalla data del 4 luglio 2010. Come previsto al comma 3 dell’art. 2, L. n. 241/1990, con i predetti decreti è possibile stabilire termini non superiori a 90 giorni, mentre “Nei casi in cui tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento (…)”, siano indispensabili termini maggiori a 90 giorni, essi comunque non possono superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (art. 2, c. 4. L. n. 241/1990). La L. n. 69/2009 specifica poi che restano ferme le disposizioni vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi, così come per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, rimangono in vigore i termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’art. 7 della L. n. 69/2009 ha inoltre stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti all data del 4 luglio scorso, che prevedono termini non superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, mentre le disposizioni regolamentari che prevedono termini superiori a 90 giorni cesseranno di avere effetto a decorrere dal 4 luglio 2010. Ai sensi della nuova normativa, inoltre, la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, di cui si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato, e l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento può essere fonte di responsabilità per danni. In realtà, tale previsione non introduce una modifica sostanziale al quadro normativo, in quanto l’art. 2043 del c.c. in tema di responsabilità civile poteva già applicarsi alla pubblica amministrazione. Come precisato all’art. 2 –bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 69/2009, il diritto al risarcimento del danno ingiusto si prescrive in cinque anni e le controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con l’integrazione dell’art. 29 della L. n. 24/1990, ad opera dell’art. 10 della L. n. 69/2009, è stato poi stabilito che la disposizione inerente l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lettera m) della Costituzione) e sulla cui determinazione lo Stato ha legislazione esclusiva. Attengono, altresì, ai livelli essenziali delle prestazioni suddette le norme della L. n. 241/1990 riguardanti gli obblighi della P.A. di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, le disposizioni della medesima legge relative alla durata massima dei procedimenti e quelle concernenti la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso. Le regioni e gli enti locali, dunque, nel regolamentare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono solo prevedere, a favore dei privati, livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalle disposizioni riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sopra dette, non potendo stabilire garanzie inferiori. (D.A. per NL)
Queste tra le modifiche introdotte dalla L. n. 69/2009, entrata in vigore lo scorso 4 luglio, con la quale, tra l’altro, sono state apportate variazioni alle norme in materia di conclusione del procedimento amministrativo. Il legislatore ha, innanzitutto, portato nuovamente da 90 a 30 giorni – come era nella formulazione originaria della L. 241/1990 – il termine entro cui devono concludersi i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali (art. 2, c. 2, L. n. 241/1990), salvo che non sia individuato un termine diverso da disposizioni di legge, da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o da atti di autorità di garanzia e di vigilanza. L’innovazione si applicherà decorso un anno dalla data di entrata in vigore della L. n. 69/2009, dunque dalla data del 4 luglio 2010. Come previsto al comma 3 dell’art. 2, L. n. 241/1990, con i predetti decreti è possibile stabilire termini non superiori a 90 giorni, mentre “Nei casi in cui tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento (…)”, siano indispensabili termini maggiori a 90 giorni, essi comunque non possono superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (art. 2, c. 4. L. n. 241/1990). La L. n. 69/2009 specifica poi che restano ferme le disposizioni vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi, così come per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, rimangono in vigore i termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’art. 7 della L. n. 69/2009 ha inoltre stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti all data del 4 luglio scorso, che prevedono termini non superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, mentre le disposizioni regolamentari che prevedono termini superiori a 90 giorni cesseranno di avere effetto a decorrere dal 4 luglio 2010. Ai sensi della nuova normativa, inoltre, la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, di cui si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato, e l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento può essere fonte di responsabilità per danni. In realtà, tale previsione non introduce una modifica sostanziale al quadro normativo, in quanto l’art. 2043 del c.c. in tema di responsabilità civile poteva già applicarsi alla pubblica amministrazione. Come precisato all’art. 2 –bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 69/2009, il diritto al risarcimento del danno ingiusto si prescrive in cinque anni e le controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con l’integrazione dell’art. 29 della L. n. 24/1990, ad opera dell’art. 10 della L. n. 69/2009, è stato poi stabilito che la disposizione inerente l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lettera m) della Costituzione) e sulla cui determinazione lo Stato ha legislazione esclusiva. Attengono, altresì, ai livelli essenziali delle prestazioni suddette le norme della L. n. 241/1990 riguardanti gli obblighi della P.A. di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, le disposizioni della medesima legge relative alla durata massima dei procedimenti e quelle concernenti la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso. Le regioni e gli enti locali, dunque, nel regolamentare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono solo prevedere, a favore dei privati, livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalle disposizioni riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sopra dette, non potendo stabilire garanzie inferiori. (D.A. per NL)